CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 40835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed udito lo stesso, che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 marzo 2023, il Tribunale del Riesame di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 10 gennaio 2023 con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto indagato per i delitti di cui agli artt. 110, 112 comma 1 n.2, 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 e 416-bis 1 cod,pen. (capo F), 110, 112 comma 1 n.2 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 e 416-bis 1 cod, pen. (capo G), 110, 112 comma 1 n.2, 56-629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 e 416-bis i. cod, pen. (capo L). 1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione dell'art. 309 comma 9 -bis e 125 comma 3 cod. proc. pen. e la violazione di legge e motivazione apparente con riferimento al provvedimento del 01.02.2023 con il quale era stata rigettata l'istanza di differimento dell'udienza, motivato con la genericità dell'istanza, quando la richiesta poteva essere rigettata solo in caso di omessa indicazione dei motivi o di loro inidoneità. 1.2 II difensore eccepisce la violazione dell'art. 297 cod. proc. pen. sotto due profili: il primo, perché era stata affermata l'inammissibilità dell'eccezione ritenendo erroneamente non dimostrata la intervenuta decorrenza del termine, in quanto il termine di fase era decorso, posto che non potevano risultare eventuali vicende interruttive relative al primo procedimento ([OSCURATO:PERSONA]; viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "la retrodatazione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee"); il secondo, perché era errata l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe stata prodotta da parte del Pubblico Ministero una informativa successivamente alla data di rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", visto che il Pubblico Ministero era assente all'udienza, e perché vi era una informativa di reato del 16 luglio 2019, antecedente alla esecuzione della misura nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", in cui vi erano tutti gli elementi investigativi a carico di [OSCURATO:PERSONA] posti a fondamento dei capi di imputazione F), G) e L); inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'associazione contestata nel primo procedimento aveva tra i propri obiettivi proprio quello di ottenere , vantaggi di natura economica attraverso la perpetrazione di condotte estorsive, per cui sussisteva connessione tra il programma elaborato dalla consorteria e le condotte estorsive contestate. 1.3 II difensore osserva che, per quanto riguardava la contestazione di cui al capo F), rispetto al compendio intercettivo di riferimento la ricostruzione peccava di logicità, essendo stato attribuito al ricorrente un ruolo concorsuale del tutto inconsistente. 1.4 Analoghe considerazioni valevano per il capo G), per il quale la provvista indiziaria tratteggiata dal Tribunale non delineava alcun coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda. 1.5 Per quanto riguardava il capo L), il difensore censura l'iter argomentativo dei giudici della cautela, che non si erano confrontati con tutti i rilievi difensivi prospettati nel corpo della memoria depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alla prima eccezione, deve essere ribadito che "La decisione con la quale il tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza assoluta di motivazione ovvero presenti una motivazione solo apparente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di differimento, ritenendo apparente la motivazione, in quanto incentrata sul non pertinente profilo del diritto della parte a ottenere copia degli atti di indagine)" (Sez.2 22961 del 31/05/2022, Manzoni, Rv. 283408); mentre il caso esaminato dalla sentenza sopra riportata riguardava una ordinanza motivata soltanto con il richiamo ad una massima giurisprudenziale, nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto generica l'istanza in quanto "motivata in relazione ad esigenze difensive di ascolto di tracce audio di intercettazioni e deposito di documentazione difensiva" ed ha fatto riferimento ad un tempo precedente e congruo, nel quale la difesa non aveva dimostrato di attivarsi per lo svolgimento di tali attività; pertanto, non si può dire che ci si trovi di fronte ad una motivazione apparente; l'eccezione, pertanto, risulta manifestamente infondata. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso,si deve premettere che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze; il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'istituto processuale in esame la condizione di conoscenza tratta da un determinato compendio documentale o dichiarativo va intesa in termini di pregnanza processuale la quale si verifica quando il pubblico ministero procedente si trovi nella effettiva condizione di servirsi di un quadro indiziario connotato da gravità sufficientemente compiuto ed esauriente (ancorché modificabile in fieri nel prosieguo delle indagini), tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravita delle fonti indiziarie (art.273 cod. proc. pen.), suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari (art.274 cod. proc. pen.) - alla richiesta ed all'adozione di una (nuova) misura cautelare. Nel caso in esame, il motivo di ricorso propone una diversa valutazione degli elementi fattuali valutati dal Tribunale del riesame: in particolare, il Tribunale ha osservato che l'informativa di reato posta a sostegno dell'ordinanza impugnata era pervenuta in data successiva a quella del rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per il processo "[OSCURATO:PERSONA]", ritenendo anche non sussistente la connessione tra i reati per cui si procedeva ed il reato associativo oggetto della precedente ordinanza; dalla produzione effettuata dalla difesa, non risulta poi che il Pubblico Ministero fosse assente all'udienza camerale, ma soltanto che non ha concluso. 1.3 Quanto alle censure relative ai singoli capi di incolpazione, si deve rilevare che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). Nel caso in esame, il Tribunale ha richiamato: quanto al capo F) la conversazione tra Polito e [OSCURATO:PERSONA] del 4 febbraio 2019 da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come intermediario per la consegna del denaro oggetto della pretesa estorsiva, denaro di cui [OSCURATO:PERSONA] era beneficiario finale; quanto al capo G), le intercettazioni riportate a pag.9 e le immagini da cui si vede la consegna di una busta all'indagato; quanto al capo L le intercettazioni di cui a pag.10; il Tribunale ha anche motivato sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; su tali aspetti, si deve ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389), per cui i motivi di ricforso sono inammissibili in quanto tendono a dare alle intercettazioni un significato diverso da quello ritenuto dal Tribunale. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. (- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amme