CassazionedecretoSezione 4Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 00647/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, rimettendosi alla Corte per le decisioni sul termine di prescrizione, in ragione dei periodi di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 febbraio 2023, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 11 novembre 2020. Con la sentenza confermata in appello, [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 187, comma 1, e 186 bis, comma 1, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in Giulianova il 25 dicembre 2017. 2. Contro la sentenza di appello, il difensore ha proposto tempestivo ricorso in forza del mandato conferitogli dall'imputato, che ha eletto domicilio presso la propria residenza ai sensi dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. Il ricorso si articola in un unico motivo col quale il difensore deduce violazione di legge rilevando che il decreto di citazione al giudizio di appello è stato notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen, senza aver prima tentato una notifica al domicilio dichiarato in Collecorvino (PE), via del Pantani n. 10. Ove erano state eseguite, con esito positivo, le precedenti notifiche. Secondo la difesa, la notifica così eseguita è affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. e ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata atteso che il reato è ormai estinto per prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e rimettendo alla Corte «ogni decisione sul termine di prescrizione in ragione dei periodi di sospensione». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. 2. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge che il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, emesso il 13 gennaio 2023, è stato notificato all'imputato presso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Chieti, facendo applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. In atti, però, non compare alcuna elezione di domicilio non solo presso il difensore, ma neppure nel luogo di residenza. Vi compare, invece, la nomina a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] cui l'imputato ha provveduto con atto depositato il 20 giugno 2018 presso la cancelleria del Tribunale di Teramo.Il decreto di citazione diretta a giudizio, emesso il 16 ottobre 2018, è stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA] presso la residenza in Collecorvino (PE) via dei Pantani n. 10 e l'atto è stato ritirato personalmente dall'interessato. Ne consegue che le notifiche successive potevano essere eseguite presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, «l'art. 157, comma ottave bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio», sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale tale disciplina possa, poi, trovare attuazione (Sez. 3, n. 24575 del 17/03/2015, Traversi, Rv. 264112; Sez. 6, n. 19764 del 16/04/2013, G., Rv. 256233; Sez. 5, n. 13310 del 14/02/2013, L., Rv. 254982). Alla luce di tali considerazioni, fa notifica è stata legittimamente eseguita presso il difensore di fiducia ancorché, per errore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. invece che ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. In presenza di una notifica regolarmente eseguita, l'inesatto riferimento normativo non è causa di nullità. 3. A quanto sin qui osservato si deve aggiungere che, nell'udienza camerale conclusa con la pronuncia della sentenza impugnata, il difensore dell'imputato ha formulato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento dell'appello, ma non ha formulato eccezione alcuna in ordine alla regolarità delle notificazioni, sicché anche se una nullità si fosse verificata, la parte sarebbe decaduta dalla possibilità di eccepirla. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infat:ti, «ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810; Sez. 5, n. 48916 dei 01/10/2018, 0., Rv. 274183 Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzami, Rv. 260434; Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, dep. 2014, Mbengue, Rv. 258131). La linea interpretativa cui si ispirano le sentenze citate è conforme alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541, con la quale è stato chiarito che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Nel caso in esame, la notificazione è avvenuta presso il difensore di fiducia il cui persistente rapporto professionale con l'imputato è palese, atteso che egli ha proposto il presente ricorso. Non v'è dunque ragione alcuna per ritenere che la notifica, quand'anche irrituale, non fosse idonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario e si deve prendere atto che nessuna eccezione è stata formulata entro i termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. 4. Poiché il ricorso è manifestamente infondato, non deve essere dichiarata la prescrizione del reato che sarebbe maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in