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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2021

Cassazione n. 40069/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 31.5.2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnativa proposta dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 1926 s.r.l. avverso il sequestro preventivo emesso dal Gip in data 30.4.2021 delle somme nella disponibilità della società in relazione al reato di cui all'art. 10 bis d.

Igs. 74/2000, per non essere stata la misura cautelare al momento della proposizione del ricorso ancora eseguita, senza perciò avere inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale del ricorrente.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 324 e 568 cod. proc. pen., il difetto di interesse ad agire rilevando come il termine per l'istanza di riesame decorra dalla conoscenza del disposto sequestro dalla quale ha origine l'interesse concreto all'impugnativa consistente nel fatto che le somme presenti sui conti correnti dell'indagato, stante l'avvenuta notifica del provvedimento all'istituto di credito, non siano più disponibili, ancorchè non ancora attinte dalla misura cautelare.

Deduce che l'assimilazione del termine per impugnare con quello di esecuzione della misura si traduce in un'irreversibile lesione del diritto di difesa in contrasto con la speditezza dei rimedi processuali previsti in materia cautelare e che in ogni caso al momento della pronuncia del Tribunale adito resa in data 31.5.2021 il provvedimento di sequestro, notificato all'indagato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui questi aveva comunque verificato che le somme in giacenza presso i suoi tre conti correnti non erano più disponibili, aveva già avuto esecuzione, come riconosciuto nello stesso provvedimento.

In punto di fatto precisa che il sequestro gli era stato notificato in data 13.5.2021 e che a decorrere dalla stessa data gli istituti di credito avevano bloccato i suoi conti correnti, quantunque il sequestro fosse stato materialmente eseguito solo il successivo 27 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.

L'art. 324 cod.proc.pen., nel prevedere al primo comma che la richiesta di riesame debba essere presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, ancòra il dies a quo del termine fissato per la proposizione dell'impugnativa all'esecuzione della misura.

Se può dirsi pacifico che l'indicazione del termine iniziale serva a descrivere l'intervallo temporale entro il quale può essere legittimamente fatto valere il diritto all'impugnazione, in relazione alla quale non è revocabile in dubbio il criterio dell'interesse ad agire, si tratta tuttavia di valutare a quale momento debba essere fatto riferimento per individuare l'esecuzione della misura cautelare.

La problematica oggetto del caso in esame riguarda in particolare il sequestro di somme di danaro in giacenza sui conti correnti.

Se la sua esecuzione prevede una duplice fase, consistendo dapprima nel blocco del conto corrente nella titolarità dell'indagato, cui fa seguito il trasferimento delle somme ivi giacenti sul libretto del FUG, non vi è dubbio che l'effetto che la misura reale produce in capo all'indagato resta sempre quella, al pari di qualunque sequestro avente ad oggetto beni di diversa natura, dell'indisponibilità delle res che ne sono attinte.

Ciò comporta che allorquando, 2 o come nel caso di specie, l'indisponibilità delle somme sia derivata dalla condotta dell'istituto bancario che, messa sull'avviso dalla PG attraverso la richiesta relativa all'esistenza di rapporti di credito riconducibili al Raiola, ha dato esecuzione anticipata al sequestro, non ancora formalmente eseguito, attraverso il blocco dell'operatività dei conti correnti allo stesso riconducibili, gli effetti siano in concreto parificabili a quelli derivanti dall'esecuzione del provvedimento giudiziario, risultando le somme in giacenza, ancorchè presenti, non più disponibili da parte dell'indagato che ne era il titolare.

Risulta invero dal verbale di sequestro, eseguito in data 27 maggio 2021 - documento che questo Collegio, vertendosi in ambito di contestazioni di declaratorie di inammissibilità per mancato rispetto dei termini, è chiamato ad esaminare -, che fosse stata resa dall'Unicredit risposta positiva già in data 17 maggio alla richiesta di informazioni da parte della Guardia di Finanza, evidentemente antecedente (essendo stato il provvedimento di sequestro notificato all'indagato già il 13 maggio), cui veniva comunicata l'esistenza di tre conti correnti intestati al destinatario della misura cautelare.

Ne consegue che a già a partire da tale momento debbano ritenersi prodotti, ancorchè la procedura esecutiva non fosse stata ancora eseguita, gli effetti naturalmente correlati alla disposta misura ablatoria consistenti nella indisponibilità di quegli stessi beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare era diretto.

