CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 17398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso da ll’ Avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio , in Cagliari, via Roma,121 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Coop. Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 72 -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Oristano , del 16.5 .2019 , n. 266/2019,emessa nel giudizio r.g. n. 1147 /20 17 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21 .4 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: cooperativa agricola [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] — Coop. Agricola a r.l. aveva proposto opposizione dinanzi all'ufficio del giudice di pace di Oristano avverso il decreto ingiuntivo n. 238/14, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 1.226,10. La società esponente aveva precisato di svolgere, con sco po mutualistico, attività di raccolta e di trasformazione del latte conferito dai soci, nonché attività di commercializzazione dei formaggi ottenuti, senza fine di speculazione privata, sulla base di quanto previsto nelle norme contenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nel regolamento di conferimento vigenti, oltre che nelle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia; Nel 2010, la cooperativa esponente si era trovata ad affrontare una grave crisi del comparto lattiero - caseario, per c ui, a partire da quell'anno, il bilancio sociale aveva subito un sostanziale tracollo con gravi perdite di esercizio pari a € 36.097nel 2010, a € 160.000 nel 2011 e pari a € 660,00 nel 2012; [OSCURATO:PERSONA], nel 2010, ben conoscendo tale situazione di crisi, aveva interrotto i conferimenti del latte prodotto dal suo bestiame, per venderlo ad altre imprese concorrenti, così contravvenendo a precisi obblighi statutari e senza mai formalizzare il proprio recesso da socio conferitore nelle forme vincolanti di cui all'art. 14 del vigente Statuto della società opponente; La società esponente, preso atto del comportamento di [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto la sua cancellazione dal libro dei soci con delibera del consiglio di amministrazione del 20.09.2012. L'opponente aveva contestato la sussistenza di alcun credito nei confronti dell'opposto, a fronte del risultato negativo della gestione societaria, che, nel 2010, non aveva avutoricavi tali da remunerare i conferimenti dei soci, bensì un saldo di bilancio negativo.Sosteneva chei soci conferitori non maturavano un credito sulla base della vendita del latte, tanto che il prezzo del latte non era determinato in via preventiva, ed era,invece, previsto che, una volta eseguito il conferimento e curata dalla cooperativa la trasformazione del latte conferito, sino alla vendita dei prodotti finiti, solamente con la chiusura dell'esercizio di bilancio si determinava il risultato economico di tali attività e, in base ad esso, il valore e la remunerazione dei conferimenti dei soci. In tal senso deponeva l'art. 9 del Regolamento per il conferimento della cooperativa, secondo cui «il valore definitivo dei conferimenti sarà stabilito in base risultati di gestione desumibili, a chiusura dell'esercizio sociale, nel bilancio consuntivo della cooperativa», nonché la circostanza per cui, durante la campagna casearia, era previsto che ai soci potessero essere concessi dal consiglio di amministrazione acconti sul prodotto conferito. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito rigettava l’opposizione e la cooperativa proponeva appello dinanzi al Tribunale di Oristano. Il Tribunale con la sentenza impugnata accoglieva l’appello, revocava il d.i. opposto, escludendo che l’obbligo di conferimento nelle cooperative agricole possa essere qualificato come oggetto di prestazione accessoria ex art. 2345 c.c. quale fattore necessario e determinante per il funzionamento e l’esistenza della cooperativa stessa. Qualificava pertanto i conferimenti annuali quali prestazioni dovute in esecuzione di un unico rapporto di durata che trova la sua causa nel contratto sociale. Ne fa conseguire che la remunerazione dei conferimenti dei singoli soci non può che avvenire attrav erso l’attribuzione pro quota tra i soci del profitto generato dalla vendita dei prodotti e quindi dai risultati di bilancio, anche attraverso eventuali anticipi e un conguaglio ex post in sede di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memorie.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Agricola a r.l. h presentato controricorso ed anche memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l ricorrent e deduc e come primo motivo la v iolaz ione e falsa applicazione degli artt. 1173,2423,2423 bis, 2423 ter e 2512 c.c. laddove il Tribunale di Oristano ha ritenuto che nelle cooperative agricole il socio non abbia diritto alla remunerazione del prodotto conferito e debitamente fatturato se non quando il bilancio consuntivo annuale presenti un saldo positivo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario il rinvio del presente ricorso in pubblica udienza, in considerazione della questione di diritto, non ancora affrontata dalla giurisprudenza di legittimità relativa alla qualificazione giuridica dei conferimenti obbligatori effettuati dai soci di una cooperativa, di conferimento e trasformazione, confrontandosi la tesi dellacessione onerosa dei beni conferiti che si affianca al contratto sociale con obbligo di pagamento del corrispettivo sinallagmaticamente spettante al socio per il conferimento periodico, con quella del conferimento direttamente derivante dal contratto sociale il cui valore attribuito è costituito, dalla differenza fra ricavi e proventi e costi della gestione, rispetto al quale il socio può avere delle anticipazioni, se statutariamente previstosenza i diritti che conseguono ad un negozio traslativo; P.Q.M. Dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione della trattazione del ricorso i