CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2025
Cassazione n. 36579/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nel procedimento in cui è parte civile: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 7 aprile 2025, la Corte di appello di Venezia ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale), deliberando di infliggere all’imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni tre di reclusione. 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 1.1.Col primo motivo deduce violazione della legge processuale per omessa verifica della sussistenza, nella fattispecie concreta, di eventuali cause di non punibilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 129 cod. proc. pen., rilevando la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del fatto o alla sua commissione da parte dell’imputato. 1.2.Col secondo motivo, in via gradata, si chiede l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata lamentando la mancata rideterminazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, quantificate dal primo giudice in anni quattro. La Corte di appello nel rideterminare la pena inflitta al ricorrente, ometteva, in palese violazione di legge, di rideterminare anche la durata delle pene accessorie. Ciò si sarebbe invece imposto perché successivamente alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo 216 legge fallimentare, che prevede l'applicazione delle pene accessorie, la Suprema Corte, a Sezione unite, ha affermato il principio di diritto secondo cui le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Pertanto, la pena accessoria al pari di quella principale può risultare costituzionalmente legittima solo quando effettivamente proporzionata e individualizzata. Per tale motivo la difesa non può non rilevare una palese violazione di legge ai sensi dell'articolo 606 lettera B del codice di diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62 l. n. 103/2017 – come, da ultimo, modificato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 edall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31 – applicabile nel caso di specie essendo la legge entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma del suddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancata verifica ex art. 129 del codice di rito. In tema di "patteggiamento in appello" il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27452201;Sez. 3, Ordinanza n. deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 13/01/2020, M, Rv. 27817001). Sicché anche la doglianza di cui al secondo motivo, che si appunta - peraltro per la prima volta nella presente sede – sulla durata delle pene accessorie fallimentari, lamentando in particolare la illegittimità del trattamento sanzionatorio riguardo alla mancata rideterminazione delle stesse e non alla loro illegalità – non ravvisabile nel caso di specie risultando le pene accessorie comunque contenute nei limiti di legge – deve ritenersi inammissibile. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale del motivo, risulta che vi era stata rinuncia ai motivi, ad eccezione di quelli inerenti la pena principale, e l'accordo era stato raggiunto con il P.G. sulla proposta avanzata all’udienza dal difensore relativamente alla misura della pena della reclusione secondo il calcolo recepito e riportato in sentenza. Riguardo alle pene accessorie, non solo non vi era stato motivo di appello, che invocava unicamente la riduzione della pena nel minimo edittale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ma neppure vi era stato un qualche riferimento ad esse in sede di formulazione della proposta di accordo limitata alla sola pena principale della reclusione, rideterminata in anni tre previo riconoscimento delle attenuanti generiche. Non vi era, quindi, alcun obbligo per la Corte territoriale di rideterminare di ufficio le pene accessorie fallimentari, né tanto meno di indicare la ragione per la quale, a fronte della riduzione della pena della reclusione in anni tre, si era mantenuta la durata delle pene accessorie in anni quattro. Sicché, esclusa la ricorribilità in cassazione per vizio afferente l’accordo, essendo le pene accessorie rimaste fuori dall’ accordo, non è ravvisabile neppure la ricorribilità in cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito, perché la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivazione riguardo alle pene accessorie, rimaste comunque contenute nel limite di quattro anni. 2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]