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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21678/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la domanda di liberazione anticipata in relazione ai periodi 13/10/2017-16/6/2018 e fra le date 20/5/2022 e 15/3/2023; Rilevato che con il ricorso e con la memoria contenuta nella pec pervenuta il 25/3/24 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 54 ord. pen. poiché il Tribunale, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, non avrebbe adeguatamente considerato il periodo di tempo intercorrente tra i semestri oggetto della richiesta e la commissione delle violazioni né avrebbe considerato l'effettiva incidenza di queste sul percorso di rieducazione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle violazioni, consistenti in reati commessi nel periodo intermedio di libertà tra i due periodi di detenzione, e al rilievo di queste in termini di inefficacia dell'opera di rieducazione si è conformato alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01) e ha fornito adeguata e coerente risposta alle medesime censure formulate nell'impugnazione (cfr. compiutamente pag. 2 del provvedimento impugnato), ora reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217); Ritenuto inoltre di non dover provvedere quanto alla richiesta contenuta in calce alla pec di notifica del presente provvedimento in quanto tale adempimento non è previsto dal codice di rito; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la domanda di liberazione anticipata in relazione ai periodi 13/10/2017-16/6/2018 e fra le date 20/5/2022 e 15/3/2023; Rilevato che con il ricorso e con la memoria contenuta nella pec pervenuta il 25/3/24 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 54 ord. pen. poiché il Tribunale, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, non avrebbe adeguatamente considerato il periodo di tempo intercorrente tra i semestri oggetto della richiesta e la commissione delle violazioni né avrebbe considerato l'effettiva incidenza di queste sul percorso di rieducazione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle violazioni, consistenti in reati commessi nel periodo intermedio di libertà tra i due periodi di detenzione, e al rilievo di queste in termini di inefficacia dell'opera di rieducazione si è conformato alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01) e ha fornito adeguata e coerente risposta alle medesime censure formulate nell'impugnazione (cfr. compiutamente pag. 2 del provvedimento impugnato), ora reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217); Ritenuto inoltre di non dover provvedere quanto alla richiesta contenuta in calce alla pec di notifica del presente provvedimento in quanto tale adempimento non è previsto dal codice di rito; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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