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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29045/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MILAZZO avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del i ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che t(a illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina che, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentativo di estorsione aggravata, perchè commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Deduce: 1 ,A 0n_"....).- ,....-..

1.1. Violazione di legge ed erronea applicazione di una norma processuale, in relazione agli artt. 124 - 36 comma 1, lettera g), h) ed e) e in riferimento all'art. 34 cod.proc.pen..

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che il dottor [OSCURATO:PERSONA], presidente del Collegio decidente ed estensore dell'ordinanza impugnata, si sarebbe dovuto astenere in quanto è stato anche il presidente e l'estensore dell'ordinanza del riesame che aveva deciso sul decreto di sequestro dei sistemi informatici e di telecomunicazionii disposto in relazione al medesimo fatto oggi in esame.

Chiede, pertanto, "che la Corte di cassazione, con l'annullamento della ordinanza, decida che il Presidente [OSCURATO:PERSONA] non potrà comporre il Collegio, nel procedimento di rinvio".

1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 347, comma 1, cod.proc.pen. degli artt. 16, 112 e 108-bis decreto legislativo n. 271 del 28/07/1989 e in relazione all'art. 381 cod.pen..

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità dell'annotazione di servizio in data 4 luglio 2020, sottoscritta da tre luogotenenti, da due brigadieri e da due appuntati della Sezione operativa della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo.

L'inutilizzabilità viene fatta discendere dal fatto che il redattore (il luogotenente [OSCURATO:PERSONA]) dell'annotazione non ha indicato specificamente i nominativi dei militari che hanno partecipato all'attività investigativa insieme a lui, per l'incompiutezza delle circostanze annotate e per la ritardata trasmissione al Pubblico ministero.

La ritardata trasmissione degli atti viene denunciata anche con riguardo all'annotazione di [OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 2020, a firma degli operanti Porcello e Colloca, in violazione dell'art. 347, comma 1, cod.proc.pen..

1.3. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale, vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, 292, 405, cod.proc.pen. e degli artt. 110, 112, 629 Cod.pen. e 238 bis cod.proc.pen..

In questo caso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 238-bis cod.proc.pen. in relazione all'acquisizione della sentenza irrevocabile, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concorrente nel reato in esame e giudicato separatamente.

Evidenzia come dalla sentenza non emergano elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA].

1.4. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, lett. b) e c) cod.proc.pen. e degli artt. 121 e 309 cod.proc.pen..

In questo caso il ricorrente lamenta la mancata trasmissione al Tribunale delle pagine successive al verbale dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e l'omissione 2 ,.,),,,skl,....Jn-•...... delle pagine 57 - 59 e 60 della conversazione intercettata il 5/12/2020 e intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e il marito [OSCURATO:PERSONA], con conseguente nullità del procedimento.

Denuncia, altresì, la mancata sottoscrizione del verbale si sommarie informazioni testimoniali rilasciate da [OSCURATO:PERSONA].

1.5. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 111 della Costituzione, dell'art. 391-bis, 273, 192, 309 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110, 112, 629 e 628 cod.pen..

Con il quinto motivo viene dedotta la nullità del provvedimento impugnato per l'omessa valutazione degli elementi a favore dell'indagato raccolti con le investigazioni difensive.

1.6. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 , 309, 34, 210, 273, 192, 12 e 191 cod.proc.pen..

Con il sesto motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inutilizzabilità dell'interrogatorio reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], perché reso quando doveva considerarsi imputato in procedimento connesso.

Aggiunge che il G.i.p. si sarebbe dovuto astenere ai sensi degli artt. 34 e 36 del cod.proc.pen., avendo pronunciato la sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Precisa di avere avanzato istanza di ricusazione.

Denuncia, altresì, l'inattendibilità delle dichiarazioni di Laganà.

1.7. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 309, 273, 192, 234 cod.proc.pen., dell'art.111 Cost. e 628 e 629 cod.pen..

Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen. con particolare riguardo agli elementi evidenziati dalla difesa, che vengono illustrati, anche al fine di risaltare l'illogicità della motivazione.

1.8. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod.proc.pen. e dell'art. 111 Costituzione.

L'ottavo motivo di ricorso si rivolge alle esigenze cautelari e specifica come il Pubblico ministero abbia atteso due anni prima di chiedere l'applicazione della misura cautelare.

Sottolinea come il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari sulla base di un procedimento penale archiviato e dil una sanzione disciplinare che deve intendersi neutralizzata dall'eccellente servizio espresso nella scheda valutativa di [OSCURATO:PERSONA].Segnala l'omessa decisione in relazione alla denunciata incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, così come documentata.

2. Il 22 febbraio 2023 sono pervenuti motivi nuovi a ulteriore sostegno del ricorso, con allegazioni.

3. Ulteriori memorie sono pervenute il 6 marzo 2023, con le quali -tra le altre cose- si sollecita la rimessione alle sezioni unite della questione relativa all'utilizzabilità della localizzazione da remoto a mezzo GPS disposta d'iniziativa dalla Polizia giudiziaria per fatto accaduto in epoca precedente; sollecita anche la rimessione alla Corte costituzionale per l'illegittimità dell'art. 55, comma 1, cod.proc.pen. per contrasto con gli artt. 111, 24, comma secondo, e 109 della costituzione nella parte in cui prevede che la polizia giudiziaria non delegata dal Pubblico ministero, nel caso in cui proceda ad accertamenti tecnici affidati a consulente, possa procedere senza informare la persona indagata, con invito a nominare un difensore, per partecipare alle operazioni di consulenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alle doglianze relative alle esigenze cautelari.

2. Il primo e il sesto motivo del ricorso (quest'ultimo nella parte in cui viene ricusato il G.i.p.) sono inammissibili perché l'istanza di ricusazione va proposteLcon le forme, le modalità e i termini previsti dall'art. 38 cod.proc.pen..

Strumento che lo stesso ricorrente ha segnalato di avere attivato nei confronti del G.i.p..

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità di due annotazioni della Polizia giudiziaria in quanto tardivamente trasmesse al Pubblico ministero, in violazione dell'art. 347, comma 1, cod.proc.pen..

In realtà il richiamo all'art. 347, comma 1, cod.proc.pen. non è conferente rispetto al caso prospettato dal ricorrente.

La norma in esame, invero, prevede l'obbligo a carico della polizia giudiziaria di riferire "senza ritardo" e "per iscritto" la notizia di reato, con ciò facendosi riferimento alla necessità che gli operatori trasmettano l'informazione che le ha permesso di venire a conoscenza di un illecito penale.

In tale nozione non rientrano le due annotazioni di Polizia giudiziaria che - invero- costituiscono atti d'indagine, compiuti quando la notizia di reato era già stata riferita al Pubblico ministero dalla polizia giudiziaria o da quegli altrimenti acquisita, così che la norma di riferimento è l'art. 348, cod.proc.pen., che -al primo comma- dispone che la Polizia giudiziaria, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 cod.proc.pen., raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.Dalla lettura combinata degli gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. emerge che alla polizia giudiziaria compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli.

Va rilevato come l'articolato normativo imponga di riferire senza ritardo soltanto con riguardo alla notizia di reato / e non anche in relazione agli atti investigativi compiuti autonomamente dalla Polizia giudiziaria o su delega del Pubblico ministero.

In relazione a tali atti la norma di riferimento è l'art. 357, comma 4, cod.proc.pen., che dispone che gli atti che documentano tale attività siano messi a disposizione del Pubblico ministero e che, nel disporre ciò, non fissa alcun termine per il compimento di tale incombente.

Da ciò la manifesta infondatezza del motivo.

3.2. L'ulteriore censura di inutilizzabilità delle due annotazioni di polizia giudiziaria sollevata dalla difesa è collegata alla asserita incompletezza dei loro contenuti, in quanto mancanti della indicazione di tutti gli appartenenti alla Polizia giudiziaria partecipanti alle operazioni (in relazione all'annotazione del 4 luglio 2020) e in quanto omette circostanze di luogo e/o di fatti (quanto all'annotazione del 21 dicembre 2020).

