Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 41251/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso (come integrato dalla memoria del 9 settembre 2022) proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro chiede una rivalutazione del fatto non consentita.

Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 4 d.

Igs 74 del 2000.

Sulla determinazione del reddito per determinare l'imposta evasa e il superamento delle soglie le sentenze di merito adeguatamente motivano sulla precisione dei calcoli per VIVA desunti dalle fatture emesse dalla società del ricorrente rinvenute presso altre ditte (IVA evasa per euro 366.533,00).

Per le altre imposte il movimento degli affari è stato evidenziato in base agli studi di settore per imprese equivalenti a quella del ricorrente.

I costi sono stati determinati in relazione agli studi di settore, in assenza di altre indicazioni o documentazione da parte del ricorrente.

Anche sul trattamento sanzionatorio e sulla confisca la decisione risulta adeguatamente motivata.

Per la determinazione della pena base la sentenza evidenzia il comportamento del ricorrente che aveva presentato dichiarazioni in bianco e la gravità del fatto in considerazione del rilevante importo evaso.

L'aumento per la continuazione risulta modesto.

La sospensione condizionale della pena non poteva essere applicata avendone il ricorrente già beneficiato per una precedente condanna di mesi 8, che unita a quella in giudizio determina il superamento della pena ex art. 163 e l'assenza dei presupposti per la concessione, ex art. 164 cod. pen. (vedi Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 22/06/2016 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 268947).

Sulla confisca la sentenza determina in modo preciso l'esatto ammontare anche riducendo l'importo della sentenza di primo grado; il J2-0 CU ricorso sul punto è alquanto generico limitandosi a prospettare l'assenza di precisa determinazione dell'importo del profitto, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso (come integrato dalla memoria del 9 settembre 2022) proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro chiede una rivalutazione del fatto non consentita. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 4 d. Igs 74 del 2000. Sulla determinazione del reddito per determinare l'imposta evasa e il superamento delle soglie le sentenze di merito adeguatamente motivano sulla precisione dei calcoli per VIVA desunti dalle fatture emesse dalla società del ricorrente rinvenute presso altre ditte (IVA evasa per euro 366.533,00). Per le altre imposte il movimento degli affari è stato evidenziato in base agli studi di settore per imprese equivalenti a quella del ricorrente. I costi sono stati determinati in relazione agli studi di settore, in assenza di altre indicazioni o documentazione da parte del ricorrente. Anche sul trattamento sanzionatorio e sulla confisca la decisione risulta adeguatamente motivata. Per la determinazione della pena base la sentenza evidenzia il comportamento del ricorrente che aveva presentato dichiarazioni in bianco e la gravità del fatto in considerazione del rilevante importo evaso. L'aumento per la continuazione risulta modesto. La sospensione condizionale della pena non poteva essere applicata avendone il ricorrente già beneficiato per una precedente condanna di mesi 8, che unita a quella in giudizio determina il superamento della pena ex art. 163 e l'assenza dei presupposti per la concessione, ex art. 164 cod. pen. (vedi Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 22/06/2016 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 268947). Sulla confisca la sentenza determina in modo preciso l'esatto ammontare anche riducendo l'importo della sentenza di primo grado; il J2-0 CU ricorso sul punto è alquanto generico limitandosi a prospettare l'assenza di precisa determinazione dell'importo del profitto, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 41251/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris