CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 09585/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3882/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 1230/2017depositata il 22/07/2017 , R.G.N. 1036/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato prescritto il credito per contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], azionato dall’INPS, per l’anno 2007, in relazione ai redditi prodotti in qualità di lavoratore autonomo; 2. per q uanto ancora in discussione, a fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato come la prescrizione iniziasse a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non da quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nello specifico, trattandosi di contributi dovuti per l'anno 2007, il dies a quo andava fissato al 1 6. 6 .20 08 e, pertanto, la richiesta di pagamento dell’INPS del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era tardiva, perché intervenuta quando il termine quinquennale era oramai spirato; 3. avverso la pronuncia, ha proposto ricorso l’INPS, deducendo due motivi di censura, cui ha resistito la parte in epigrafe con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 4. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - l’INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. nonché dell’art. 2, commi 26 -31, della legge nr. 335 del 1995; degli artt. 10, 13 e 18 del d.lgs . nr.241 del 1997 (come modificato dall’art.2 D.lgs. nr. 422 del 1998); dell’art.17, commi 1 e 2, del d.P.R. nr. 435 del 2001, così come modificato dall’art. 2 D.L. nr. 63 del 2002, conv. con modificazioni nella legge nr. 112 del 2002; dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. nr. 322 del 199 8, così come modificato, dal d.P.R.nr. 435 del 2001; degli artt. 36 bis, comma 2, lett. f, e 36 ter, d.P.R. nr. 600 del 1973; 5. per l’INPS, la Corte di appello avrebbe errato a ritenere prescritto il diritto dell’Ente ai contributi , non considerando che il debitoreaveva presentato la dichiarazione dei redditi il 26 settembre 2008 e che, solo da tale momento, l’Istituto era nella possibilità di far valere il proprio diritto; 6. con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - l’INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ.; dell’art. 1 del d.lgs. nr.462del 1997; dell’art. 18 del d.Lgs. nr. 241 del 1997; dell’art.17, commi 1 e 2,del d.P.R. nr. 435 del 2001, così come modificato dall’art. 2 D.L. nr. 63 del 2002, conv. con modificazioni nella legge nr. 112 del 2002; 7. per l’INPS, la sentenza impugnata risulterebbe erronea anche a voler ritenere,quale dies a quo di decorrenza del la prescrizione, la data del versamento, per non aver e la sentenza impugnata considerato il doppio termine per il pagamento dei contributi del 2007: un primo termine , con scadenza il 16 giugno 2008 e d un secondo termine, con scadenza il 15 luglio 2008; 8. i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono manifestamente infondati, ponendo questioni ormai risolte con orientamento consolidato da questa Corte; 9. i n ordine al dies a quo del termine di prescrizione, si è chiarito che la prescrizione dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa(così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. 10.la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende, dunque, dal momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 11.a chiarimento dell’esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche «il differimento» dei termini stessi, previsto dai D.P.C.M. (v. Ca ss. nr.10273 del 2021, in relazione al pagamento dei contributi 2009, e plurime successive conformi) che, tempo per tempo, lo hanno stabilito; 12. ai fini dell’i ndividuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione non rileva, invece, il « secondo termine per il pagamento» (id est: il secondo termine di pagamento previsto da i D.P.C.M. per i quali è stabilita una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo). La Corte ha, infatti, chiarito che «la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto -tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge- non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativoper l'adempimento dell'obbligazione contributiva» (v., Cass. 21472 del 2020 con i richiami a Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019); 13.per i contributi relativi al 2007, che riguardano la fattispecie concreta, il termine per il versamento è stato fissato al 16 giugno 2008e nessuna proroga è stat a previst a. La data del 15 luglio 2008 richiedevail pagamento con m aggiorazione ; 14.per quanto innanzi, la C orte di appello di Catanzaro ha, dunque, correttamente fissato il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennaleal 16 giugno 2008 e giudicato prescritto il credito dell’INPS al momento della richiesta di pagamento del 19 giugno 2013; 15.alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va respinto, con le spese che si compensano integralmente, poiché i richiamati orientamenti della giurisprudenza di legittimità si sono formati solo in epocasuccessiva alla proposizione del ricorso; 16.sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore