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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38258/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] GRAPPAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, indicata in epigrafe, che ha affermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 582 comma 2 cod.pen; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 582 comma 2 cod.pen, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata consentito dalla legge in sede di legittimità e, inoltre, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato che le doglianze di cui al secondo motivo, con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, posto che il massimo edittale previsto per il reato di lesioni non è quello indicato nell'atto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21-a rile 2022 Il consigliere est nsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] GRAPPAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, indicata in epigrafe, che ha affermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 582 comma 2 cod.pen; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 582 comma 2 cod.pen, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata consentito dalla legge in sede di legittimità e, inoltre, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato che le doglianze di cui al secondo motivo, con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, posto che il massimo edittale previsto per il reato di lesioni non è quello indicato nell'atto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21-a rile 2022 Il consigliere est nsore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38258/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris