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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33433/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28123/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e SebastianoMONETTI, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine delricorso, domiciliat o o in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore di sostegno , Mauro PUNTAR, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso,domiciliato o in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; Oggetto: Responsabilit à contrattuale – Simulazione, nullità ed inefficacia della donazione-revocatoria ordinaria.

C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 28123/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi -resistente – E Massimo MONETTI - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezian. 938/2021, pubblicata il 2 aprile2021, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2017,[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio i fratelli Sebastiano, Massimo e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al T ribunale di Venezia per sentire dichiarare la simulazione, lanullità e l’ inefficacia, nonché proponendo l’azione revocatoria ordinaria, della donazione di quote di immobili compiuta da Massimo in favore dei due fratelli, esponendo di essere creditore di Massimo per la somma di Euro 247.681,97,di cui Euro 8.794,39 per le statuizioni civili della sentenza n.79 del 2013 con cui il tribunale di Venezia aveva condannato il Monetti per il reato di lesioni personali, minaccia aggravata e violazioni di domicilio in suo danno e che la restante somma gli era dovuta per altre azioni illecite compiute da [OSCURATO:PERSONA] in suo danno.

Il Tribunale di Venezia rigettò la domanda di simulazione e accolse quella di revocatoria, dichiarando inefficace l’atto di donazione compiuto dal Monetti e condannando i convenuti alla refusione delle spese.

Avverso la sentenza di prime cure proposero appello Roberto e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistette , assistito dall’amministratore di sostegno.

LaCorte di appello di Venezia rigettò l’appello e conferm ò la sentenza di prime cure, con condanna degli appellanti alle spese.

Hanno proposto ricorso per cassazione Roberto e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.

Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell’amministratore di sostegno.

C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 28123/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] intimato,Massimo MONETTI non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.

Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatricedesignata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Parte ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo , i ricorrenti denunciano “ Ex art. 360 lett. 3 e 5, c.p.c., violazione dell’art. 327 c.p.c., illegittima declaratoria inammissibilità dell’appello –Violazione art. 326 – omessa pronuncia sulla richiesta sanatoria e remissione in termine mancata applicazione art. 153 c.p.c.” e contestano in particolare, la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato la tardività dell’appello,omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di sanatoria e rimessione in termine;sostengono che la notifica fosse inidonea a far decorrere il termine breve e comunque nulla perché non risultavaindicato chi avesse rifiutato la notifica –i tre fratelli vivevano in case separate e quel giorno sarebbero stati altrove - e vi sarebbe, inoltre , omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini 2.Con il secondo motivo, denunciano “Ex art. artt. 360, lett. 3 e 5 c.p.c. -Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c. - Violazione art. 102 c.p.c. – litisconsorti necessari pretermessi – mancata declaratoria nullità atti del procedimento di primo grado e della sentenza conclusiva del relativo procedimento – motivazione carente “ ; i ricorrenti contestanola legittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla pregiudiziale di declaratoria di nullità degli atti del procedimento e della sentenza di primo grado. 3.Con il terzo motivo, denunciano “ Ex art. artt. 360, lett. 3 e 5 c.p.c. - Violazione principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 c.p.c. - Insussistenza pres upposti di legge azione revocatoria – lesione art. 2901 c.c. – motivazione illegittima ed in particolare, la legittimità della C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 28123/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla dedotta insussistenza dei presupposti di legge per l’esperibilità dell’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c.“. 4.Con il quarto motivo “Ex art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.: Motivazione errata – violazione art. 92 c.p.c. – Illegittima condanna alle spese ” , i ricorrenti contestano la legittimità della pronunciaimpugnata nella parte in cui la Corte di appello ha condannato i ricorrenti alle spese di lite. 5.Il primo motivo di ricorso è infondato e va disatteso.

Questa Corte ha già affermato che nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292,ultimo comma, cod. proc. civ., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., nétale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata(Cass. Sez. 3, 15/03/2006 n. 5682).

Inoltre, in tema di notificazione è stato chiarito che è validamente compiuta, secondo le forme della notificazione cosiddetta "virtuale" ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., la notificazione di un atto processuale, qualora il destinatario, correttamente identificato nelle sue generalità dall'ufficiale giudiziario, si rifiuti di ricevere la copia dell'atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto (Cass. Sez. 6 -3, 03/11/2014 n. 23388; v. più di recente, Cass. Sez. 6 -5, 19/04/2018 n. 9779 ) .

Nel caso di specie, le cartoline di ricevimento attestano che il rifiuto è provenuto dal destinatario indicato nel medesimo avviso di ricevimento, che –deve ritenersi - è stato dunque identificato .

