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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 12729/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sevrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 1 febbraio 2021, il Tribunale di Palermo, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, oltre ad osservare che [OSCURATO:PERSONA] si era reso irreperibile e non aveva svolto i lavori di pubblica utilità previsti ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis;cod. strada, in relazione alla condanna inflittagli con la sentenza n. 5385/2013, emessa dal Tribunale di Palermo il 15 novembre 2013, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2014, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso con la stessa sentenza.

La revoca era ricondotta all'osservazione che, in precedenza, il condannato aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale per una pena che, cumulata a quella inflitta con la sentenza citata del 15 novembre 2013, superava i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. 2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione degli artt. 163, 164, quarto comma e 168, ult. comma, cod. pen.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto limitarsi a revocare la conversione della pena.

I1n base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).

2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non è stato applicato dal giudice dell'esecuzione, perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito, per la verifica di cui sopra, il fascicolo del giudizio di cognizione in esito al quale la sospensione condizionale della pena era stata concessa.

Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato.

Il presente provvedimento deve essere comunicato al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.

Così deciso in Roma, 20 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sevrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1 febbraio 2021, il Tribunale di Palermo, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, oltre ad osservare che [OSCURATO:PERSONA] si era reso irreperibile e non aveva svolto i lavori di pubblica utilità previsti ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis;cod. strada, in relazione alla condanna inflittagli con la sentenza n. 5385/2013, emessa dal Tribunale di Palermo il 15 novembre 2013, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2014, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso con la stessa sentenza. La revoca era ricondotta all'osservazione che, in precedenza, il condannato aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale per una pena che, cumulata a quella inflitta con la sentenza citata del 15 novembre 2013, superava i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione degli artt. 163, 164, quarto comma e 168, ult. comma, cod. pen. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto limitarsi a revocare la conversione della pena. I1n base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). 2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non è stato applicato dal giudice dell'esecuzione, perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito, per la verifica di cui sopra, il fascicolo del giudizio di cognizione in esito al quale la sospensione condizionale della pena era stata concessa. Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato. Il presente provvedimento deve essere comunicato al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, 20 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]