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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12701/2026

Testo disponibile della fonte

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impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Potenza respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza del 30 giugno 2025, che gli aveva negato la concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre maturato dal 19 ottobre 2023 al 19 aprile 2024 riconoscendola, invece, per il periodo successivo.

Il Tribunale di sorveglianza riteneva condivisibili le argomentazioni svolte dal magistrato di sorveglianza, il quale aveva fondato il diniego sul rilievo che, nel semestre oggetto di valutazione, l'istante era incorso in una sanzione disciplinare di cinque giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, irrogata a seguito del rinvenimento, in data 23 febbraio 2024, di oggetti non consentiti all'interno della cella di detenzione, condivisa con un altro detenuto.

2. Avverso la citata ordinanza il detenuto, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 27 Cost, 666, comma 5, 185 disp. att. del codice di rito, 54 Ord. pen. e 103 d.P.R. 230/2000 ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale respinto le istanze istruttorie formulate dalla difesa, con conseguente erronea valutazione dei requisiti per la concessione per il beneficio della liberazione anticipata; in particolare, secondo il condannato, l'ordinanza impugnata si è limitata ad equiparare, in modo del tutto acritico ed automatico, la sanzione disciplinare alla mancata partecipazione all'opera di rieducazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione.

4. In data 6 febbraio 2026 il ricorrente ha nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Potenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Come noto, in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo 2dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Rv. 288162).

In sostanza, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione richiesta dall'art. 54 Ord. pen. implica un apprezzamento complessivo della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, riferito all'intero semestre di osservazione, suscettibile di essere inciso negativamente dalla commissione di infrazioni disciplinari sintomatiche di una persistente inosservanza delle regole di convivenza carceraria e di una non ancora adeguata interiorizzazione dei valori del trattamento penitenziario.

3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata appare rispettosa dei principi sopra richiamati poiché il Tribunale di sorveglianza, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha valorizzato la sanzione disciplinare irrogata nel semestre oggetto di valutazione per il rinvenimento di oggetti non consentiti all'interno della cella di detenzione, ritenendo tale condotta significativa di una mancata adesione al percorso rieducativo, anche alla luce delle risultanze della relazione di sintesi, che evidenziava un livello ancora acerbo di revisione critica da parte dell'odierno ricorrente.

3.1. Analogamente, non appare censurabile la decisione dei giudici di merito di non acquisire i beni rinvenuti o la documentazione relativa al procedimento disciplinare, atteso che il Tribunale ha congruamente osservato come (a prescindere dalla natura degli stessi) la legittimità del loro possesso non fosse stata neppure dedotta dalla difesa e che la portata della condotta fosse già valutabile sulla base degli elementi disponibili, senza necessità di ulteriori approfondimenti.

3.2. Parimenti coerente risulta la valutazione comparativa operata dal Tribunale di sorveglianza che ha attribuito carattere recessivo alla partecipazione positiva dell'odierno ricorrente al percorso scolastico, unico elemento favorevole emerso nel periodo in esame, rispetto alla valenza negativa della condotta disciplinarmente sanzionata, trattandosi di apprezzamento rimesso al giudice dimerito e sottratto al sindacato di legittimità in assenza di manifeste illogicità o contraddizioni motivazionali.

3.3. In conclusione, il logico argomentare del provvedimento impugnato non viene disarticolato dalle censure difensive, peraltro in gran parte rivalutative.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.

P.Q.MCORTE S U P R 73 C. r.ci Ror II ...... 0 .7 P...P..1...202.6 [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Potenza respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza del 30 giugno 2025, che gli aveva negato la concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre maturato dal 19 ottobre 2023 al 19 aprile 2024 riconoscendola, invece, per il periodo successivo. Il Tribunale di sorveglianza riteneva condivisibili le argomentazioni svolte dal magistrato di sorveglianza, il quale aveva fondato il diniego sul rilievo che, nel semestre oggetto di valutazione, l'istante era incorso in una sanzione disciplinare di cinque giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, irrogata a seguito del rinvenimento, in data 23 febbraio 2024, di oggetti non consentiti all'interno della cella di detenzione, condivisa con un altro detenuto. 2. Avverso la citata ordinanza il detenuto, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 27 Cost, 666, comma 5, 185 disp. att. del codice di rito, 54 Ord. pen. e 103 d.P.R. 230/2000 ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale respinto le istanze istruttorie formulate dalla difesa, con conseguente erronea valutazione dei requisiti per la concessione per il beneficio della liberazione anticipata; in particolare, secondo il condannato, l'ordinanza impugnata si è limitata ad equiparare, in modo del tutto acritico ed automatico, la sanzione disciplinare alla mancata partecipazione all'opera di rieducazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 4. In data 6 febbraio 2026 il ricorrente ha nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Potenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto, in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo 2dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Rv. 288162). In sostanza, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione richiesta dall'art. 54 Ord. pen. implica un apprezzamento complessivo della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, riferito all'intero semestre di osservazione, suscettibile di essere inciso negativamente dalla commissione di infrazioni disciplinari sintomatiche di una persistente inosservanza delle regole di convivenza carceraria e di una non ancora adeguata interiorizzazione dei valori del trattamento penitenziario. 3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata appare rispettosa dei principi sopra richiamati poiché il Tribunale di sorveglianza, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha valorizzato la sanzione disciplinare irrogata nel semestre oggetto di valutazione per il rinvenimento di oggetti non consentiti all'interno della cella di detenzione, ritenendo tale condotta significativa di una mancata adesione al percorso rieducativo, anche alla luce delle risultanze della relazione di sintesi, che evidenziava un livello ancora acerbo di revisione critica da parte dell'odierno ricorrente. 3.1. Analogamente, non appare censurabile la decisione dei giudici di merito di non acquisire i beni rinvenuti o la documentazione relativa al procedimento disciplinare, atteso che il Tribunale ha congruamente osservato come (a prescindere dalla natura degli stessi) la legittimità del loro possesso non fosse stata neppure dedotta dalla difesa e che la portata della condotta fosse già valutabile sulla base degli elementi disponibili, senza necessità di ulteriori approfondimenti. 3.2. Parimenti coerente risulta la valutazione comparativa operata dal Tribunale di sorveglianza che ha attribuito carattere recessivo alla partecipazione positiva dell'odierno ricorrente al percorso scolastico, unico elemento favorevole emerso nel periodo in esame, rispetto alla valenza negativa della condotta disciplinarmente sanzionata, trattandosi di apprezzamento rimesso al giudice dimerito e sottratto al sindacato di legittimità in assenza di manifeste illogicità o contraddizioni motivazionali. 3.3. In conclusione, il logico argomentare del provvedimento impugnato non viene disarticolato dalle censure difensive, peraltro in gran parte rivalutative. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.MCORTE S U P R 73 C. r.ci Ror II ...... 0 .7 P...P..1...202.6 [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] 4
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