La prevalenza del criterio fattuale rispetto a quello formale in materia di esecuzione del sequestro preventivo è stata, del resto, già affermata da questa Corte in un recente arresto in cui è stato puntualizzato che "la conoscenza dell'avvenuto sequestro non è soltanto quella legale, realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma è anche quella che di fatto consegua all'attivazione di ogni diverso strumento che possa essere considerato in concreto atto a procurarla" (Sez. 2, Sentenza n. 14772 del 16/03/2018 - dep. 30/03/2018, Allegretti, Rv. 272657, che ha ritenuto che correttamente fosse stata reputata conoscenza idonea a dar luogo alla decorrenza del termine in questione quella che, trattandosi di sequestro di somme depositate in conto corrente, era derivata all'interessato dalla ricezione di un telegramma speditogli dalla banca, nel quale erano indicati tutti gli estremi del provvedimento giudiziario e del conseguente blocco del conto).

Conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità resa dal Tribunale del riesame non può essere sorretta dalla carenza di interesse in capo al ricorrente menzionata dall'ordinanza impugnata ove si consideri che il sequestro preventivo disposto nei suoi confronti, a prescindere dal rilievo che avesse, come riconosciuto dagli stessi giudici partenopei, già trovato, al momento della sua pronuncia, anche in termini squisitamente formali esecuzione (cfr. verbale di sequestro del 27 maggio 2021), aveva in ogni caso prodotto il blocco dei conti correnti a costui riconducibili.Muovendo infatti dalla nozione strettamente utilitaristica che informa l'interesse ad impugnare nel sistema processuale penale, ravvisabile nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, purché logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693), ne deriva che, restando nell'orbita rigorosamente strumentale così delineata, la stessa situazione di svantaggio processuale dovesse ritenersi radicata in capo al ricorrente al momento della proposizione dell'istanza del riesame, posto che già allora aveva subito gli effetti derivati dall'esecuzione anticipata del sequestro da parte dell'istituto bancario con il quale intratteneva i tre rapporti di corrente.

Invero già al momento della presentazione dell'impugnativa l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma cod. proc. pen. era caratterizzato dai requisiti dell'attualità e della concretezza, volti ad evidenziare come l'istanza devoluta ai giudici del riesame fosse concretamente idonea a rimuovere l'effettivo pregiudizio che il ricorrente asserisce di aver subito con il provvedimento avversato.

L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli-Sezione riesame P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 31.5.2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnativa proposta dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 1926 s.r.l. avverso il sequestro preventivo emesso dal Gip in data 30.4.2021 delle somme nella disponibilità della società in relazione al reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 74/2000, per non essere stata la misura cautelare al momento della proposizione del ricorso ancora eseguita, senza perciò avere inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale del ricorrente. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 324 e 568 cod. proc. pen., il difetto di interesse ad agire rilevando come il termine per l'istanza di riesame decorra dalla conoscenza del disposto sequestro dalla quale ha origine l'interesse concreto all'impugnativa consistente nel fatto che le somme presenti sui conti correnti dell'indagato, stante l'avvenuta notifica del provvedimento all'istituto di credito, non siano più disponibili, ancorchè non ancora attinte dalla misura cautelare. Deduce che l'assimilazione del termine per impugnare con quello di esecuzione della misura si traduce in un'irreversibile lesione del diritto di difesa in contrasto con la speditezza dei rimedi processuali previsti in materia cautelare e che in ogni caso al momento della pronuncia del Tribunale adito resa in data 31.5.2021 il provvedimento di sequestro, notificato all'indagato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui questi aveva comunque verificato che le somme in giacenza presso i suoi tre conti correnti non erano più disponibili, aveva già avuto esecuzione, come riconosciuto nello stesso provvedimento. In punto di fatto precisa che il sequestro gli era stato notificato in data 13.5.2021 e che a decorrere dalla stessa data gli istituti di credito avevano bloccato i suoi conti correnti, quantunque il sequestro fosse stato materialmente eseguito solo il successivo 27 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. L'art. 324 cod.proc.pen., nel prevedere al primo comma che la richiesta di riesame debba essere presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, ancòra il dies a quo del termine fissato per la proposizione dell'impugnativa all'esecuzione della misura. Se può dirsi pacifico che l'indicazione del termine iniziale serva a descrivere l'intervallo temporale entro il quale può essere legittimamente fatto valere il diritto all'impugnazione, in relazione alla quale non è revocabile in dubbio il criterio dell'interesse ad agire, si tratta tuttavia di valutare a quale momento debba essere fatto riferimento per individuare l'esecuzione della misura cautelare. La problematica oggetto del caso in esame riguarda in particolare il sequestro di somme di danaro in giacenza sui conti correnti. Se la sua esecuzione prevede una duplice fase, consistendo dapprima nel blocco del conto corrente nella titolarità dell'indagato, cui fa seguito il trasferimento delle somme ivi giacenti sul libretto del FUG, non vi è dubbio che l'effetto che la misura reale produce in capo all'indagato resta sempre quella, al pari di qualunque sequestro avente ad oggetto beni di diversa natura, dell'indisponibilità delle res che ne sono attinte. Ciò comporta che allorquando, 2 o come nel caso di specie, l'indisponibilità delle somme sia derivata dalla condotta dell'istituto bancario che, messa sull'avviso dalla PG attraverso la richiesta relativa all'esistenza di rapporti di credito riconducibili al Raiola, ha dato esecuzione anticipata al sequestro, non ancora formalmente eseguito, attraverso il blocco dell'operatività dei conti correnti allo stesso riconducibili, gli effetti siano in concreto parificabili a quelli derivanti dall'esecuzione del provvedimento giudiziario, risultando le somme in giacenza, ancorchè presenti, non più disponibili da parte dell'indagato che ne era il titolare. Risulta invero dal verbale di sequestro, eseguito in data 27 maggio 2021 - documento che questo Collegio, vertendosi in ambito di contestazioni di declaratorie di inammissibilità per mancato rispetto dei termini, è chiamato ad esaminare -, che fosse stata resa dall'Unicredit risposta positiva già in data 17 maggio alla richiesta di informazioni da parte della Guardia di Finanza, evidentemente antecedente (essendo stato il provvedimento di sequestro notificato all'indagato già il 13 maggio), cui veniva comunicata l'esistenza di tre conti correnti intestati al destinatario della misura cautelare. Ne consegue che a già a partire da tale momento debbano ritenersi prodotti, ancorchè la procedura esecutiva non fosse stata ancora eseguita, gli effetti naturalmente correlati alla disposta misura ablatoria consistenti nella indisponibilità di quegli stessi beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare era diretto. La prevalenza del criterio fattuale rispetto a quello formale in materia di esecuzione del sequestro preventivo è stata, del resto, già affermata da questa Corte in un recente arresto in cui è stato puntualizzato che "la conoscenza dell'avvenuto sequestro non è soltanto quella legale, realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma è anche quella che di fatto consegua all'attivazione di ogni diverso strumento che possa essere considerato in concreto atto a procurarla" (Sez. 2, Sentenza n. 14772 del 16/03/2018 - dep. 30/03/2018, Allegretti, Rv. 272657, che ha ritenuto che correttamente fosse stata reputata conoscenza idonea a dar luogo alla decorrenza del termine in questione quella che, trattandosi di sequestro di somme depositate in conto corrente, era derivata all'interessato dalla ricezione di un telegramma speditogli dalla banca, nel quale erano indicati tutti gli estremi del provvedimento giudiziario e del conseguente blocco del conto). Conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità resa dal Tribunale del riesame non può essere sorretta dalla carenza di interesse in capo al ricorrente menzionata dall'ordinanza impugnata ove si consideri che il sequestro preventivo disposto nei suoi confronti, a prescindere dal rilievo che avesse, come riconosciuto dagli stessi giudici partenopei, già trovato, al momento della sua pronuncia, anche in termini squisitamente formali esecuzione (cfr. verbale di sequestro del 27 maggio 2021), aveva in ogni caso prodotto il blocco dei conti correnti a costui riconducibili.Muovendo infatti dalla nozione strettamente utilitaristica che informa l'interesse ad impugnare nel sistema processuale penale, ravvisabile nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, purché logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693), ne deriva che, restando nell'orbita rigorosamente strumentale così delineata, la stessa situazione di svantaggio processuale dovesse ritenersi radicata in capo al ricorrente al momento della proposizione dell'istanza del riesame, posto che già allora aveva subito gli effetti derivati dall'esecuzione anticipata del sequestro da parte dell'istituto bancario con il quale intratteneva i tre rapporti di corrente. Invero già al momento della presentazione dell'impugnativa l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma cod. proc. pen. era caratterizzato dai requisiti dell'attualità e della concretezza, volti ad evidenziare come l'istanza devoluta ai giudici del riesame fosse concretamente idonea a rimuovere l'effettivo pregiudizio che il ricorrente asserisce di aver subito con il provvedimento avversato. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli-Sezione riesame P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale d
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