CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 32249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 189, comma 6, «cod. strada»). 2. Avverso la sentenza d'appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo unico. In particolare, si deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per aver la Corte territoriale escluso la non punibilità per la particolare tenuità pur trattancosi, nella specie, di un fatto commesso, da soggetto incensurato, con riferimento a incidente stradale dal quale sarebbero derivate mere lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. La sentenza avrebbe peraltro argomentato in forza della sola tipologia di reato e in ragione della circostanza per la quale l'identificazione di"'"ar, ejJ quale soggetto coinvolto nell'incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, sarebbe avvenuta solo grazie allo strano comportamento tenuto dalle stesso imputato a distanza di tempo dal fatto, il quale, passando più volte sul luogo del sinistro, avrebbe determinato sospetti in capo alla polizia giudiziaria. Sicché, per il ricorrente, ne conseguirebbe l'errore consistito nell'aver fatto riferimento, ai fini della valutazione della particolare tenuità, non ai parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. bensì alla condotta successiva al reato (invece considerata dal secondo comma del citato art. 133 cod. pen.). Si sollecita infine l'applicazione da parte della Corte di cassazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della immediata rilevabilità dagli atti dei relativi presupposti, senza la necessità di ulteriori accertamenti in fatto. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza che è lungi dall'escludere la particolare tenuità del fatto in ragione della mera tipologia di reato ma fa esplicito riferimento alla condotta di fuga tenuta da Galetti nel contesto spazio-temporale del sinistro nel quale è stato coinvolto ai fini della valutazione in termini di non esiguità del pericolo. L'offesa, in termini di massa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla fattispec e incriminatrice, è stata difatti ritenuta non di particolare tenuità in considerazione delle modalità della condotta e della non esiguità del pericolo inerente all'individuazione e identificazione degli utenti della strada coinvolti nel sinistro. In tale senso deve difatti essere inteso il riferimento in sentenza alla circostanza per cui l'identificazione di Galletti, quale soggetto coinvolto nell'incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, in considerazione della condotta di fuga da lui realizzata, sarebbe avvenuta solo grazie allo strano comportamento tenuto dallo stesso imputato a distanza di tempo dal fatto.3. La decisione, sorretta da motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, si mostra dunque in linea con la natura della fattispecie in oggetto, di reato istantaneo, omissivo e di pericolo (ex plurimis, Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294-01), e con il principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. peri., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti in termini di particolare tenuità ovvero di esclusione del detto giudizio (ex plurimis, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Picardi, Rv. 283044-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Giordano, Rv. 274647-01) e, in ipotesi, anche di uno solo se ritenuto decisivo (ex plurimis, Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giug