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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 11012/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CARMELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Machì) Rilevato che il motivo di censura si rivela del tutto generico, investendo l'intera decisione impugnata; manifestamente infondato è poi il secondo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dalla Corte territoriale argomentato in maniera congrua ed immune da censure di ordine logico (v. pag. 4-5 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CARMELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Machì) Rilevato che il motivo di censura si rivela del tutto generico, investendo l'intera decisione impugnata; manifestamente infondato è poi il secondo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dalla Corte territoriale argomentato in maniera congrua ed immune da censure di ordine logico (v. pag. 4-5 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11012/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris