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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34624/2026

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DA nata NARDO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 del TRIBUNALE di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale della predetta per il reato di minaccia; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è generico e manifestamente infondato poiché, pur condividendo la natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, contesta che il destinatario delle espressioni non ne sia rimasto intimorito, in tal guisa formulando una censura intrinsecamente perplessa, giuridicamente errata (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamiglio, Rv. 261678 - 01) e, nel resto, protesa alla rivalutazione dei fatti; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] an nzi ì A 28 SET 2026 L'ASSISTENTE L ZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DA nata NARDO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 del TRIBUNALE di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale della predetta per il reato di minaccia; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è generico e manifestamente infondato poiché, pur condividendo la natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, contesta che il destinatario delle espressioni non ne sia rimasto intimorito, in tal guisa formulando una censura intrinsecamente perplessa, giuridicamente errata (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamiglio, Rv. 261678 - 01) e, nel resto, protesa alla rivalutazione dei fatti; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] an nzi ì A 28 SET 2026 L'ASSISTENTE L ZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 34624/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris