CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 15608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22403/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. COOP . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 153/2021pubblicata i l 10/04/2021 N . R.G. 518/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 10.4.2021, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto ancora rileva in questa sede, aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Coop. in liquidazione avverso l’avviso di addebito con cui le era stato ingiunto dall’INPS di pagare somme per contributi omessi in danno di taluni lavoratori anche per i periodi in cui la loro attività lavorativa era stata concordemente sospesa per mancanza di commesse o per ragioni dipendenti dalla loro volontà; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA]. Coop. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camera le dell' 8.3. 2023, il Collegioha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta(articolo 380-bis.1, comma 2° , c .p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), per avere la Corte di merito ritenuto che il pagamento dei contributi in misura pari al minimale fosse dovuto anche in presenza di fattispecie di sospensione concordata della prestazione lavorativa; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale attribuito valore probatorio preminente alle deposizioni testimoniali rese dai lavoratori nel corso del giudizio di primo grado rispetto alle dichiarazioni da loro stessi rese nel corso dell’accesso ispettivo; che, con il terzo motivo, la medesima censura è ripetuta sub specie di violazione dell’art. 116 c.p.c.; che, con il quarto motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ravvisato l’obbligo di pagare le sanzioni pur in assenza di alcun obbligo di pagare i contributi; che il primo motivo è infondato, dovendo darsi continuità al principio già richiamato dai giudici territoriali secondo cui l’obbligazione contributiva commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”) è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente – com’è incontroverso nella specie –da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della sua natura indisponibile (così Cass. nn. 13650 e 15120 del 2019, seguite da numerose successive conformi, che hanno convincentemente disatteso e superato il diverso principio espresso da Cass. n. 24109 del 2018, cit. da parte ricorrente a sostegno della propria tesi); che l’infondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del quarto, siccome espressamente formulato in dipendenza della (supposta) fondatezza di esso (cfr. pag. 25 del ricorso per cassazione); che il secondo e il terzo motivo sono invece radicalmente inammissibili, pretendendo di veicolare in questa sede di legittimità una critica all’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa il valore probatorio da attribuirsi alle dichiarazioni dei lavoratori rispettivamente rese in sede di accesso ispettivo e di esame testimoniale, che è cosa in generale non possibile in questa sede di legittimità e a fortioriin caso di doppia conforme di merito (art. 348- ter, ult. co., c.p.c.); che il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,