CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19304/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, per il quale era stata proposta rituale querela da parte della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] che il difensore dell'imputato ha depositato memoria insistendo nell'ammissibilità dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo relativo alla configurabilità delle contestate aggravanti di cui all'art. 625 n. 2) e 7) c.p. è manifestamente infondato e generico. Con riguardo alla prima aggravante citata il ricorrente sostanzialmente ribadisce le argomentazioni già confutate dalla sentenza con motivazione corretta in diritto e coerente alle risultanze esposte senza confrontarsi con le argomentazioni articolate dai giudici del merito. Quanto alla seconda aggravante, il ricorso non evidenzia da quali elementi risulterebbe contrastata l'affermazione del giudice di primo grado recepita da quella dell'appello circa il fatto che la placca antitaccheggio era stata effettivamente strappata. Non di meno le doglianze del ricorrente sono, come accennato, anche manifestamente infondate in quanto contrastanti con l'orientamento consolidato di questa Corte per cui sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2) c.p., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della res che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (ex multis Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Bellini, Rv. 283971). [OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo risulta generico perché non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza in merito alla conferma dell'applicazione della recidiva. La Corte territoriale, infatti, non ha valorizzato, come sostenuto, soltanto la sintomaticità dei precedenti da cui l'imputato è gravato, ma anche e soprattutto la continua violazione delle prescrizioni cautelari, logicamente ritenuta indicativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammen