Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2023/2024
ECLI:EU:T:2024:722
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0480_RES
Causa T‑480/23
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 ottobre 2024
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che destabilizzano la Moldova – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano il congelamento dei capitali e le restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Indagini e procedimenti penali avviati dalle autorità di uno Stato terzo – Obbligo di verificare che tale decisione rispetti i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione»
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali delle persone responsabili di atti che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Moldova – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296 TFUE; decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1047; regolamenti del Consiglio 2023/888 e 2023/1045]
(v. punti 20-24)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Riferimento alla base giuridica di una misura restrittiva adottata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune – Omissione che non costituisce un vizio sostanziale – Limiti – Riferimento esplicito indispensabile all’esercizio del controllo giurisdizionale
[Decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1047; regolamenti del Consiglio 2023/888 e 2023/1045]
(v. punti 26, 27)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a indagini o procedimenti penali svolti dalle autorità di uno Stato terzo in relazione all’appropriazione indebita di fondi pubblici – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Adozione o mantenimento in base ad articoli di stampa e comunicati stampa di tali autorità che menzionano tali indagini e procedimenti penali – Irrilevanza
[Art. 296 TFUE; decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1047; regolamenti del Consiglio 2023/888 e 2023/1045]
(v. punti 40-49)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base ad un procedimento giurisdizionale condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici – Presupposti – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo in capo all’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addotti a carico delle persone o delle entità interessate – Obbligo incombente al Consiglio di verifica del rispetto di tali diritti – Violazione
[Decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1047; regolamenti del Consiglio 2023/888 e 2023/1045]
(v. punti 50-52)
[OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale accoglie il ricorso di annullamento proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso i provvedimenti con i quali egli è stato inserito nel 2023 (
1
) dal Consiglio dell’Unione europea negli elenchi delle persone e delle entità soggette a misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica di Moldova. Tale causa consente al Tribunale di precisare la giurisprudenza sviluppata nella sentenza Azarov/Consiglio (
2
) in merito all’obbligo del Consiglio di verificare, qualora lo stesso emetta misure restrittive fondandole su una decisione di uno Stato terzo, che quest’ultima sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
A fronte delle minacce rivolte alla stabilità della Repubblica di Moldova, sono state adottate misure restrittive per la prima volta nell’aprile 2023 (
3
). Il ricorrente, politico e imprenditore con cittadinanza moldova, ha subito il congelamento dei propri capitali e risorse economiche con la motivazione che, «[t]ramite i suoi gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali, compromettendo il processo politico democratico nella Repubblica di Moldova, [egli] è responsabile di atti e dell’attuazione di politiche che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova».
Giudizio del Tribunale
In via preliminare, il Tribunale rileva che, facendo riferimento nella motivazione dell’inserimento contenuta negli atti controversi a «gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e [all]’esportazione non autorizzata di capitali», il Consiglio ha adottato un criterio distinto da quello contemplato all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii) del regolamento 2023/888 (
4
) e all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della decisione n. 2023/891 (
5
). Una siffatta formulazione ambigua è tale da far sorgere un ragionevole dubbio sulla questione se il criterio concernente la compromissione del processo politico democratico nella Repubblica di Moldova, previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a, punto i), del regolamento 2023/888, sia stato anch’esso applicato da tale istituzione nei confronti del ricorrente. Il Tribunale osserva, a tal proposito, che sebbene tale ambiguità non sia idonea a dimostrare un’insufficienza di motivazione degli atti controversi considerati nel loro insieme, essa implica tuttavia la conclusione che l’inserimento del ricorrente negli elenchi in questione è fondato unicamente sul criterio concernente i gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali.
Il Tribunale esamina poi il motivo di ricorso vertente sulla violazione da parte del Consiglio dei diritti conferiti al ricorrente dall’articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 TUE, e dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, derivante unicamente dall’inserimento dello stesso negli elenchi in questione sulla base del criterio concernente gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali.
Nel caso di specie, il Tribunale constata che dalla motivazione degli atti controversi emerge che l’inserimento del ricorrente negli elenchi in questione si fonda esclusivamente su decisioni delle autorità moldove di avviare indagini e procedimenti penali a suo carico.
È pur vero che il Consiglio non si è fondato direttamente su decisioni di autorità moldove, competenti, a tal riguardo, ad avviare indagini penali o procedimenti penali vertenti su reati di appropriazione indebita di fondi pubblici, bensì essenzialmente su articoli di stampa nonché su comunicati stampa delle autorità requirenti o inquirenti della Repubblica di Moldova, su comunicati ufficiali di organi statali di paesi terzi oppure su relazioni, elementi che menzionano tutti tali indagini e procedimenti penali.
Tuttavia, secondo il Tribunale, tale circostanza non può, nel caso di specie, sollevare il Consiglio dall’obbligo a suo carico, qualora esso fondi l’adozione o il mantenimento delle misure restrittive su una decisione di uno Stato terzo, di verificare che tale decisione sia stata emessa nel rispetto, in particolare, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in tale Stato, nonché di precisare, negli atti che impongono misure restrittive, che esso ha verificato che la decisione di detto Stato su cui fonda tali misure è stata adottata nel rispetto di detti diritti.
Per contro, il Consiglio deve osservare la giurisprudenza derivante dalla sentenza Azarov/Consiglio con maggior rigore in quanto le prove sulle quali si basa tale istituzione costituiscono unicamente prove indirette degli atti di indagine e dei procedimenti penali che giustificano l’inserimento del ricorrente negli elenchi in questione.
Pertanto, indipendentemente dagli elementi di prova sui quali si fonda l’inserimento iniziale, il Consiglio può basarsi, direttamente o indirettamente, su decisioni di autorità di Stati terzi di avviare indagini o procedimenti penali solo qualora rispetti gli obblighi di verifica e di motivazione.
Qualsiasi altra conclusione consentirebbe al Consiglio di sottrarsi agli obblighi rigorosi imposti dalla giurisprudenza della Corte, basandosi non più su documenti provenienti dalle autorità degli Stati interessati competenti ad avviare indagini penali o procedimenti penali vertenti su reati di appropriazione indebita di fondi pubblici, ma unicamente su documenti che si limitano a menzionarli.
Orbene, nel caso di specie, il Consiglio non ha indicato di aver verificato che i procedimenti ivi menzionati fossero stati condotti nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente.
Pertanto, il Tribunale conclude che il Consiglio ha violato il suo obbligo di motivazione e annulla gli atti controversi nella parte in cui riguardano il ricorrente.
(
1
) Decisione (PESC) 2023/1047 del Consiglio del 30 maggio 2023 che modifica la decisione (PESC) 2023/891 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (
GU 2023, L 140
I, pag. 9) e regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 del Consiglio del 30 maggio 2023 che attua il regolamento (UE) 2023/888 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (
GU 2023, L 140
I, pag. 1).
(
2
) Sentenza del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio (
C 530/17 P
,
EU:C:2018:1031
).
(
3
) V. articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2023/891 e articolo 2, paragrafo 3, del regolamento 2023/888.
(
4
) Regolamento (UE) 2023/888 del Consiglio del 28 aprile 2023 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (
GU 2023, L 114, pag. 1
).
(
5
) Decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio del 28 aprile 2023 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (
GU 2023, L 114, pag. 15
).