CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liquidazione [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAlessandro Marfori-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.11/2025 depositatail 27/05/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 26293/2025Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 14120/2026Data pubblicazione 14/05/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente e della mancanza di difesa della parteintimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Maria Acierno