CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 07403/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 16626/2015 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Barin.39/2015 depositata il 12/01/2015Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 16626/2015Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 7403/2026Data pubblicazione 27/03/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come indispositivo alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite civili;Numero registro generale 16626/2015Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 7403/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 16626/2015 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Barin.39/2015 depositata il 12/01/2015Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 16626/2015Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 7403/2026Data pubblicazione 27/03/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come indispositivo alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite civili; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 25/03/2026Giuseppe Fuochi TinarelliP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 25/03/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]