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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46042/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 28 maggio 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 99, 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione a illecite cessioni di stupefacente di tipo hashish a [OSCURATO:PERSONA] per circa 1300 grammi complessivi.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 in ordine alla prova della responsabilità.

La Corte non ha considerato il dedotto sospetto di suggestioni che potevano dirsi intercorse tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, il condizionamento di quest'ultima per la conoscenza delle precedenti dichiarazioni del primo, allineamento che - peraltro - non trova riscontro nel compendio captativo.

Del pari apodittico è l'assunto secondo il quale il ricorrente sia stato il fornitore e non l'acquirente della sostanza stupefacente, che non ha tenuto conto della dedotta rivendicazione da parte del&[OSCURATO:PERSONA] della sostanza drogante rinvenuta e del debito maturato dallo stesso Berdini nei suoi riguardi per acquisti di stupefacente non ancora pagati.

Deve, poi, essere censuratoja mancata motivazione sulla attendibilità della coimputata [OSCURATO:PERSONA] e sulla mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni.

Del tutto assente - rispetto alle deduzioni in appello - è la motivazione sul presunto utilizzo della sim card da parte del [OSCURATO:PERSONA] per contattare il Berdini, facendosi acritica adesione alle dichiarazioni del coimputato.

2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, giustificata sulla sola base del numero di dosi medie ricavabili, senza considerare lo stato di accertato assuntore del ricorrente e la circostanza che lo stupefacente non è stato trovato in suo possesso.

2.3. Con il terzo motivo mancanza di motivazione ed erronea applicazione delal legge penale in relazione alla applicazione della contestata recidiva, senza confutare le deduzioni difensive a riguardo circa la risalenza nel tempo del precedente considerato e la mancanza di valenza sintomatica dei reati per i quali si è proceduto.2.4.

Con il quarto motivo insufficienza della motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena inflitta oltre il minimo edittale - tenuto conto di quella inflitta agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] maggiormente gravati - ed alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche - tenuto conto della condotta collaborativa e dell'assenza di ulteriori rilievi tra la consumazione dei fatti e l'applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo in parte fondato.

2. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto correlate alla valutazione probatoria i non consentite in sede di legittimità.

Rispetto alla doppia conforme statuizione di merito, lo stesso difensore seppure prospetti un presunto "allineamento" delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle propalazioni dell'altro collaborante [OSCURATO:PERSONA], non indica ragioni di eventuali collusioni o accordi reciproci tra i coimputati tali da incrinare il giudizio di attendibilità formulato dalla Corte, per contro, in termini logici e scevro dkvizi, in conformità ai principi tracciati dalla Corte di legittimità in tema di valutazione della prova con riferimento alle dichiarazioni rese dai coimputati.

Pertanto, la censura non evidenzia vizi logici e giuridici sul giudizio probatorio circa la efficace convergenza delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] - di cui sin dalla prima sentenza è apprezzata la spontaneità e genuinità in ragione della piena ammissione da parte dei dichiaranti delle proprie responsabilità - sul ruolo di fornitore del ricorrente, in uno alle cautele esercitate da questi per evitare sospetti a suo carico (proprio attraverso la collaborazione della incensurata [OSCURATO:PERSONA] e l'utilizzo della scheda telefonica "dedicata" per i contatti con lo stesso ricorrente), riscontrate dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria che vedevano il [OSCURATO:PERSONA] - dopo il contatto con il Berdini - incontrare la [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, si recava presso il negozio dove lavorava lo stesso Berdini (oltre le specifiche emergenze, anche captative, riportate a pg. 3 della sentenza di primo grado, sui rapporti tra i coimputati, fino all'arresto della [OSCURATO:PERSONA] con 303 grammi di hashish).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione alla corretta considerazione per escludere l'ipotesi lieve /dell'assorbente indice costituito dalle diverse migliaia di dosi ricavabili dallo stupefacente ilecitamente trafficato dal ricorrente, essendo genericamente addotte in fatto le circostanze in ordine alla qualità di assuntore del ricorrente e quella che lo stupefacente non è stato trovato in suo possesso.

Il giudizio è conforme a quanto ribadito da Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo secondo la quale «rimangono...attuali i principi affermati in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668)... secondo cui...la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di "minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio"».

4. Il terzo motivo è fondato.

Alla specifica deduzione in appello in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva di cui si contestavano i presupposti, segnatamente il ritenuto risalente precedente evidenziando, altresì, la correlazione del fatto per cui si è proceduto i allo stato di assuntore del ricorrente, la sentenza si limita al rilievo del corretto ravvisamento della recidiva specifica, eludendo il tema proposto sul giudizio di maggiore pericolosità alla base della recidiva, tenuto conto della analoga mera constatazione, a riguardo, del precedente specifico da parte della prima decisione.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva per nuovo giudizio che, sul punto, dovrà adeguarsi al principio consolidato secondo il quale ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"(Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 (dep. 2017), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

5. Il quarto motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente motivo.I C-4A L_

6. Alla fondatezza del~motivo di ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza deve essere dichiarata irrevocabile, ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen., in relazione all'accertamento della penale responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara inammissibile nel resto il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 28 maggio 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 99, 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione a illecite cessioni di stupefacente di tipo hashish a [OSCURATO:PERSONA] per circa 1300 grammi complessivi. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 in ordine alla prova della responsabilità. La Corte non ha considerato il dedotto sospetto di suggestioni che potevano dirsi intercorse tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, il condizionamento di quest'ultima per la conoscenza delle precedenti dichiarazioni del primo, allineamento che - peraltro - non trova riscontro nel compendio captativo. Del pari apodittico è l'assunto secondo il quale il ricorrente sia stato il fornitore e non l'acquirente della sostanza stupefacente, che non ha tenuto conto della dedotta rivendicazione da parte del&[OSCURATO:PERSONA] della sostanza drogante rinvenuta e del debito maturato dallo stesso Berdini nei suoi riguardi per acquisti di stupefacente non ancora pagati. Deve, poi, essere censuratoja mancata motivazione sulla attendibilità della coimputata [OSCURATO:PERSONA] e sulla mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni. Del tutto assente - rispetto alle deduzioni in appello - è la motivazione sul presunto utilizzo della sim card da parte del [OSCURATO:PERSONA] per contattare il Berdini, facendosi acritica adesione alle dichiarazioni del coimputato. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, giustificata sulla sola base del numero di dosi medie ricavabili, senza considerare lo stato di accertato assuntore del ricorrente e la circostanza che lo stupefacente non è stato trovato in suo possesso. 2.3. Con il terzo motivo mancanza di motivazione ed erronea applicazione delal legge penale in relazione alla applicazione della contestata recidiva, senza confutare le deduzioni difensive a riguardo circa la risalenza nel tempo del precedente considerato e la mancanza di valenza sintomatica dei reati per i quali si è proceduto.2.4. Con il quarto motivo insufficienza della motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena inflitta oltre il minimo edittale - tenuto conto di quella inflitta agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] maggiormente gravati - ed alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche - tenuto conto della condotta collaborativa e dell'assenza di ulteriori rilievi tra la consumazione dei fatti e l'applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto correlate alla valutazione probatoria i non consentite in sede di legittimità. Rispetto alla doppia conforme statuizione di merito, lo stesso difensore seppure prospetti un presunto "allineamento" delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle propalazioni dell'altro collaborante [OSCURATO:PERSONA], non indica ragioni di eventuali collusioni o accordi reciproci tra i coimputati tali da incrinare il giudizio di attendibilità formulato dalla Corte, per contro, in termini logici e scevro dkvizi, in conformità ai principi tracciati dalla Corte di legittimità in tema di valutazione della prova con riferimento alle dichiarazioni rese dai coimputati. Pertanto, la censura non evidenzia vizi logici e giuridici sul giudizio probatorio circa la efficace convergenza delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] - di cui sin dalla prima sentenza è apprezzata la spontaneità e genuinità in ragione della piena ammissione da parte dei dichiaranti delle proprie responsabilità - sul ruolo di fornitore del ricorrente, in uno alle cautele esercitate da questi per evitare sospetti a suo carico (proprio attraverso la collaborazione della incensurata [OSCURATO:PERSONA] e l'utilizzo della scheda telefonica "dedicata" per i contatti con lo stesso ricorrente), riscontrate dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria che vedevano il [OSCURATO:PERSONA] - dopo il contatto con il Berdini - incontrare la [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, si recava presso il negozio dove lavorava lo stesso Berdini (oltre le specifiche emergenze, anche captative, riportate a pg. 3 della sentenza di primo grado, sui rapporti tra i coimputati, fino all'arresto della [OSCURATO:PERSONA] con 303 grammi di hashish). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione alla corretta considerazione per escludere l'ipotesi lieve /dell'assorbente indice costituito dalle diverse migliaia di dosi ricavabili dallo stupefacente ilecitamente trafficato dal ricorrente, essendo genericamente addotte in fatto le circostanze in ordine alla qualità di assuntore del ricorrente e quella che lo stupefacente non è stato trovato in suo possesso. Il giudizio è conforme a quanto ribadito da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo secondo la quale «rimangono...attuali i principi affermati in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668)... secondo cui...la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di "minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio"». 4. Il terzo motivo è fondato. Alla specifica deduzione in appello in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva di cui si contestavano i presupposti, segnatamente il ritenuto risalente precedente evidenziando, altresì, la correlazione del fatto per cui si è proceduto i allo stato di assuntore del ricorrente, la sentenza si limita al rilievo del corretto ravvisamento della recidiva specifica, eludendo il tema proposto sul giudizio di maggiore pericolosità alla base della recidiva, tenuto conto della analoga mera constatazione, a riguardo, del precedente specifico da parte della prima decisione. Pertanto, la sentenza deve essere annullata in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva per nuovo giudizio che, sul punto, dovrà adeguarsi al principio consolidato secondo il quale ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"(Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 (dep. 2017), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). 5. Il quarto motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente motivo.I C-4A L_ 6. Alla fondatezza del~motivo di ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza deve essere dichiarata irrevocabile, ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen., in relazione all'accertamento della penale responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il
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