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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14073/2026

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Q)-rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di più episodi di furto in abitazione; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto aspecifiche, che non si confrontano con l'ampia motivazione offerta dalla sentenza impugnata e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Q)-rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di più episodi di furto in abitazione; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto aspecifiche, che non si confrontano con l'ampia motivazione offerta dalla sentenza impugnata e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14073/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris