CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09318/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale ha stimato, in termini non censurabili in sede di legittimità, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al porto di un coltello a serramanico, che non ha ritenuto poter essere giustificato dalle condizioni di vita dell'imputato, senza fissa dimora ed in contingente stato di alterazione psicofisica, e, dopo avere riconosciuto la lieve entità del fatto, ha determinato la pena, esclusivamente pecuniaria, in misura superiore al minimo edittale in ragione del curriculum criminale del reo e dell'intensità del dolo; che [OSCURATO:PERSONA], con entrambi i motivi di ricorso e, quindi, con la memoria del 28 novembre 2025, sollecita una diversa lettura delle emergenze istruttorie, propugnando, in tal modo, una ricostruzione alternativa, secondo cui il porto del coltello sarebbe stato inscindibilmente connesso alle sue precarie condizioni di vita anziché, come pronosticato dal Tribunale, ad un eventuale uso in funzione minatoria o lesiva; che il ricorrente svolge, per tale via, contestazioni di tangibile fragilità che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie, anche in termini sanzionatori, operazione inibita al giudice di legittimità laddove, come nel caso in esame, non si ravvisino significativi profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d