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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 19210/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9(to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cVe ha concluso chiedendo ,,,n,JAA ' ,t;:).nA",;-)-si1J.i. 4,,(u-,ep. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Velletri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta l'ipotesi del tentativo rispetto al reato di cui all'art. 468 cod. pen., originariamente contestato, ha ridotto la pena al medesimo inflitta a mesi 10 di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la manifesta carenza e illogicità della motivazione anche per omesso riscontro ai motivi di appello.

La Corte di appello di Roma, pur riformando la sentenza di primo grado e pur accedendo di fatto all'accoglimento dei motivi di appello, ha condannato l'imputato per l'ipotesi tentata e ciò nonostante la condotta dello stesso non potesse ritenersi dimostrata alla stregua unicamente delle dichiarazioni dell'operante [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato soltanto che lo strumento rinvenuto all'interno dell'officina di [OSCURATO:PERSONA] servisse per la punzonatura dei telai delle autovetture.

Appare del tutto inverosimile ritenere la condotta di [OSCURATO:PERSONA] un tentativo di contraffazione atteso che la sentenza di secondo grado ritiene non provato che „A) l'imputato concorse nella contraffazione; nè è risultato provato che l'imputato utilizzasse il predetto strumento sicché occorre concludere che il predetto fosse mero detentore dello stesso; strumento che peraltro non è stato sottoposto ad alcuna analisi, in dibattimento, che ne attestasse l'autenticità e soprattutto l'idoneità a produrre serie alfanumeriche per telai di autoveicoli pari agli originali.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il possesso di un sigillo contraffatto può, infatti, costituire elemento di prova sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità in ordine al delitto di contraffazione di sigillo o di uso di sigillo contraffatto, ove l'imputato non riesca a fornire una prova rigorosa di una diversa ragione del possesso, o la prova non risulti "aliunde" (Sez. 5, n. 3291 del 25/01/1983, Rv. 158457).

Tuttavia nel caso di specie manca ogni contestualizzazione in ordine alla condotta di detenzione dello strumento rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, sicchè la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Roma affinchè si proceda a nuovo esame della vicenda, individuando tutti gli eventuali elementi di fatto idonei a qualificare la condotta dell'imputato in termini di uso improprio del punzone.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame.

Così deciso il 6/4/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente nata [OSCURATO:PERSONA] b-ISaibeone QA_AJZ.9 CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9(to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cVe ha concluso chiedendo ,,,n,JAA ' ,t;:).nA",;-)-si1J.i. 4,,(u-,ep. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Velletri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta l'ipotesi del tentativo rispetto al reato di cui all'art. 468 cod. pen., originariamente contestato, ha ridotto la pena al medesimo inflitta a mesi 10 di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la manifesta carenza e illogicità della motivazione anche per omesso riscontro ai motivi di appello. La Corte di appello di Roma, pur riformando la sentenza di primo grado e pur accedendo di fatto all'accoglimento dei motivi di appello, ha condannato l'imputato per l'ipotesi tentata e ciò nonostante la condotta dello stesso non potesse ritenersi dimostrata alla stregua unicamente delle dichiarazioni dell'operante [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato soltanto che lo strumento rinvenuto all'interno dell'officina di [OSCURATO:PERSONA] servisse per la punzonatura dei telai delle autovetture. Appare del tutto inverosimile ritenere la condotta di [OSCURATO:PERSONA] un tentativo di contraffazione atteso che la sentenza di secondo grado ritiene non provato che „A) l'imputato concorse nella contraffazione; nè è risultato provato che l'imputato utilizzasse il predetto strumento sicché occorre concludere che il predetto fosse mero detentore dello stesso; strumento che peraltro non è stato sottoposto ad alcuna analisi, in dibattimento, che ne attestasse l'autenticità e soprattutto l'idoneità a produrre serie alfanumeriche per telai di autoveicoli pari agli originali. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il possesso di un sigillo contraffatto può, infatti, costituire elemento di prova sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità in ordine al delitto di contraffazione di sigillo o di uso di sigillo contraffatto, ove l'imputato non riesca a fornire una prova rigorosa di una diversa ragione del possesso, o la prova non risulti "aliunde" (Sez. 5, n. 3291 del 25/01/1983, Rv. 158457). Tuttavia nel caso di specie manca ogni contestualizzazione in ordine alla condotta di detenzione dello strumento rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, sicchè la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Roma affinchè si proceda a nuovo esame della vicenda, individuando tutti gli eventuali elementi di fatto idonei a qualificare la condotta dell'imputato in termini di uso improprio del punzone. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente nata [OSCURATO:PERSONA] b-ISaibeone QA_AJZ.9 CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris