CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 40770/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di Appello di Roma del 16.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP di Torino, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], acquisito il consenso del PM, aveva applicato al predetto la pena complessiva e finale di anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione; a tal fine aveva considerato corretta la qualificazione dei fatti (e, in particolare, la riqualificazione di quello di cui al capo A nella ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 416 cod. pen.), il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva ed il vincolo della continuazione tra il reato associativo, i 18 episodi di truffa consumata e gli 11 episodi di truffa tentata; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 contraddittorietà della motivazione circa il bilanciamento in regime di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata: rileva che il GUP, nel motivare sul giudizio di valenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, ha rinviato al disposto di cui al comma 4 dell'art. 99 cod. pen. che, tuttavia, fa riferimento e disciplina la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e non invece quella contestata nel caso di specie; 2.2 omessa motivazione circa la riqualificazione della recidiva: rileva che, qualora il ricorrente dovesse ritenersi recidivo ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen., si dovrebbe allora prendere atto del difetto di motivazione sul punto nemmeno potendosi rilevare una motivazione implicita. 3. il PG ha trasmesso la requisitoria concludendo per la fondatezza del secondo motivo di ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata: rileva che il giudice ha riqualificato la recidiva come riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen. con conseguente obbligo di motivare sul punto; segnala, invece, la infondatezza del primo motivo del ricorso dal momento che la sentenza del 21.9.2017 è passata in giudicato il 5.1.2018 e, perciò, in data antecedente la sentenza in esame. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 4.1 Non è inutile ribadire che i termini di ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti sono rigidamente delimitati in virtù del disposto di cui all'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103; con specifico riferimento alla possibilità di dedurre la erronea qualificazione del fatto, si è in particolare ed in più occasioni avuto modo di chiarire che anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi in cui essa risulti, con indiscussa e palmare immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo invece escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con evidenza dalla sentenza impugnata e che pertanto costringano la Corte a procedere ad un esame diretto delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.108, Antoci; Cass. Pen., 8.1.2018 n. 2.721, Bouaroua; Cass. Pen., 3, 17.4.2019 n. 23.150, [OSCURATO:PERSONA]). 4.2 È pacifico, inoltre, che il giudice è tenuto unicamente alla verifica, in negativo, della presenza delle cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. ed ad un controllo, in positivo, dei termini dell'accordo, per cui anche per quanto concerne il giudizio di bilanciamento delle circostanze, il medesimo può dirsi adeguatamente motivato anche quando, in assenza di elementi macroscopicamente rivelatori di inadeguatezza, il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione positiva, richiamando, anche non in modo espresso, quegli elementi che, nella singola fattispecie, possono assumere rilevanza determinante, sempre che essi siano comunque ricavabili dal contesto della decisione (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 56976 del 11/09/2017, Sejdaras, Rv. 271671; Sez. 5 - , Sentenza n. 19757 del 16/04/2019, PG c/ Bonfiglio, Rv. 276509, in cui la Corte ha ribadito che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione; Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 06/03/2020, P., Rv. 278777, secondo cui non è causa di nullità della sentenza di patteggiamento la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione tra circostanze, la cui prevalenza od equivalenza risulti dal calcolo concordato, ove il giudice affermi la congruità della pena applicata). Il principio di carattere generale che ispira queste decisioni è quello per cui, laddove non si sia in presenza di profili di illegalità della pena, debbono ritenersi irrilevanti gli errori o le omissioni che caratterizzino la motivazione del procedimento che conduce alla sua quantificazione laddove la pena concretamente applicata dal giudice sia conforme e corrispondente, per quantità e qualità, a quella concordata. 4.3 Il ricorso pone un problema di mutamento della qualificazione della recidiva contestata rispetto a quella ritenuta dal giudice. In effetti, a pag. 15 della sentenza, [OSCURATO:PERSONA] viene qualificato "recidivo specifico infraquinquennale" così come, peraltro, risulta dalla contestazione; e, tuttavia, dando conto della congruità della pena concordata, la sentenza impugnata ha spiegato che deve ritenersi "... certamente integrata la contestata recidiva, come emerge dal certificato in atti, che mostra come la nuova condotta sia espressione di maggiore capacità delinquenziale; il giudizio di bilanciamento, alla luce della qualificazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen., non può che attestarsi sull'equivalenza" (cfr., ancora, pag. 15). Il PG ha concluso per l'annullamento della sentenza richiamando il principio affermato da Sez. 6, Sentenza n. 46457 del 05/10/2004 Cc, PM in proc. Pirastru, Rv. 230655, secondo cui in tema di patteggiamento, qualora risulti ritualmente contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, con la sentenza di applicazione della pena il giudice, a pena di nullità, deve motivare in ordine alla legalità della quantificazione della pena come determinata dall'accordo delle parti ed alla sua congruità. Si tratta, in realtà, di un riferimento non appropriato e conforme alla fattispecie che ci occupa ed in cui non si è in presenza né di una erronea qualificazione del fatto/circostanza (ovvero, nel caso concreto, della recidiva) rispetto a quanto direttamente ed immediatamente percepibile; nel caso di specie, infatti, la qualificazione è esatta mentre è il giudice che, nel dare conto della correttezza e congruità della pena concordata, ha fatto riferimento ad una recidiva diversa da quella contestata e sulla quale, in ogni caso, le parti avevano (senza equivoci o errori) perfezionato l'accordo sulla pena in cui era stato inserito il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva pervenendosi così a quantificare la sanzione nella misura che è esattamente quella che è stata applicata. In definitiva, quindi, a fronte della erronea indicazione della recidiva (come reiterata, specifica ed infraquinquennale), rimane il fatto che la pena applicata è proprio quella concordata dalle parti che, nel formulare la proposta, hanno tenuto conto della qualificazione corretta contenuta nel capo di imputazione sicché nessun interesse il ricorrente può vantare ad impugnare la sentenza. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2.11.2