Infine,giova evidenziare che l'istituto della rimessione in termini ex 153 comma 2, c.p.c. presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione e nel motivo di ricorso non si indica tale evento se non la predetta C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 28123/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi nullità della notifica la cui validità non può essere messa in discussione stante la forza certificatoria delle attestazioni dell’agente postale fino a querela di falso; in tale prospettiva, neppure rileva la successiva denuncia per falso in atto pubblico effettuata in data 6 maggio 2021. 5.1.Dal rigetto del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento dei restantimotivi. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte rigettail ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28123/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e SebastianoMONETTI, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine delricorso, domiciliat o o in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore di sostegno , Mauro PUNTAR, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso,domiciliato o in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; Oggetto: Responsabilit à contrattuale – Simulazione, nullità ed inefficacia della donazione-revocatoria ordinaria. C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 28123/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi -resistente – E Massimo MONETTI - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezian. 938/2021, pubblicata il 2 aprile2021, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2017,[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio i fratelli Sebastiano, Massimo e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al T ribunale di Venezia per sentire dichiarare la simulazione, lanullità e l’ inefficacia, nonché proponendo l’azione revocatoria ordinaria, della donazione di quote di immobili compiuta da Massimo in favore dei due fratelli, esponendo di essere creditore di Massimo per la somma di Euro 247.681,97,di cui Euro 8.794,39 per le statuizioni civili della sentenza n.79 del 2013 con cui il tribunale di Venezia aveva condannato il Monetti per il reato di lesioni personali, minaccia aggravata e violazioni di domicilio in suo danno e che la restante somma gli era dovuta per altre azioni illecite compiute da [OSCURATO:PERSONA] in suo danno. Il Tribunale di Venezia rigettò la domanda di simulazione e accolse quella di revocatoria, dichiarando inefficace l’atto di donazione compiuto dal Monetti e condannando i convenuti alla refusione delle spese. Avverso la sentenza di prime cure proposero appello Roberto e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistette , assistito dall’amministratore di sostegno. LaCorte di appello di Venezia rigettò l’appello e conferm ò la sentenza di prime cure, con condanna degli appellanti alle spese. Hanno proposto ricorso per cassazione Roberto e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell’amministratore di sostegno. C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 28123/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] intimato,Massimo MONETTI non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatricedesignata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Parte ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo , i ricorrenti denunciano “ Ex art. 360 lett. 3 e 5, c.p.c., violazione dell’art. 327 c.p.c., illegittima declaratoria inammissibilità dell’appello –Violazione art. 326 – omessa pronuncia sulla richiesta sanatoria e remissione in termine mancata applicazione art. 153 c.p.c.” e contestano in particolare, la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato la tardività dell’appello,omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di sanatoria e rimessione in termine;sostengono che la notifica fosse inidonea a far decorrere il termine breve e comunque nulla perché non risultavaindicato chi avesse rifiutato la notifica –i tre fratelli vivevano in case separate e quel giorno sarebbero stati altrove - e vi sarebbe, inoltre , omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini 2.Con il secondo motivo, denunciano “Ex art. artt. 360, lett. 3 e 5 c.p.c. -Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c. - Violazione art. 102 c.p.c. – litisconsorti necessari pretermessi – mancata declaratoria nullità atti del procedimento di primo grado e della sentenza conclusiva del relativo procedimento – motivazione carente “ ; i ricorrenti contestanola legittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla pregiudiziale di declaratoria di nullità degli atti del procedimento e della sentenza di primo grado. 3.Con il terzo motivo, denunciano “ Ex art. artt. 360, lett. 3 e 5 c.p.c. - Violazione principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 c.p.c. - Insussistenza pres upposti di legge azione revocatoria – lesione art. 2901 c.c. – motivazione illegittima ed in particolare, la legittimità della C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 28123/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla dedotta insussistenza dei presupposti di legge per l’esperibilità dell’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c.“. 4.Con il quarto motivo “Ex art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.: Motivazione errata – violazione art. 92 c.p.c. – Illegittima condanna alle spese ” , i ricorrenti contestano la legittimità della pronunciaimpugnata nella parte in cui la Corte di appello ha condannato i ricorrenti alle spese di lite. 5.Il primo motivo di ricorso è infondato e va disatteso. Questa Corte ha già affermato che nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292,ultimo comma, cod. proc. civ., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., nétale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata(Cass. Sez. 3, 15/03/2006 n. 5682). Inoltre, in tema di notificazione è stato chiarito che è validamente compiuta, secondo le forme della notificazione cosiddetta "virtuale" ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., la notificazione di un atto processuale, qualora il destinatario, correttamente identificato nelle sue generalità dall'ufficiale giudiziario, si rifiuti di ricevere la copia dell'atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto (Cass. Sez. 6 -3, 03/11/2014 n. 23388; v. più di recente, Cass. Sez. 6 -5, 19/04/2018 n. 9779 ) . Nel caso di specie, le cartoline di ricevimento attestano che il rifiuto è provenuto dal destinatario indicato nel medesimo avviso di ricevimento, che –deve ritenersi - è stato dunque identificato . Infine,giova evidenziare che l'istituto della rimessione in termini ex 153 comma 2, c.p.c. presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione e nel motivo di ricorso non si indica tale evento se non la predetta C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 28123/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nullità della notifica la cui validità non può essere messa in discussione stante la forza certificatoria delle attestazioni dell’agente postale fino a querela di falso; in tale prospettiva, neppure rileva la successiva denuncia per falso in atto pubblico effettuata in data 6 maggio 2021. 5.1.Dal rigetto del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento dei restantimotivi. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigettail ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato ar
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