CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00779/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 10 febbraio 2020 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma di quella del Tribunale di Lecce del 15 novembre 2018, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 2, comma 1 -bis, del d.l. 463/1983 relativamente alla mensilità del dicembre 2011 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati relativi alle mensilità da febbraio a settembre 2011 per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione; ritenute non sussistenti le condizioni per la concessione delle attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per i residui reati relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2011 in mesi due di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. La corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il dolo generico senza confrontarsi con i motivi di appello sull'impossibilità, da parte dell'imputato, di adempiere al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali INPS. La congiuntura economica e la conseguente crisi di liquidità avrebbero impedito all'imputato di assolvere a tali doveri ed escluderebbero il dolo; si configurerebbe un caso di forza maggiore, poiché l'imputato si sarebbe trovato nell'impossibilità di adempiere per cause indipendenti dalla sua volontà. La Corte di appello non avrebbe correttamente valutato le circostanze emerse dall'istruttoria dibattimentale - e in particolare le dichiarazioni del Dott. [OSCURATO:PERSONA] della Fonte, riportate nel ricorso - che dimostrerebbero l'impossibilità di adempiere gli obblighi previdenziali e assistenziali. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Appello non avrebbe valorizzato le circostanze evidenziate nell'atto di appello (la leale collaborazione processuale dell'imputato; la limitata intensità del dolo; la condotta realizzata solo durante una sfavorevole congiuntura economica e commerciale; il fatto che le somme non versate fossero state utilizzare per retribuire i dipendenti e continuare l'attività aziendale e non per spese personali o voluttuarie) e si sarebbe limitata a richiamare i soli precedenti penali dell'imputato senza applicare l'art. 133 cod. pen.CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato perché contrario ai principi affermati dalla giurisprudenza. 1.1. La sussistenza dell'elemento soggettivo è stata litectunt correttamente ritenuta dalla Corte territoriale anche in base alle dichiarazioni del teste della difesa secondo cui l'imputato ha deliberatamente 'scelto di non versare i contributi per pagare gli stipendi: tale condotta prova il dolo. 1.2. Il debito verso il fisco è collegato all'obbligo di erogazione degli emolumenti ai dipendenti; ogni qualvolta il sostituto d'imposta effettua tali erogazioni sorge a suo carico il dovere di accantonare le somme dovute all'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. Per la concretizzazione del delitto è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato (per tutte, Sez. U, n. 37425 del 28/3/21013, Favellato, Rv. 255759). Il dolo generico può essere escluso dal giudice in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze riscontrate (per tutte, Sez. 3, n. 3663 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259097). Il dolo generico è ravvisabile anche nella consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (tra le molte, Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013, Casella, Rv. 258056). Il reato sussiste quando il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (tra le molte, Sez. 3, n. 43811 del 10/4/2017, Agozzino, Rv. 271189). 1.3. Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683 - 01, ha affermato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice. 1.4. Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui si invoca la forza maggiore. 1.4.1. L'esimente della forza maggiore, di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica (Sez. 5, n. 23026 del 03/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145 - 01). La forza maggiore si riferisce ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un'azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà della condotta previsto dal primo comma dell'art. 42 cod. pen. Proprio perché la forza maggiore postula l'individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esule del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, la Corte di Cassazione ha sempre escluso che le difficoltà economiche In cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986). 1.4.2. La legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all'Erario quale sostituto del soggetto obbligato. In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio ed a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlovincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni. Quando, come nel caso in esame, risulta che gli stipendi siano stati corrisposti e le somme relative alle ritenute assistenziali e previdenziali non siano state accantonate ma impiegate per autofinanziamento, per altri scopi imprenditoriali, oltre ad essere provato il dolo, l'autore dell'omesso versamento si pone volontariamente nelle condizioni di non uniformarsi alla legge, con la conseguenza che rion è invocabile la forza maggiore. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivata quando il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto della richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione può risultare sufficiente, come il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro