CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: CORTE APPELLO DI CATANZAROcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria della competenza della Corte di appello di Catanzaro per la decisione sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 17 settembre 2020, la Corte di appello di Catanzaro, in qualità di giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina della continuazione in ordine a reati per i quali costui risultava condannato in forza di sentenze divenute irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Napoli il 28 gennaio 2005 e il 24 settembre 2014. Con il citato provvedimento datato 17 settembre 2020, veniva indicata come competente la Corte di appello di Napoli, sulla base del rilievo che l'esecuzione riguardava sentenze di riforma - e non solo in relazione alla pena - delle pronunce di primo grado. 2. Con provvedimento del 12 luglio 2021, la Corte di appello di Napoli dichiarava la propria incompetenza a provvedere sulla domanda di riconoscimento della continuazione e disponeva la rimessione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, sulla base del rilievo che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - il 19 gennaio 2018 - era quella emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Catanzaro il 5 ottobre 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che, quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La giurisprudenza di legittimità ha chìarito che la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un diverso titolo esecutivo (Sez. 1, Sentenza n. 33923 del 07/07/2015, Rv. 264679). È stato chiarito che la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e determina lo spostamento della competenza in executívis a favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 39123 del 22/09/2015, Rv. 264541). 2. In applicazione dei suddetti principi, nel caso concreto ora in esame occorre affermare la competenza della Corte di appello di Catanzaro, alla quale gli atti devono trasmettersi per la decisione sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA], in quanto dal certificato del Casellario giudiziale emerge che proprio tale Corte ha emesso, il 5 ottobre 2017, la sentenza divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2018, quindi per ultima, recante riforma sostanziale della corrispondente sentenza di primo grado. P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Catanzaro cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, 17