La manifesta infondatezza del motivo emerge al solo rilevare come il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. non è collegato in maniera indeterminata a tutte le ipotesi in cui vi sia un -eventuale- errore in procedendo.

Tale vizio, invero, si riferisce alle sole ipotesi in cui l'inosservanza di una norma processuale è sanzionata con alcuna delle invalidità tassativamente previste dalla norma in questione, ossia la nullità, l'inutilizzabilità, l'inammissibilità o la decadenza.

Tali requisiti non si rintracciano nel caso in esame, visto che il motivo neanche indica il modello legale ovvero la norma processuale dalla cui il inosservanza potrebbe -eventualmente- derivare la denunciata inutilizzabilità delle annotazioni di polizia giudiziaria in esame, così che la doglianza si mostra viziata da aspecificità.

Vale -comunque- rilevare come le norme di riferimento per le modalità di documentazione dell'attività di polizia giudiziarie siano l'art. 357, cod.proc.pen. e l'art. 115 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che non prevedono alcuna sanzione per annotazioni in cui siano presenti eventuali irregolarità nella loro compilazione.

A tutto ciò si aggiunga che non è dato rilevare quale potrebbe essere l'irregolarità rispetto al modello legale in presenza di annotazioni regolarmente sottoscritte dagli operanti (ben sette nel caso in esame) nell'ipotesi in cui sia stato eventualmente omesso il nominativo di alcuno di essi, così come nel caso in cui non siano annotate circostanze di luogo o di fatto meramente ipotetiche, siccome enucleate dalla difesat ossia "condizione dei luoghi, il transito di altri veicoli ed i relativi tempi di transito della vettura di [OSCURATO:PERSONA] e la direzione, dalla propria abitazione ad altro luogo").

Da tutto ciò la manifesta infondatezza del motivo.

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico.

La manifesta infondatezza emerge al solo rilevare che l'acquisizione di sentenze irrevocabili è legittimata dall'art. 238-bis cod.proc.pen..

Il difetto di specificità è la conseguenza dell'assoluta genericità della denuncia di violazione dell'art. 238-bis cod.proc.pen. in quanto non indica in che maniera si sia eventualmente configurato tale vizio e visto che il ricorrente sviluppa argomentazioni che -in realtà- fanno riferimento alla valutazione dei contenuti t 4%;reAlt"- dellaVe non anche alla legittimità della sua acquisizione.

5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente deduce la nullità del procedimento per la mancata trasmissione di alcuni atti, dal Pubblico ministero al Tribunale del riesame.

A tale riguardo va ricordato che «l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4 - , Sentenza n. 5981 del 17/10/2019 Cc., dep. il 2020, Monaco, Rv. 278436 - 01).

Da ciò discende l'ulteriore conseguenza che la trasmissione parziale degli atti non provoca la nullità del procedimento, ma solo l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, ro:12} non anche la nullità del procedimento ovvero la caducazione della misura.

In tal senso si è già espressa questa Corte, che ha chiarito che «In tema di riesame delle misure cautelari personali, la perdita di efficacia dell'ordinanza, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consegue soltanto al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura, mentre non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per le indagini preliminari», (Sez. 1, Sentenza n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944 - 01).

A tutto ciò si aggiunga che il Tribunale ha correttamente rilevato come la difesa non avesse in alcuna maniera evidenziato la "pregnanza" degli atti di cui si assume la mancata trasmissione, ossia la loro ricaduta in favore dell'indagato, in maniera decisiva rispetto alla struttura argomentativa posta a fondamento dell'ordinanza genetica della misura cautelare, tale da farla implodere quanto ai risultati in punto di gravità indiziaria.

Proprio la mancanza di rilievi in punto di decisività rende la censura aspecifica.

6. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ribadire che il motivo relativo all'omessa motivazione sulle circostanze dedotte dalla difesa si risolve in una valutazione di merito1 alternativa a quella dei giudici che pha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva.

Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. in tale senso, Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto).

A ciò si aggiunga la manifesta infondatezza del motivo, atteso che il Tribunale ha puntualmente considerato le indagini difensive, ritenendoleininfluenti.

7. Il sesto motivo di ricorso, con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coindagato Laganà è aspecifico, in quanto non viene specificata quale sia la norma dalla cui violazione il legislatore fa discendere la sanzione di inutilizzabilità così come dedotta dal ricorrente.

Anche in questo, in realtà, le censure colpiscono solo la valutazione di tali dichiarazioni e, in quanto tali, sono ulteriormente inammissibili, al pari di quanto si dirà al punto successivo.

Con riguardo al giudizio di attendibilità di Laganà va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità dei dichiaranti è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). o tde 14.04.44,, Contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione della~eii in esame.

8. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

Il tribunale ha ritenuto che i gravi indizi di colpevolezza si appuntassero in testa a [OSCURATO:PERSONA] in ragione della chiamata in correità resa da [OSCURATO:PERSONA], siccome riscontrata con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dalle stesse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalle annotazioni di servizio.

Da tali elementi i giudici di merito hanno ritenuto che il regista della condotta realizzata da Laganà fosse proprio [OSCURATO:PERSONA], che era l'unico a conoscenza delle circostanze strumentalizzate per intimidire Gitto nelle telefonate intercettate; al contempo attraversole annotazioni è stato appurato che [OSCURATO:PERSONA] era in prossimità del luogo della consegna del denaro, per come riferito da Laganà, le cui dichiarazioni vengono così riscontrate.

A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità 9zal‘.4-040,5- dellasenterp-z1 impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del tribunale, strettamente ancorate a una completa e approfondita disamina delle risultanze procedimentali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

E' già stato detto che anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze procedimentali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.

Va, dunque, ricordato che «In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 — 01).

9. Risultano fondati, invece, i motivi relativi alle esigenze cautelari, con particolare riferimento al requisito della loro attualità.

Il tribunale -dopo avere escluso il pericolo di inquinamento probatorio- ha ritenuto la sussistenza del pericolo di ricaduta in delitti della stessa specie valorizzando la personalità di [OSCURATO:PERSONA] così come emersa dalle modalità e dalla dinamica del fatto e osservando come tale emersione non venisse neutralizzata dagli encomi ricevuti dall'indagato nel corso della sua carriera nelle forze dell'ordine.

Proprio al finevdimostrare l'ininfluenza di tali encomi, il tribunale scrive: «non può, al riguardo, non evidenziarsi come, accanto agli encomi dei quali il predetto è stato destinatario, uno dei documenti acquisiti al compendio denuncia un fatto che, ove riletto alla luce dei presenti accadimenti, introduce un elemento meritevole di attenzione.

Nell'anno 2011 il [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a sanzione disciplinare [...] per aver richiesto ed ottenuto da un gestore di telefonia l'attivazione di due utenze mobili, intestate a soggetti del tutto ignari, utilizzate per finalità investigative [...]».

Va rilevato come tale motivazione sia carente in riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, al cui riguardo il tribunale è rimasto in effetti silente, pur a fronte di una specifica necessità di motivare in relazione a tale requisito, ove si consideri che la misura cautelare è stata applicata a distanza di due anni dalla commissione dei fatti e che in tale spazio temporale non sono state segnalate altre successive condotte quanto meno equivoche, significative del perdurante pericolo di ricaduta in delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

Il vizio di omessa motivazione in cui è incorso il tribunale emerge evidente ove si annoti che la sussistenza di esigenze cautelari è stata motivata in maniera retrospettiva, guardando a elementi risalenti nel tempo e anteriori alla condotta incriminata, ossia nella direzione opposta a quella voluta dal giudizio cautelare che, invece, ha natura prognostica.

Non risulta, quindi, chiarito quali siano gli elementi fondanti l'attualità del pericolo della reiterazione del reato che, seppur non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede comunque da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che al di là della previsione di specifiche occasioni di recidivanza, tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. il 2019, Avolio, Rv. 277242).

Il lasso temporale ragionevolmente ampio tra il fatto contestato commesso e l'emissione della misura coercitiva -quali devono considerarsi i due anni già menzionati- pur non configurando una preclusione assoluta all'adozione di una misura cautelare, esige tuttavia l'evidenziazione di fattori indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

Il provvedimento in esame deve essere pertanto annullato, limitatamente al profilo dell'attualità delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Messina.

10. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell'art. 309, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MILAZZO avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del i ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che t(a illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina che, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentativo di estorsione aggravata, perchè commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Deduce: 1 ,A 0n_"....).- ,....-.. 1.1. Violazione di legge ed erronea applicazione di una norma processuale, in relazione agli artt. 124 - 36 comma 1, lettera g), h) ed e) e in riferimento all'art. 34 cod.proc.pen.. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che il dottor [OSCURATO:PERSONA], presidente del Collegio decidente ed estensore dell'ordinanza impugnata, si sarebbe dovuto astenere in quanto è stato anche il presidente e l'estensore dell'ordinanza del riesame che aveva deciso sul decreto di sequestro dei sistemi informatici e di telecomunicazionii disposto in relazione al medesimo fatto oggi in esame. Chiede, pertanto, "che la Corte di cassazione, con l'annullamento della ordinanza, decida che il Presidente [OSCURATO:PERSONA] non potrà comporre il Collegio, nel procedimento di rinvio". 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 347, comma 1, cod.proc.pen. degli artt. 16, 112 e 108-bis decreto legislativo n. 271 del 28/07/1989 e in relazione all'art. 381 cod.pen.. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità dell'annotazione di servizio in data 4 luglio 2020, sottoscritta da tre luogotenenti, da due brigadieri e da due appuntati della Sezione operativa della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo. L'inutilizzabilità viene fatta discendere dal fatto che il redattore (il luogotenente [OSCURATO:PERSONA]) dell'annotazione non ha indicato specificamente i nominativi dei militari che hanno partecipato all'attività investigativa insieme a lui, per l'incompiutezza delle circostanze annotate e per la ritardata trasmissione al Pubblico ministero. La ritardata trasmissione degli atti viene denunciata anche con riguardo all'annotazione di [OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 2020, a firma degli operanti Porcello e Colloca, in violazione dell'art. 347, comma 1, cod.proc.pen.. 1.3. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale, vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, 292, 405, cod.proc.pen. e degli artt. 110, 112, 629 Cod.pen. e 238 bis cod.proc.pen.. In questo caso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 238-bis cod.proc.pen. in relazione all'acquisizione della sentenza irrevocabile, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concorrente nel reato in esame e giudicato separatamente. Evidenzia come dalla sentenza non emergano elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, lett. b) e c) cod.proc.pen. e degli artt. 121 e 309 cod.proc.pen.. In questo caso il ricorrente lamenta la mancata trasmissione al Tribunale delle pagine successive al verbale dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e l'omissione 2 ,.,),,,skl,....Jn-•...... delle pagine 57 - 59 e 60 della conversazione intercettata il 5/12/2020 e intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e il marito [OSCURATO:PERSONA], con conseguente nullità del procedimento. Denuncia, altresì, la mancata sottoscrizione del verbale si sommarie informazioni testimoniali rilasciate da [OSCURATO:PERSONA]. 1.5. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 111 della Costituzione, dell'art. 391-bis, 273, 192, 309 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110, 112, 629 e 628 cod.pen.. Con il quinto motivo viene dedotta la nullità del provvedimento impugnato per l'omessa valutazione degli elementi a favore dell'indagato raccolti con le investigazioni difensive. 1.6. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 , 309, 34, 210, 273, 192, 12 e 191 cod.proc.pen.. Con il sesto motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inutilizzabilità dell'interrogatorio reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], perché reso quando doveva considerarsi imputato in procedimento connesso. Aggiunge che il G.i.p. si sarebbe dovuto astenere ai sensi degli artt. 34 e 36 del cod.proc.pen., avendo pronunciato la sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Precisa di avere avanzato istanza di ricusazione. Denuncia, altresì, l'inattendibilità delle dichiarazioni di Laganà. 1.7. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 309, 273, 192, 234 cod.proc.pen., dell'art.111 Cost. e 628 e 629 cod.pen.. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen. con particolare riguardo agli elementi evidenziati dalla difesa, che vengono illustrati, anche al fine di risaltare l'illogicità della motivazione. 1.8. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod.proc.pen. e dell'art. 111 Costituzione. L'ottavo motivo di ricorso si rivolge alle esigenze cautelari e specifica come il Pubblico ministero abbia atteso due anni prima di chiedere l'applicazione della misura cautelare. Sottolinea come il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari sulla base di un procedimento penale archiviato e dil una sanzione disciplinare che deve intendersi neutralizzata dall'eccellente servizio espresso nella scheda valutativa di [OSCURATO:PERSONA].Segnala l'omessa decisione in relazione alla denunciata incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, così come documentata. 2. Il 22 febbraio 2023 sono pervenuti motivi nuovi a ulteriore sostegno del ricorso, con allegazioni. 3. Ulteriori memorie sono pervenute il 6 marzo 2023, con le quali -tra le altre cose- si sollecita la rimessione alle sezioni unite della questione relativa all'utilizzabilità della localizzazione da remoto a mezzo GPS disposta d'iniziativa dalla Polizia giudiziaria per fatto accaduto in epoca precedente; sollecita anche la rimessione alla Corte costituzionale per l'illegittimità dell'art. 55, comma 1, cod.proc.pen. per contrasto con gli artt. 111, 24, comma secondo, e 109 della costituzione nella parte in cui prevede che la polizia giudiziaria non delegata dal Pubblico ministero, nel caso in cui proceda ad accertamenti tecnici affidati a consulente, possa procedere senza informare la persona indagata, con invito a nominare un difensore, per partecipare alle operazioni di consulenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle doglianze relative alle esigenze cautelari. 2. Il primo e il sesto motivo del ricorso (quest'ultimo nella parte in cui viene ricusato il G.i.p.) sono inammissibili perché l'istanza di ricusazione va proposteLcon le forme, le modalità e i termini previsti dall'art. 38 cod.proc.pen.. Strumento che lo stesso ricorrente ha segnalato di avere attivato nei confronti del G.i.p.. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità di due annotazioni della Polizia giudiziaria in quanto tardivamente trasmesse al Pubblico ministero, in violazione dell'art. 347, comma 1, cod.proc.pen.. In realtà il richiamo all'art. 347, comma 1, cod.proc.pen. non è conferente rispetto al caso prospettato dal ricorrente. La norma in esame, invero, prevede l'obbligo a carico della polizia giudiziaria di riferire "senza ritardo" e "per iscritto" la notizia di reato, con ciò facendosi riferimento alla necessità che gli operatori trasmettano l'informazione che le ha permesso di venire a conoscenza di un illecito penale. In tale nozione non rientrano le due annotazioni di Polizia giudiziaria che - invero- costituiscono atti d'indagine, compiuti quando la notizia di reato era già stata riferita al Pubblico ministero dalla polizia giudiziaria o da quegli altrimenti acquisita, così che la norma di riferimento è l'art. 348, cod.proc.pen., che -al primo comma- dispone che la Polizia giudiziaria, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 cod.proc.pen., raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.Dalla lettura combinata degli gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. emerge che alla polizia giudiziaria compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli. Va rilevato come l'articolato normativo imponga di riferire senza ritardo soltanto con riguardo alla notizia di reato / e non anche in relazione agli atti investigativi compiuti autonomamente dalla Polizia giudiziaria o su delega del Pubblico ministero. In relazione a tali atti la norma di riferimento è l'art. 357, comma 4, cod.proc.pen., che dispone che gli atti che documentano tale attività siano messi a disposizione del Pubblico ministero e che, nel disporre ciò, non fissa alcun termine per il compimento di tale incombente. Da ciò la manifesta infondatezza del motivo. 3.2. L'ulteriore censura di inutilizzabilità delle due annotazioni di polizia giudiziaria sollevata dalla difesa è collegata alla asserita incompletezza dei loro contenuti, in quanto mancanti della indicazione di tutti gli appartenenti alla Polizia giudiziaria partecipanti alle operazioni (in relazione all'annotazione del 4 luglio 2020) e in quanto omette circostanze di luogo e/o di fatti (quanto all'annotazione del 21 dicembre 2020). La manifesta infondatezza del motivo emerge al solo rilevare come il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. non è collegato in maniera indeterminata a tutte le ipotesi in cui vi sia un -eventuale- errore in procedendo. Tale vizio, invero, si riferisce alle sole ipotesi in cui l'inosservanza di una norma processuale è sanzionata con alcuna