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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37000/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente quella emessa in primo grado dal Tribunale di Pistoia in data 13 giugno 2019, concedendo a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e riducendo la pena inflittagli, in quanto ritenuto colpevole del reato di tentato omicidio in danno della moglie [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale o delle norme di cui si deve al tal fine tenere conto, in quanto non avrebbe potuto ritenersi infondata l'eccezione di inutilizzabilità della perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, disposta a seguito dell'interruzione della discussione, nonostante lo stesso giudice di primo grado avesse ritenuto di non accogliere la richiesta del medesimo mezzo istruttorio avanzata in precedenza ex art. 507 cod. proc. pen.

Invero, il Tribunale, una volta acquisita nel corso dell'istruzione dibattimentale la perizia in precedenza svolta sullo stesso tema dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e pur non condividendola, in assenza di qualsiasi nuovo elemento, non avrebbe potuto mutare le proprie determinazioni in ordine al supplemento di istruzione.

3. Il ricorso, citando prima l'inosservanza di norme sostanziali e però riferendosi dopo all'inutilizzabilità della prova, non può rappresentare alcuna delle tassative ipotesi in cui è riscontrabile tale vizio, poiché non fa altro che svolgere rilievi in ordine all'esercizio dei poteri officiosi rimessi all'insindacabile apprezzamento di merito, contestandone le ragioni sulla base di considerazioni agganciate semplicemente alla coerenza e ai tempi in cui è maturata la motivata decisione di disporre la nuova prova ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., a fronte di un'assoluta necessità asseverata dall'intero contenuto della sentenza.

Né la difesa considera che detto potere, proprio perché normativamente esercitato nel corso della discussione in assenza di nuove acquisizioni, segue fisiologicamente al mancato esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 507 cod. proc. pen. che rimangono tali anche quando vengono sollecitati dalle parti.

Si tratta conseguentemente di censure rivolte ad apprezzamenti di merito insindacabili in sede di legittimità e comunque tutte manifestamente infondate.

4. Ne discende la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente quella emessa in primo grado dal Tribunale di Pistoia in data 13 giugno 2019, concedendo a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e riducendo la pena inflittagli, in quanto ritenuto colpevole del reato di tentato omicidio in danno della moglie [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale o delle norme di cui si deve al tal fine tenere conto, in quanto non avrebbe potuto ritenersi infondata l'eccezione di inutilizzabilità della perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, disposta a seguito dell'interruzione della discussione, nonostante lo stesso giudice di primo grado avesse ritenuto di non accogliere la richiesta del medesimo mezzo istruttorio avanzata in precedenza ex art. 507 cod. proc. pen. Invero, il Tribunale, una volta acquisita nel corso dell'istruzione dibattimentale la perizia in precedenza svolta sullo stesso tema dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e pur non condividendola, in assenza di qualsiasi nuovo elemento, non avrebbe potuto mutare le proprie determinazioni in ordine al supplemento di istruzione. 3. Il ricorso, citando prima l'inosservanza di norme sostanziali e però riferendosi dopo all'inutilizzabilità della prova, non può rappresentare alcuna delle tassative ipotesi in cui è riscontrabile tale vizio, poiché non fa altro che svolgere rilievi in ordine all'esercizio dei poteri officiosi rimessi all'insindacabile apprezzamento di merito, contestandone le ragioni sulla base di considerazioni agganciate semplicemente alla coerenza e ai tempi in cui è maturata la motivata decisione di disporre la nuova prova ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., a fronte di un'assoluta necessità asseverata dall'intero contenuto della sentenza. Né la difesa considera che detto potere, proprio perché normativamente esercitato nel corso della discussione in assenza di nuove acquisizioni, segue fisiologicamente al mancato esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 507 cod. proc. pen. che rimangono tali anche quando vengono sollecitati dalle parti. Si tratta conseguentemente di censure rivolte ad apprezzamenti di merito insindacabili in sede di legittimità e comunque tutte manifestamente infondate. 4. Ne discende la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] e
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