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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 20694/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 9443-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente a domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 721/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/12/2015 R.G.N. 90/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Riformando la sentenza di primo grado, la corte d'appello di Torino annullava un avviso di addebito emesso dall'Inps e notificato da [OSCURATO:PERSONA] spa alla Fondazione ing. [OSCURATO:PERSONA].

Questa era committente di un appalto e, ai sensi dell'art.29, co.2, d.

Igs. n.276/03, era obbligata in solido con l'appaltatore a pagare i contributi previdenziali dovuti per i dipendenti dell'appaltatore.

Riteneva la corte che il termine biennale di decadenza previsto dall'art.29, co.2, d.

Igs. n.276/03 fosse applicasse anche alla pretesa dell'Inps.

Né detto termine poteva essere interrotto da un atto stragiudiziale, come aveva fatto l'istituto notificando il verbale ispettivo, trattandosi di termine decadenza e non di prescrizione.

Contro la sentenza, l'Inps, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, [OSCURATO:SOCIETA], ricorre per due motivi.

Il committente ha presentato controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] spa è rimasta intimata.

Parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art.29 d.

Igs. n.276/03.

Sostiene l'Inps che la decadenza biennale prevista dalla norma si applica all'azione del lavoratore, non anche alla pretesa dell'Inps relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il solo regime di prescrizione quinquennale.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l'Inps che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale di accertamento delle irregolarità contributive.

Il primo motivo è manifestamente fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo.

Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall'art.29, co.2, d.

Igs. n.276/03, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.

I. n.5/2012, convertito con modificazioni dalla

I. n.35/2012 - ossia, pacificamente, quello applicabile ratione temporis al caso di specie - si applica al solo lavoratore, e non anche all'Inps, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass.18004/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21).

Tale orientamento, da cui non v'è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalla difesa di parte resistente, valorizza il dato sistematico rappresentato dell'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto all'obbligazione retributiva.

La prima fa capo all'ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo).

Dal che l'incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all'art.29, co.2, d.

Igs. n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l'ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla corte d'appello di Torino in diversa composizione, che provvederà all'esame dei motivi di appello rimasti assorbiti, e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. p.q.m. la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 9443-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente a domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 721/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/12/2015 R.G.N. 90/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Riformando la sentenza di primo grado, la corte d'appello di Torino annullava un avviso di addebito emesso dall'Inps e notificato da [OSCURATO:PERSONA] spa alla Fondazione ing. [OSCURATO:PERSONA]. Questa era committente di un appalto e, ai sensi dell'art.29, co.2, d. Igs. n.276/03, era obbligata in solido con l'appaltatore a pagare i contributi previdenziali dovuti per i dipendenti dell'appaltatore. Riteneva la corte che il termine biennale di decadenza previsto dall'art.29, co.2, d. Igs. n.276/03 fosse applicasse anche alla pretesa dell'Inps. Né detto termine poteva essere interrotto da un atto stragiudiziale, come aveva fatto l'istituto notificando il verbale ispettivo, trattandosi di termine decadenza e non di prescrizione. Contro la sentenza, l'Inps, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, [OSCURATO:SOCIETA], ricorre per due motivi. Il committente ha presentato controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] spa è rimasta intimata. Parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art.29 d. Igs. n.276/03. Sostiene l'Inps che la decadenza biennale prevista dalla norma si applica all'azione del lavoratore, non anche alla pretesa dell'Inps relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il solo regime di prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l'Inps che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale di accertamento delle irregolarità contributive. Il primo motivo è manifestamente fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo. Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall'art.29, co.2, d. Igs. n.276/03, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d. I. n.5/2012, convertito con modificazioni dalla I. n.35/2012 - ossia, pacificamente, quello applicabile ratione temporis al caso di specie - si applica al solo lavoratore, e non anche all'Inps, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass.18004/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21). Tale orientamento, da cui non v'è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalla difesa di parte resistente, valorizza il dato sistematico rappresentato dell'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto all'obbligazione retributiva. La prima fa capo all'ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo). Dal che l'incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all'art.29, co.2, d. Igs. n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l'ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla corte d'appello di Torino in diversa composizione, che provvederà all'esame dei motivi di appello rimasti assorbiti, e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. p.q.m. la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ro