CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la configurabilità della calunnia e deducono vizi di motivazione, sono manifestamente infondati a fronte di una lineare ricostruzione in fatto e una corretta valutazione delle prove; considerato, inoltre, che il primo motivo è in netto contrasto con quello dedotto in appello e smentito in sentenza, laddove si valorizza solo la circostanza direttamente percepita dai testi Lamenza e Fragale (allontanamento di un'autovettura di colore grigio, corrispondente a quella indicata dalla persona offesa); ritenuto che i motivi con cui si contesta l'affermazione di responsabilità sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 sulla attendibilità del narrato della persona offesa, confermato dai riscontri oggettivi acquisiti dall'inquirente sia in ordine ai danni riportati dai due veicoli che alle armi giocattolo detenute dal ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigljef estensore [OSCURATO:PERSONA],,,e idente Anna/ r. cuoio [OSCURATO:PERSONA]