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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 28192/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 17.1.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Knistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 17.1..2023, ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per impugnare la sentenza contumaciale n. 1800 del 2014 emessa dal Tribunale di Modena in data 23.4.2014, depositata in data 8.5.2014 ed irrevocabile il successivo 14.5.2017;

2. ricorre per cassazione il difensore del Milone lamentando: 2.1 violazione di legge processuale in relazione agli artt. 175, commi 2 e 2- bis cod. proc. pen. e connesso vizio di manifesta illogicità della motivazione: rileva che, nel provvedimento impugnato, la Corte di appello ha sostenuto che l'estratto contumaciale era stato ritualmente notificato presso il domicilio che il difensore di fiducia aveva indicato all'atto della rinuncia al mandato difensivo senza che in data 6.12.2007 ìl Milone aveva eletto domicilio in via Colonna n. 10 ove, tuttavia, era risultato irreperibile per la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. che era stato perciò — senza alcuna previa ulteriore ricerca - ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia che, a sua volta, dopo qualche giorno, aveva rinunciato al mandato indicando la nuova residenza del Milone in via [OSCURATO:PERSONA] n. 49 dove era stata tentata la notifica dell'estratto contumaciale; sottolinea che la indicazione del nuovo indirizzo da parte del difensore di fiducia rinunciante non poteva equivalere ad una rituale modifica del domicilio eletto e che la notifica, era stata infine eseguita presso il difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con cui tuttavia l'imputato non aveva intrattenuto alcun rapporto;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che l'imputato era certamente a conoscenza del processo a suo carico e che l'estratto contumaciale era stato notificato presso il domicilio che il difensore di fiducia aveva indicato nell'atto di rinuncia al mandato e, non essendo stato ritirato il plico, con notifica presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comnia 4, cod. proc. pen.; segnala che la difesa non ha addotto elementi per ritenere la sussistenza di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore che avessero impedito la conoscenza del processo cui il ricorrente si era in definitiva volontariamente sottratto.

5. Il ricorso è inammissibile. 5.1 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza con cui il Tribunale di Modena lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 334 di multa; aveva dedotto, infatti, di essere venuto a conoscenza di tale sentenza soltanto in data 22.7.2022 con la richiesta del PM di Modena di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; aveva sostenuto che, all'epoca, era stato difeso da un difensore di ufficio con cui non aveva avuto contatti e da cui non aveva mai avuto notizie sullo svolgimento e sull'esito del processo non essendo mai intervenuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza.

La Corte di appello ha fatto presente che il Milone aveva ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di citazione a giudizio che stata effettuata anche presso difensore di ufficio [OSCURATO:PERSONA] a séguito di rinuncia del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]Avella; dichiarata la contumacia dell'imputato, l'estratto contumaciale della sentenza era stato poi notificato all'imputato presso il domicilio che il difensore di fiducia Avv.

D'Avella aveva indicato il 5.11.2012 all'atto di rinuncia al mandato.

Secondo i giudici bolognesi, dunque, non sussistevano le condizioni per ritenere il caso fortuito o la forza maggiore quanto alla ignoranza dell'esito del processo non avendo l'imputato prospettato alcuna ragione del mancato ritiro del plico relativo all'estratto contumaciale che era stato tuttavia anche notificato al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.. 5.2 La decisione della Corte di appello è senz'altro errata poiché la notifica eseguita presso il domicilio indicato dal difensore in sede di rinuncia al mandato è di fatto inesistente essendo stata tentata in un luogo che non aveva alcuna relazione con l'odierno ricorrente (cfr., in generale, per la distinzione tra notificazione nulla e del tutto omessa, già, Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, Rv. 229540 - 01).

Fatta questa premessa, tuttavia, il rimedio praticabile non era quello della remissione in termini ma quello dell'incidente di esecuzione trattandosi di strumenti tra loro incompatibili: il primo, infatti, suppone la ritualità della notifica e la esistenza di situazione di caso fortuito o forza maggiore che abbiano impedito di rispettare il termine per proporre l'impugnazione; il secondo, invece, si fonda sulla omessa notifica dell'estratto contumaciale che ha impedito alla sentenza di passare in giudicato (cfr., Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, C. Rv. 281547 - 01 in cui la Corte ha ribadito che la nullità o inesistenza della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., impedendo la regolare formazione del titolo esecutivo, può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, affinchè il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione).

Ne consegue che l'unico rimedio esperibile, in tale ipotesi, è costituito dall'impugnazione tardiva della sentenza (cfr., Sez. 6, n. 23957 del 08/02/2013, Papa, Rv. 257028 - 01; conf., Sez. 4 - , n. 54036 del 23/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274751 - 01).Va infine puntualizzato che la competenza a provvedere in capo al giudice dell'impugnazione o in capo al giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale e la sua inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Lucattini, Rv. 277017 - 01).