delle invalidità tassativamente previste dalla norma in questione, ossia la nullità, l'inutilizzabilità, l'inammissibilità o la decadenza. Tali requisiti non si rintracciano nel caso in esame, visto che il motivo neanche indica il modello legale ovvero la norma processuale dalla cui il inosservanza potrebbe -eventualmente- derivare la denunciata inutilizzabilità delle annotazioni di polizia giudiziaria in esame, così che la doglianza si mostra viziata da aspecificità. Vale -comunque- rilevare come le norme di riferimento per le modalità di documentazione dell'attività di polizia giudiziarie siano l'art. 357, cod.proc.pen. e l'art. 115 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che non prevedono alcuna sanzione per annotazioni in cui siano presenti eventuali irregolarità nella loro compilazione. A tutto ciò si aggiunga che non è dato rilevare quale potrebbe essere l'irregolarità rispetto al modello legale in presenza di annotazioni regolarmente sottoscritte dagli operanti (ben sette nel caso in esame) nell'ipotesi in cui sia stato eventualmente omesso il nominativo di alcuno di essi, così come nel caso in cui non siano annotate circostanze di luogo o di fatto meramente ipotetiche, siccome enucleate dalla difesat ossia "condizione dei luoghi, il transito di altri veicoli ed i relativi tempi di transito della vettura di [OSCURATO:PERSONA] e la direzione, dalla propria abitazione ad altro luogo"). Da tutto ciò la manifesta infondatezza del motivo. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico. La manifesta infondatezza emerge al solo rilevare che l'acquisizione di sentenze irrevocabili è legittimata dall'art. 238-bis cod.proc.pen.. Il difetto di specificità è la conseguenza dell'assoluta genericità della denuncia di violazione dell'art. 238-bis cod.proc.pen. in quanto non indica in che maniera si sia eventualmente configurato tale vizio e visto che il ricorrente sviluppa argomentazioni che -in realtà- fanno riferimento alla valutazione dei contenuti t 4%;reAlt"- dellaVe non anche alla legittimità della sua acquisizione. 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente deduce la nullità del procedimento per la mancata trasmissione di alcuni atti, dal Pubblico ministero al Tribunale del riesame. A tale riguardo va ricordato che «l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4 - , Sentenza n. 5981 del 17/10/2019 Cc., dep. il 2020, Monaco, Rv. 278436 - 01). Da ciò discende l'ulteriore conseguenza che la trasmissione parziale degli atti non provoca la nullità del procedimento, ma solo l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, ro:12} non anche la nullità del procedimento ovvero la caducazione della misura. In tal senso si è già espressa questa Corte, che ha chiarito che «In tema di riesame delle misure cautelari personali, la perdita di efficacia dell'ordinanza, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consegue soltanto al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura, mentre non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per le indagini preliminari», (Sez. 1, Sentenza n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944 - 01). A tutto ciò si aggiunga che il Tribunale ha correttamente rilevato come la difesa non avesse in alcuna maniera evidenziato la "pregnanza" degli atti di cui si assume la mancata trasmissione, ossia la loro ricaduta in favore dell'indagato, in maniera decisiva rispetto alla struttura argomentativa posta a fondamento dell'ordinanza genetica della misura cautelare, tale da farla implodere quanto ai risultati in punto di gravità indiziaria. Proprio la mancanza di rilievi in punto di decisività rende la censura aspecifica. 6. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ribadire che il motivo relativo all'omessa motivazione sulle circostanze dedotte dalla difesa si risolve in una valutazione di merito1 alternativa a quella dei giudici che pha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. in tale senso, Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto). A ciò si aggiunga la manifesta infondatezza del motivo, atteso che il Tribunale ha puntualmente considerato le indagini difensive, ritenendoleininfluenti. 7. Il sesto motivo di ricorso, con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coindagato Laganà è aspecifico, in quanto non viene specificata quale sia la norma dalla cui violazione il legislatore fa discendere la sanzione di inutilizzabilità così come dedotta dal ricorrente. Anche in questo, in realtà, le censure colpiscono solo la valutazione di tali dichiarazioni e, in quanto tali, sono ulteriormente inammissibili, al pari di quanto si dirà al punto successivo. Con riguardo al giudizio di attendibilità di Laganà va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità dei dichiaranti è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). o tde 14.04.44,, Contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione della~eii in esame. 8. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Il tribunale ha ritenuto che i gravi indizi di colpevolezza si appuntassero in testa a [OSCURATO:PERSONA] in ragione della chiamata in correità resa da [OSCURATO:PERSONA], siccome riscontrata con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dalle stesse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalle annotazioni di servizio. Da tali elementi i giudici di merito hanno ritenuto che il regista della condotta realizzata da Laganà fosse proprio [OSCURATO:PERSONA], che era l'unico a conoscenza delle circostanze strumentalizzate per intimidire Gitto nelle telefonate intercettate; al contempo attraversole annotazioni è stato appurato che [OSCURATO:PERSONA] era in prossimità del luogo della consegna del denaro, per come riferito da Laganà, le cui dichiarazioni vengono così riscontrate. A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità 9zal‘.4-040,5- dellasenterp-z1 impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del tribunale, strettamente ancorate a una completa e approfondita disamina delle risultanze procedimentali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. E' già stato detto che anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze procedimentali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. Va, dunque, ricordato che «In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 — 01). 9. Risultano fondati, invece, i motivi relativi alle esigenze cautelari, con particolare riferimento al requisito della loro attualità. Il tribunale -dopo avere escluso il pericolo di inquinamento probatorio- ha ritenuto la sussistenza del pericolo di ricaduta in delitti della stessa specie valorizzando la personalità di [OSCURATO:PERSONA] così come emersa dalle modalità e dalla dinamica del fatto e osservando come tale emersione non venisse neutralizzata dagli encomi ricevuti dall'indagato nel corso della sua carriera nelle forze dell'ordine. Proprio al finevdimostrare l'ininfluenza di tali encomi, il tribunale scrive: «non può, al riguardo, non evidenziarsi come, accanto agli encomi dei quali il predetto è stato destinatario, uno dei documenti acquisiti al compendio denuncia un fatto che, ove riletto alla luce dei presenti accadimenti, introduce un elemento meritevole di attenzione. Nell'anno 2011 il [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a sanzione disciplinare [...] per aver richiesto ed ottenuto da un gestore di telefonia l'attivazione di due utenze mobili, intestate a soggetti del tutto ignari, utilizzate per finalità investigative [...]». Va rilevato come tale motivazione sia carente in riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, al cui riguardo il tribunale è rimasto in effetti silente, pur a fronte di una specifica necessità di motivare in relazione a tale requisito, ove si consideri che la misura cautelare è stata applicata a distanza di due anni dalla commissione dei fatti e che in tale spazio temporale non sono state segnalate altre successive condotte quanto meno equivoche, significative del perdurante pericolo di ricaduta in delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Il vizio di omessa motivazione in cui è incorso il tribunale emerge evidente ove si annoti che la sussistenza di esigenze cautelari è stata motivata in maniera retrospettiva, guardando a elementi risalenti nel tempo e anteriori alla condotta incriminata, ossia nella direzione opposta a quella voluta dal giudizio cautelare che, invece, ha natura prognostica. Non risulta, quindi, chiarito quali siano gli elementi fondanti l'attualità del pericolo della reiterazione del reato che, seppur non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede comunque da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che al di là della previsione di specifiche occasioni di recidivanza, tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. il 2019, Avolio, Rv. 277242). Il lasso temporale ragionevolmente ampio tra il fatto contestato commesso e l'emissione della misura coercitiva -quali devono considerarsi i due anni già menzionati- pur non configurando una preclusione assoluta all'adozione di una misura cautelare, esige tuttavia l'evidenziazione di fattori indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. Il provvedimento in esame deve essere pertanto annullato, limitatamente al profilo dell'attualità delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Messina. 10. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell'art. 309, co
Sentenza Cassazione n. 29045/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris