CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 maggio 1990 avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 6 marzo 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Lelle le conclusioni della difesa del ricorrente, trasmesse a mezzo PEC, con le quali sono state ribadite quelle prospettate con il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala sono state congiuntamente applicate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] le misure cautelari del divieto di dimora nel territorio del Comune di Marsala ( poi sostituita con l'obbligo di dimora) e dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Tanto per averla ritenuta gravemente indiziata dei reati ex artt .73, comma 1 e 6, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 1) e 2) della relativa rubrica provvisoria, nonché per il capo 3, contestato ai sensi del comma 4 dell'art 73 citato, fatti ascritti alla stessa in concorso con altri soggetti. 2.Interposto riesame dall'indagata, con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Palermo ha qualificato diversamente i fatti contestati ai capi 1 e 2, ritenendo che gli stessi, unitariamente considerati, davano corpo all'ipotesi associativa di cui all'ad 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e non a singole ipotesi di reato sanzionate ai sensi dell'art 73 dello stesso decreto. In ragione di tanto, con riferimento a tali imputazioni, il Tribunale ha declinato la competenza del giudice della misura genetica in favore di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo alla luce degli artt. 51, comma 3 bis e 328 comma 1 bis cod. proc. pen., senza tuttavia confermare il titolo cautelare per la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria con riguardo alla partecipazione della Lungaro alla associazione riscontrata ( in sede di riesame). Di contro, in relazione al capo 3) della rubrica provvisoria, ferma la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Marsala, ha confermato la sola misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 3. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagata, contestando, sul piano della tenuta motivazionale, le valutazioni rese nel riscontrare l'ipotesi associativa in luogo dei reati indicati nell'imputazione provvisoria ai capi 1) e 2) della rubrica. In ragione di tanto, non sussistendo gli estremi della ritenuta associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata o in subordine la riqualificazione dei fatti in termini coerenti alla originaria contestazione cosi da confermare la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Marsala. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Giova premettere che con il ricorso non si contesta in alcun modo la decisione assunta dal Tribunale del riesame con riguardo alla imputazione di cui al capo 3) della rubrica, l'unica per la quale risulta attualmente applicata alla ricorrente una misura cautelare, avuto ri rdo al procedimento che occupa. 3. Piuttosto, con l'impugnazione, peraltro all'esito di un percorso argomentativo tutt'altro che immediatamente intellegibile, viene contestata la diversa qualificazione data dai giudici del riesame ai fatti considerati dai capi 1) e 2) Tanto con l'obiettivo di contrastare le ricadute che ne sono derivate in punto di competenza, non essendo stata emessa alcuna misura ai danni della Lungaro con riguardo a tali imputazioni (unificate e ricondotte all'ipotesi associativa di cui all'ad 74, d.P.R. n. 309 del 1990), neppure nei termini provvisori di cui agli artt 27 e 291, comma 2, del codice di rito. 4. Vi è, tuttavia, che la valutazione resa sulla competenza dal giudice del riesame, disgiunta, come nella specie, dalla applicazione (o dalla confermata applicazione) di una misura cautelare (seppur transitoria, in attesa della decisione del giudice competente), non è autonomamente impugnabile in cassazione, se non / da luogo ad una ipotesi di abnormità, qui neppure prospettata (si veda Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242, richiamata sul punto, da ultimo, da Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092 e da ultimo in motivazione dalla sentenza n. 34788 del 23/9/2020 di questa Sezione della Corte): il relativo provvedimento, infatti, non è definitivamente attributivo di competenza in capo al giudice in favore della quale la stessa risulta declinata, e vede, di contro, nell'eventuale conflitto di cui all'art. 28 del codice di rito, l'esclusivo rimedio definitorio, in siffatta fase, del possibile contrasto. 5. Da qui l'inammissibilità del ricorso, cui seguono le pronunzie di cui all'ad 616 cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in