CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2022
Cassazione n. 40889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA c/o la [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAnel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2018 del TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Mantova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato a loro ascritto ( artt. 61 n. 5 e 7, 110, 624 e 625 n. 5 cod. pen.) - in quanto estinto per decorso del termine prescrizionale massimo. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, che svolge un unico motivo, con il quale denuncia violazione degli artt. 157 co. 1 e 2 cod. pen., sostenendo che sia stato erroneamente calcolato il termine necessario per la prescrizione del contestato delitto di furto pluriaggravato, punito con la pena fino a dieci anni di reclusione, cosicchè, rispetto al fatto commesso in data 05 marzo 2022, il termine prescrizionale ordinario si è perfezionato solo il 05 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia. 2.11 Giudice dì prime cure ha ritenuto che il reato si prescriva in complessivi sette anni e sei mesi, considerata la interruzione della prescrizione. Tuttavia, gli imputati sono accusati di furto pluri-aggravato, per avere agito abusando di prestazioni d'opera, in circostanze tale da ostacolare la pubblica e privata difesa, e in più di tre persone. Ai sensi dell'art. 625 u.c. "Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 300 a euro 1549". Le circostanze aggravanti contestate agli imputati sono quelle di cui all'art. 625 co. 1 n. 5 cod. pen. e all'art. 61 nn. 5 e 9 cod. pen., e rientrano, pertanto, pienamente nella richiamata previsione legale. Ai sensi dell'art. 157 co. 2 , per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tenere conto della diminuzione o degli aumenti delle circostanze, "salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle a effetto speciale, nel quale caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena prevista per l'aggravante". E' vero che la circostanze aggravanti di cui all'u.c. dell'art. 625 cod. pen. appartengono alla categoria delle cc.dd. circostanze indipendenti, per le quali la quale la misura della pena è determinata in modo indipendente da quella ordinaria del reato (Sez. 4, n. 15133 del 06/02/2003, Rv. 224754), ma la questione della rilevanza delle circostanze indipendenti e della loro assimilazione a quelle ad effetto speciale è stata già affrontata e decisa dalle Sezioni Unite, con specifico riferimento all'istituto della prescrizione del reato, chiarendo che le circostanze c.d. indipendenti rientrano nella categoria delle circostanze a effetto speciale solo in quanto comportino un aumento superiore a un terzo ( Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017 Ud. (dep. 09/06/2017 ), Stella, Rv. 269784).3.Ciò posto, è di tutta evidenza come, in relazione al delitto contestato ai ricorrenti, il termine ordinario di prescrizione, correlato al massimo dell'aumento previsto dall'art. 625 u.c., nel concorso di una pluralità di circostanze aggravanti, è di 10 anni e che quello massimo è di dodici anni e sei mesi, ai sensi dell'art. 160 u.c. cod. pen. , tenuto conto della interruzione della prescrizione. Detto ultimo termine , nel caso di specie, rispetto a un fatto consumato il 5 marzo 2011, verrà a maturare il 5.9.2023, salvo sospensioni. 4.L'esito del presente giudizio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 2