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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23883/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 novembre 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Lecco del 22 giugno 2021, ad esito di giudizio abbreviato, con la quale Zamoune è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (artt. 99, 628, comma secondo e terzo, n. 3-bis e 3- quinquies, 624, 61 n. 5 cod. pen.).

Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso proposti, relativi a vizio della motivazione quanto all'affermazione della responsabilità del ricorrente, alla mancata derubricazione della rapina in furto e alla mancata applicazione dell'art. 62, n. 4. cod. pen., sono caratterizzati da evidente genericità, meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione logica, ed argomentata in assenza di aporie, della Corte di appello a fronte di specifica argomentazione della Corte di appello, che in relazione agli atti acquisiti in giudizio, confermava la corretta valutazione del giudice di primo grado quanto alla violenza della azione posta in essere, alla portata offensiva della stessa ed alla piena riferibilità al ricorrente sulla base del riconoscimento dello stesso anche da parte di soggetto estraneo (pag.4 e 5), anche in considerazione del complessivo danno arrecato alla persona offesa.

Atteso che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), sicché la difesa nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello.

Considerato che anche gli ultimi due motivi di ricorso, relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. ed alla dosimetria della pena, si caratterizzano per mera reiteratività, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha condiviso la valutazione in tema di dosimetria della pena effettuata dal primo giudice anche j.pr-tenuto conto dei plurimi precedenti penali, anche di particolare gravità, riferibili al ricorrente ed in assenza di elementi positivamente valutabili, in mancanza, dunque, di qualsiasi illogicità ed irragionevolezza (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01); Rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 novembre 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Lecco del 22 giugno 2021, ad esito di giudizio abbreviato, con la quale Zamoune è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (artt. 99, 628, comma secondo e terzo, n. 3-bis e 3- quinquies, 624, 61 n. 5 cod. pen.). Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso proposti, relativi a vizio della motivazione quanto all'affermazione della responsabilità del ricorrente, alla mancata derubricazione della rapina in furto e alla mancata applicazione dell'art. 62, n. 4. cod. pen., sono caratterizzati da evidente genericità, meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione logica, ed argomentata in assenza di aporie, della Corte di appello a fronte di specifica argomentazione della Corte di appello, che in relazione agli atti acquisiti in giudizio, confermava la corretta valutazione del giudice di primo grado quanto alla violenza della azione posta in essere, alla portata offensiva della stessa ed alla piena riferibilità al ricorrente sulla base del riconoscimento dello stesso anche da parte di soggetto estraneo (pag.4 e 5), anche in considerazione del complessivo danno arrecato alla persona offesa. Atteso che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), sicché la difesa nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Considerato che anche gli ultimi due motivi di ricorso, relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. ed alla dosimetria della pena, si caratterizzano per mera reiteratività, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha condiviso la valutazione in tema di dosimetria della pena effettuata dal primo giudice anche j.pr-tenuto conto dei plurimi precedenti penali, anche di particolare gravità, riferibili al ricorrente ed in assenza di elementi positivamente valutabili, in mancanza, dunque, di qualsiasi illogicità ed irragionevolezza (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01); Rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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