6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 17.1.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Knistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 17.1..2023, ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per impugnare la sentenza contumaciale n. 1800 del 2014 emessa dal Tribunale di Modena in data 23.4.2014, depositata in data 8.5.2014 ed irrevocabile il successivo 14.5.2017; 2. ricorre per cassazione il difensore del Milone lamentando: 2.1 violazione di legge processuale in relazione agli artt. 175, commi 2 e 2- bis cod. proc. pen. e connesso vizio di manifesta illogicità della motivazione: rileva che, nel provvedimento impugnato, la Corte di appello ha sostenuto che l'estratto contumaciale era stato ritualmente notificato presso il domicilio che il difensore di fiducia aveva indicato all'atto della rinuncia al mandato difensivo senza che in data 6.12.2007 ìl Milone aveva eletto domicilio in via Colonna n. 10 ove, tuttavia, era risultato irreperibile per la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. che era stato perciò — senza alcuna previa ulteriore ricerca - ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia che, a sua volta, dopo qualche giorno, aveva rinunciato al mandato indicando la nuova residenza del Milone in via [OSCURATO:PERSONA] n. 49 dove era stata tentata la notifica dell'estratto contumaciale; sottolinea che la indicazione del nuovo indirizzo da parte del difensore di fiducia rinunciante non poteva equivalere ad una rituale modifica del domicilio eletto e che la notifica, era stata infine eseguita presso il difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con cui tuttavia l'imputato non aveva intrattenuto alcun rapporto; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che l'imputato era certamente a conoscenza del processo a suo carico e che l'estratto contumaciale era stato notificato presso il domicilio che il difensore di fiducia aveva indicato nell'atto di rinuncia al mandato e, non essendo stato ritirato il plico, con notifica presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comnia 4, cod. proc. pen.; segnala che la difesa non ha addotto elementi per ritenere la sussistenza di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore che avessero impedito la conoscenza del processo cui il ricorrente si era in definitiva volontariamente sottratto. 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza con cui il Tribunale di Modena lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 334 di multa; aveva dedotto, infatti, di essere venuto a conoscenza di tale sentenza soltanto in data 22.7.2022 con la richiesta del PM di Modena di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; aveva sostenuto che, all'epoca, era stato difeso da un difensore di ufficio con cui non aveva avuto contatti e da cui non aveva mai avuto notizie sullo svolgimento e sull'esito del processo non essendo mai intervenuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. La Corte di appello ha fatto presente che il Milone aveva ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di citazione a giudizio che stata effettuata anche presso difensore di ufficio [OSCURATO:PERSONA] a séguito di rinuncia del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]Avella; dichiarata la contumacia dell'imputato, l'estratto contumaciale della sentenza era stato poi notificato all'imputato presso il domicilio che il difensore di fiducia Avv. D'Avella aveva indicato il 5.11.2012 all'atto di rinuncia al mandato. Secondo i giudici bolognesi, dunque, non sussistevano le condizioni per ritenere il caso fortuito o la forza maggiore quanto alla ignoranza dell'esito del processo non avendo l'imputato prospettato alcuna ragione del mancato ritiro del plico relativo all'estratto contumaciale che era stato tuttavia anche notificato al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.. 5.2 La decisione della Corte di appello è senz'altro errata poiché la notifica eseguita presso il domicilio indicato dal difensore in sede di rinuncia al mandato è di fatto inesistente essendo stata tentata in un luogo che non aveva alcuna relazione con l'odierno ricorrente (cfr., in generale, per la distinzione tra notificazione nulla e del tutto omessa, già, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Rv. 229540 - 01). Fatta questa premessa, tuttavia, il rimedio praticabile non era quello della remissione in termini ma quello dell'incidente di esecuzione trattandosi di strumenti tra loro incompatibili: il primo, infatti, suppone la ritualità della notifica e la esistenza di situazione di caso fortuito o forza maggiore che abbiano impedito di rispettare il termine per proporre l'impugnazione; il secondo, invece, si fonda sulla omessa notifica dell'estratto contumaciale che ha impedito alla sentenza di passare in giudicato (cfr., Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, C. Rv. 281547 - 01 in cui la Corte ha ribadito che la nullità o inesistenza della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., impedendo la regolare formazione del titolo esecutivo, può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, affinchè il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione). Ne consegue che l'unico rimedio esperibile, in tale ipotesi, è costituito dall'impugnazione tardiva della sentenza (cfr., Sez. 6, n. 23957 del 08/02/2013, Papa, Rv. 257028 - 01; conf., Sez. 4 - , n. 54036 del 23/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274751 - 01).Va infine puntualizzato che la competenza a provvedere in capo al giudice dell'impugnazione o in capo al giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale e la sua inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Lucattini, Rv. 277017 - 01). 6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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