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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 marzo 2025

Cassazione n. 41244/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi riguardi.

È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge.

In punto di fatto, non è in contestazione che: - il decreto penale di condanna è stato emesso il 17.3.3025 e notificato, rispettivamente, il 9 maggio all'imputato e il 17 marzo 2025 al difensore d'ufficio;- l'opposizione è stata proposta il 4 giugno 2025 da un difensore di fiducia.

Dunque, secondo il Giudice, una opposizione proposta oltre il termine di 15 giorni.

Rileva invece il ricorrente che: - la notifica del decreto penale di condanna fu compiuta ad un indirizzo (Palermo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2) diverso da quello davvero riferibile all'imputato - via Severino, n. 1 Bagheria - come risulterebbe da tutti gli atti del procedimento (decreto penale di condanna, richiesta di decreto penale di condanna, informativa di Polizia, certificato di residenza) e a persona diversa ([OSCURATO:PERSONA]); - l'imputato non avrebbe mai eletto o dichiarato domicilio nel luogo in cui la notifica del decreto penale di condanna fu eseguita, cioè presso il luogo di residenza della madre, con cui non avrebbe avuto nessun rapporto; - l'avvocato d'ufficio, a cui il decreto penale di condanna fu comunicato il 17 marzo, non sarebbe riuscito a mettersi in contatto con l'imputato e ciò avrebbe impedito a questi di avere a conoscenza del decreto e di proporre opposizione nel termine; - l'opposizione sarebbe stata proposta il 4 giugno, dopo che la madre informò il difensore di fiducia, nel frattempo nominato, di avere ricevuto una notifica per conto del figlio (così il ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Dagli atti emerge che: - all'indirizzo indicato nel procedimento - via Severino, n. 1 Bagheria - il decreto penale di condanna non potè essere notificato per impossibilità, atteso che all'indirizzo in questione non risultò esservi il nome dell'indagato e nessuno rispose all'ufficiale giudiziario (cfr. relata di notifica); - dunque, attesa l'impossibilità di procedere, il decreto penale di condanna fu notificato all'imputato dai Carabinieri il 9.5.2025 in Palermo, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 2 - luogo in cui il ricorrente risultava di fatto domiciliato- alla madre convivente [OSCURATO:PERSONA]; - il 16 maggio 2025 l'imputato nominò difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale propose opposizione il 4 giugno 2025; - nell'atto di opposizione nessun riferimento fu fatto né alla sua tardività e neppure alla irritualità della comunicazione del decreto penale di condanna.

3. Sulla base di tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità per manifesta infondatezza, atteso che: a) la notifica del decreto penale di condanna fu ritualmente eseguita nelle mani della madre convivente in un luogo in cui l'imputato era di fatto domiciliato; b) la notifica fu compiuta solo dopo aver accertato l'impossibilità di compiere l'atto comunicativo presso il luogo di residenza; c) nessun elemento concreto è stato fornito per dimostrare l'irritualità della notifica, cioè che il luogo presso cui la comunicazione fu compiuta non fosse un luogo in cui l'imputato era di fatto domiciliato ovvero che la madre non fosse persona con lui convivente; d) l'opposizione al decreto penale di condanna non fu qualificata come opposizione tardiva e non fu indicata nessuna ragione giustificativa per la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.; e) neppure con il ricorso per cassazione è stato dedotto nulla di specifico, essendosi limitato l'imputato ad affermare che la notifica presso il luogo di residenza della madre gli avrebbe impedito di avere conoscenza tempestiva del provvedimento; f) quando l'imputato nominò difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) questi, rispetto alla notifica compiuta il 9.5.2025, era ancora nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, che, invece, fu proposta solo il 4.6.2025.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi riguardi. È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge. In punto di fatto, non è in contestazione che: - il decreto penale di condanna è stato emesso il 17.3.3025 e notificato, rispettivamente, il 9 maggio all'imputato e il 17 marzo 2025 al difensore d'ufficio;- l'opposizione è stata proposta il 4 giugno 2025 da un difensore di fiducia. Dunque, secondo il Giudice, una opposizione proposta oltre il termine di 15 giorni. Rileva invece il ricorrente che: - la notifica del decreto penale di condanna fu compiuta ad un indirizzo (Palermo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2) diverso da quello davvero riferibile all'imputato - via Severino, n. 1 Bagheria - come risulterebbe da tutti gli atti del procedimento (decreto penale di condanna, richiesta di decreto penale di condanna, informativa di Polizia, certificato di residenza) e a persona diversa ([OSCURATO:PERSONA]); - l'imputato non avrebbe mai eletto o dichiarato domicilio nel luogo in cui la notifica del decreto penale di condanna fu eseguita, cioè presso il luogo di residenza della madre, con cui non avrebbe avuto nessun rapporto; - l'avvocato d'ufficio, a cui il decreto penale di condanna fu comunicato il 17 marzo, non sarebbe riuscito a mettersi in contatto con l'imputato e ciò avrebbe impedito a questi di avere a conoscenza del decreto e di proporre opposizione nel termine; - l'opposizione sarebbe stata proposta il 4 giugno, dopo che la madre informò il difensore di fiducia, nel frattempo nominato, di avere ricevuto una notifica per conto del figlio (così il ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Dagli atti emerge che: - all'indirizzo indicato nel procedimento - via Severino, n. 1 Bagheria - il decreto penale di condanna non potè essere notificato per impossibilità, atteso che all'indirizzo in questione non risultò esservi il nome dell'indagato e nessuno rispose all'ufficiale giudiziario (cfr. relata di notifica); - dunque, attesa l'impossibilità di procedere, il decreto penale di condanna fu notificato all'imputato dai Carabinieri il 9.5.2025 in Palermo, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 2 - luogo in cui il ricorrente risultava di fatto domiciliato- alla madre convivente [OSCURATO:PERSONA]; - il 16 maggio 2025 l'imputato nominò difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale propose opposizione il 4 giugno 2025; - nell'atto di opposizione nessun riferimento fu fatto né alla sua tardività e neppure alla irritualità della comunicazione del decreto penale di condanna. 3. Sulla base di tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità per manifesta infondatezza, atteso che: a) la notifica del decreto penale di condanna fu ritualmente eseguita nelle mani della madre convivente in un luogo in cui l'imputato era di fatto domiciliato; b) la notifica fu compiuta solo dopo aver accertato l'impossibilità di compiere l'atto comunicativo presso il luogo di residenza; c) nessun elemento concreto è stato fornito per dimostrare l'irritualità della notifica, cioè che il luogo presso cui la comunicazione fu compiuta non fosse un luogo in cui l'imputato era di fatto domiciliato ovvero che la madre non fosse persona con lui convivente; d) l'opposizione al decreto penale di condanna non fu qualificata come opposizione tardiva e non fu indicata nessuna ragione giustificativa per la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.; e) neppure con il ricorso per cassazione è stato dedotto nulla di specifico, essendosi limitato l'imputato ad affermare che la notifica presso il luogo di residenza della madre gli avrebbe impedito di avere conoscenza tempestiva del provvedimento; f) quando l'imputato nominò difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) questi, rispetto alla notifica compiuta il 9.5.2025, era ancora nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, che, invece, fu proposta solo il 4.6.2025. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 41244/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris