CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 26864-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1278/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, inizialmente non notificato per irreperibilità della parte intimata e successivamente notificato a mani propria con ricorso in rinnovazione in data 28.11.2019, affidato ad un unico motivo, contro [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la CTR [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la sentenza della CTP di Agrigento che aveva dichiarato la nullità per irregolarità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento per il recupero di maggior Irpef per l'anno 2009. In particolare, la CTR riteneva che la documentazione prodotta dall'Agenzia non era tale da legittimare la sottoscrizione apposta nell'impugnato avviso dal funzionario, [OSCURATO:PERSONA]. Riteneva la CTR che solo un ordine di servizio recante il nominativo del funzionario delegato e i limiti oggettivi della delega potesse legittimare il funzionario alla sottoscrizione dell'avviso, cosicché tale legittimazione non può discendere da un ordine di servizio recante la sola qualifica professionale del delegato. La contribuente non si è costituita. La ricorrente ha depositato memoria. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 septies L. 241/90, dell'art. 24, co. 2 del regolamento dell'Amministrazione e dell'art. 42 d.P.R. 600/73, nonché dell'art. 4 bis D.L. n. 78/2015, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. La CTR avrebbe errato nel ritenere irrituale la sottoscrizione dell'avviso, stante la legittimità della delega conferite. Ric. 2019 n. 26864 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Il ricorso per cassazione deve anzitutto considerarsi tempestivo essendo stato il primo ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltrato tempestivamente all'ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivamente non notificato per irreperibilità della parte intimata, comunicata il 26.10.2019 e successivamente nuovamente notificato, entro un termine ragionevole, alla Messina, priva di difensore, a mani proprie con atto consegnato all'Ufficiale giudiziario il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ricevuto in data 28.11.2019. Ed invero, come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, "La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova". Nel caso di specie la rinnovazione della notifica alla parte intimata, all'esito della conoscenza della mancata notifica di irreperibilità risulta infatti operata nel termine ragionevole indicato dalle Sezioni Unite. Quanto ai requisiti della delega, con recenti pronunce (Cass., sez. 5, 29/03/2019, n. 8814; Cass., sez. 5, 19/04/2019, n. 11013), questa Corte ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito Ric. 2019 n. 26864 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- dell'organizzazione interna dell'ufficio, ed ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato e la durata della delega (essendo sufficiente l'indicazione della qualifica rivestita), apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass., sez. 5, 20/06/2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa; ha, tuttavia, ribadito che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso, incombe sulla Amministrazione l'onere di fornire la prova della sussistenza di tali requisiti (Cass., n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414 - 01). Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle entrate nel giudizio di merito e riprodotta nel presente giudizio di legittimità, in particolare dalle direttive del Direttore provinciale di Agrigento nn. 30/2011 e 7/2012, si evince che i [OSCURATO:PERSONA] avevano ricevuto delega per la sottoscrizione di avvisi di accertamento del valore fino a euro 40.000,00. Inoltre, dall'Atto dispositivo prot. 71509 del 23.6.2011, si evince l'effettivo conferimento da parte del Direttore del DP di Agrigento al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - che ha sottoscritto l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio- dell'incarico di [OSCURATO:PERSONA] della Sede di Canicattì. Orbene, la CTR non si è conformata ai suindicati principi laddove ha ritenuto che solo un ordine di servizio recante il nominativo del Ric. 2019 n. 26864 sez. MT - ud. 22-02-2022 -4- funzionario delegato e i limiti oggettivi della delega potesse legittimare il funzionario alla sottoscrizione dell'avviso, non essendo sufficiente la sola indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato e la successiva prova della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa —circostanze documentalmente provate dall'Agenzia-, così come invece ritenuto dalla giurisprudenza sopra richiamata. Sulla base di tali considerazioni il ricorso merita accoglimento, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sez. della CTR [OSCURATO:PERSONA], la quale pure provvederà sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza indicata in epigrafe e rinvia ad altra sezione della CTR [OSCURATO:PERSONA] anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. Cos