CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nietta [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/09/2025 del TRIB.SEZ.DIST. di PortoferraioVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;letta la memoria del difensore che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore generale di Firenze ha impugnato con ricorso percassazione la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, che aveva assolto SicaAntonietta dalla violazione edilizia in contestazione, segnatamente art. 44 lett. c)del d.P.R. n. 380 del 2001, perché quale titolare della trattoria [OSCURATO:PERSONA], sita a Rio,e quale committente delle opere, installava o comunque faceva installare nel trattodi strada pubblica antistante la trattoria, una veranda dehor, chiusa sui quattrolati con telaio in alluminio e legno dotata di pedana rialzata, ancorata al muro, intotale difformità con la Scia numero 882 del 2021 e in assenza del necessariopermesso di costruire trattandosi di struttura ancorata al suolo priva dicaratteristiche di precarietà e stagionalità che avrebbero consentito larealizzazione anche in assenza di permesso costruire. Fatto accertato il 28 lugliodel 2022 (capo A) e del reato di cui all’art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004,per avere eseguito i lavori descritti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico esenza autorizzazione, (capo B), perché il fatto non costituisce reato.2. Deduce due motivi di ricorso che vengono qui sintetizzati.2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce l’omessa motivazione in relazionead un elemento determinante della fattispecie ovvero la verifica se l'opera siaabusiva o meno. Rileva il ricorrente che nei casi quali quello per cui si procede,occorre, in primo luogo, che il giudice accerti la conformità o meno dell'operarealizzata agli atti amministrativi, alla normativa che ne regolano le emanazioni,alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico edilizia leprevisioni degli strumenti. Nulla di tutto ciò si ricaverebbe nella sentenzaimpugnata. Il giudice si sarebbe sottratto alla verifica della natura abusivadell'opera e quindi in ultima analisi della sussistenza dell'elemento materiale delreato.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla erronea applicazione degli artt. 43, 5 e47 cod.pen. Premesso che, come era emerso dagli atti dibattimentale, nel caso inesame, vi era stata la realizzazione di un'opera destinata ad ampliare in modostabile e duraturo l'area planivolumetrica dell'attività commerciale destinata allasomministrazione, con ciò mutando anche la destinazione dell'area, e che,pertanto, la creazione di uno spazio chiuso posto al servizio di esigenze nontemporanee di un'attività commerciale integra o un intervento di nuovacostruzione e come tale necessità il permesso costruire, il giudice avrebbe assoltol'imputato per difetto dell'elemento soggettivo. E ciò erroneamente ritenendo chel'imputata fosse in buona fede poiché si era avvalsa di un professionista e perchénella stessa piazzetta, ove il locale da queste gestito, insisterebbero già struttureanaloghe. Tale conclusione sarebbe erronea in diritto in quanto non si verserebbein alcun modo nell'ipotesi di errore di fatto o dell'ignoranza di legge scusabile.Pertanto, chiede l'annullamento della sentenza.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.La difesa ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il primo motivo di ricorso non è fondato nei termini di cui in motivazione.Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove nonavrebbe valutato l’abusività dell’opera, che costituisce un prius rispetto all’indaginesull’elemento soggettivo del reato. In altri termini contesta l’omessa motivazionesull’elemento materiale del reato.La sentenza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, nelripercorrere le deposizioni testimoniali e le acquisizioni documentali, ha ritenutoaccertati i fatti descritti nel capo di imputazione: la realizzazione, in areasottoposta a vincolo paesaggistico, su un’area per la quale la Sica aveva ottenutol’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, davanti alla sua trattoria, di undehors, di m. 3 x 7, chiuso sui quattro lati con telaio, in alluminio e legno, dotatodi pedana rialzata, ancorato al muro, in totale difformità di una scia cheautorizzava una semplice sostituzione di una tenda retrattile già esistente, operache non poteva essere sanata, come riferito al teste arch. Faccio, ai sensi dell’art.35 del d.P.R. n. 380 del 2001 (intervenuti su suolo pubblico). Era stata accertatal’abusività dell’opera, che realizzava una nuova volumetria al servizio dell’attivitàdi ristorazione della Sica e non soddisfaceva esigenze temporanee e precarie, eper la quale era necessario il permesso a costruire, come evidenziato, ancora unavolta, dal teste Faccio.5. Premesse le difficoltà interpretative connesse alla portata elastica deltermine “dehor”, in uno con la mancanza di una sua definizione giuridica a livellonazionale, come ben messo in luce dal Consiglio di Stato, sentenza n. 1489 del2023) e condividendo la definizione data dal Giudice al manufatto, come sopradescritto e realizzato (il capo di imputazione parla di veranda/dehors), in un dehorsovvero quei manufatti di varia tipologia che vanno ad ampliare le superfici disomministrazione di alimenti e bevande di bar ristoranti e simili (Cons. Stato,sentenza n. 1489 del 2023, Questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 33408del 2023, ha tracciato il discrimine tra l'edilizia libera e quella soggetta a permessodi costruire, in caso analogo, individuandolo nella natura dell'esigenza che l'operaintende soddisfare, e non dal fatto che possa esprimere o meno una propriavolumetria (nel senso, per esempio, che anche le tettoie di copertura necessitanodi permesso di costruire quando facciano parte integrante dell'edificio sulle qualivengono realizzate (su cui Sez. 3, n. 54692 del 02/10/2018, Barletta, Rv. 274210- 01; Sez. 3, n. 29252 del 05/05/2017, Luongo, Rv. 270435 - 01; Sez. 3, n. 42330del 26/06/2013, Salanitro, Rv. 257290 - 01; Sez. 3, n. 21351 del 06/05/2010,Savino, Rv. 247628 - 01). Non rileva la precarietà delle opere, come descritte dagliartt. 3, comma 1, lett. e.5, e 6, comma 1, lett. e bis, d.P.R. n. 380 del 2001, chesviluppano una propria volumetria e ciò nondimeno non necessitano di alcun titoloedilizio, allo stesso modo degli ampliamenti o manufatti di facile asportabilità, distrutture, cioè, finalizzate al soddisfacimento di esigenze temporanee, al più,stagionali e non devono insistere in loco per più di centottanta giorni (ancoraConsiglio di Stato cit.).Da tempo la giurisprudenza amministrativa e quella penale hanno chiaritoi connotati dell’opera amovibile e temporanea, come tale non necessitante di titoloedilizio.Già prima dell’avvenuta introduzione della lettera e-bis nel comma 1dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, veniva in rilievo, piuttosto che all’aspettostrutturale dell’opera nella sua composizione materiale a quello funzionale, cheimponeva di valutare se il manufatto, pur costruito con impiego di materiali leggerie non incardinato al suolo, fosse o meno destinato ad un utilizzo temporaneo eper sopperire ad esigenze contingenti, dando rilievo non alla volontà dell’autoredell’opera, bensì alla sua fisiologica finalizzazione (Sez. 3, n. 36107 del30/06/2016, Arrigoni, Rv. 267759 – 01; Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Dule,Rv. 275697 – 01 e Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2016, n.1291).L’assenza dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380del 2001, comporta che l’opera realizzata integra una nuova costruzione sinetitulo.Ed allora, quanto al caso in esame, attraverso la realizzazione dell'opera incontestazione, stabilmente appoggiata all'edificio principale, con struttura inalluminio e legno, chiusa sui quattro lati, si è prodotto un vero e proprioampliamento dell'immobile al di fuori della sagoma esistente, a serviziopermanente dell'attività commerciale ed urbanisticamente rilevante ai sensidell'art. 3, lett. e.5, d.P.R. n. 380 del 2001.Sotto il profilo paesaggistico, il manufatto realizzato necessitavadell’autorizzazione di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, non trattandosi diopere di lieve entità, per le quali il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, adottato inmodificazioni, dalla l. 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25, comma2, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11novembre 2014, n. 164, ha previsto l’esonero. Trattandosi di intervento in zonavincolata non è possibile la sanatoria, risultando irrilevante la compatibilitàpaesaggistica, che la ricorrente aveva ottenuto come risulta in sentenza, cheriguarda soltanto opere minori e non certo interventi del genere di quello per cuisi è proceduto.6. Il secondo motivo di ricorso risulta fondato.La sentenza impugnata ha assolto l’imputata in quanto ha riconosciuto lasua buona nell’avere realizzato il dehors nel ragionevole convincimento, rafforzatodalle indicazioni del proprio tecnico di fiducia, in ordine alla non necessità delpermesso di costruire ed alla presenza sul posto di analoghe strutture riconducibiliad altri operatori economici per le quali non erano mai stati rilasciati dal comunecompetente permessi di costruire.In relazione a tale punto della decisione, sono fondate le censure delProcuratore generale in ordine alla errata affermazione della insussistenzadell'elemento soggettivo del reato contestato.Come rammentato dal Procuratore generale, in sede, per trovareapplicazione il principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364del 24 marzo 1988, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionaledell'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità dell'ignoranzadella legge penale l'ignoranza inevitabile, è necessario che dagli atti del processorisulti che l'agente abbia fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge, sicchénessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, gli possa essere mosso, eche, pertanto, la violazione della norma sia avvenuta per cause del tuttoindipendenti dalla sua volontà (v., sul punto: Sez. 3, n. 2698 del 18/01/1991 -dep. 01/03/1991, Sina, Rv. 186513).Si è anche chiarito nella giurisprudenza di legittimità che la valutazionedell'inevitabilità dell'errore di diritto, rilevante ai fini dell'esclusione dellacolpevolezza, deve tenere conto tanto dei fattori esterni che possono averdeterminato nell'agente l'ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento,quanto delle conoscenze e delle capacità del medesimo (cfr. Sez. 3, n. 8410 del25/10/2017, Rv. 272572).In tema di reati edilizi, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condottacolposa relativa al reato di costruzione edilizia abusiva può consisterenell'inottemperanza all'obbligo di informarsi sulle possibilità edificatorie concessedagli strumenti urbanistici vigenti, da assolversi anche tramite incarico a tecniciqualificati, ma non rientra nell'ipotesi di ignoranza inevitabile l'erronea convinzioneche un determinato intervento non necessiti di specifico titolo abilitativo (Sez. 3,n. 6968 del 2/5/1988, Rurali, Rv. 178593; Sez. 3, n. 23998 del 12/5/2011, Rv.250608; Sez. 3, n. 12553 del 27/03/2023; Sez. 3, n. 35952 del 5/11/2025).7. Ne consegue che nell'ipotesi di esecuzione di un intervento edilizio inassenza di permesso di costruire non ricorrono gli estremi dell'esimente dellabuona fede allorquando l'imputato abbia male interpretato una pur chiaradisposizione di legge e non si sia premurato di consultare il competente ufficiotecnico per conoscere quali adempimenti avrebbe dovuto compiere, erroneamenteformandosi il convincimento soggettivo, sulla base di rassicurazioni provenienteda terzi o della constatazione dell’esistenza di opere edilizie con caratteristicheasseritamente similari, pervenendo così illogicamente alla conclusione chel’intervento edilizio non fosse qualificabile come nuova costruzione e che non fossenecessario il permesso di costruire per la trasformazione urbanistica del territorio.8. Consegue che, a sentenza impugnata, che non ha fatto correttaapplicazione di questi principi, deve essere annullata con rinvio per nuovo esamesul punto al Tribunale di Livorno in diversa composizione fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diLivorno, in diversa persona fisica.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]