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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 febbraio 2020

Cassazione n. 37538/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 22 gennaio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di arresto e di euro cinquemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S., perché conduceva l'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] in stato di ebbrezza, per ingerimento di sostanze alcoliche, accertato tramite eti- lometro (1,74/1,81 g/l) — con l'aggravante di aver cagionato con detta condotta un sinistro stradale: nella specie, mentre percorreva la pubblica via, perdeva il control- lo del mezzo ed urtava altro mezzo regolarmente parcheggiato (in 3esi il 31 ottobre 2015).

La Corte territoriale ha rilevato che, con l'atto di appello, il Montanari aveva cen- surato esclusivamente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2- bis, C.d.S., sostenendo di non aver concorso a causare la collisione con altro veico- lo, in quanto quest'ultimo si trovava imprevedibilmente parcheggiato subito dopo una curva in maniera irregolare.

Ha poi precisato che, all'udienza del 21 febbraio 2020, in sede di conclusioni, la difesa aveva eccepito la nullità dell'alcoltest e del verbale di contestazione, perché privi della menzione dei preventivi dovuti accertamenti in ordine all'omologazione ed alla corretta funzionalità dell'etilometro.

Tale eccezione doveva ritenersi tardiva, in quanto costituente un nuovo motivo di impugnazione, formulato per la prima vol- ta all'udienza di discussione.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 379, commi 7 e 8, reg. att.

C.d.S..

Si deduce che l'etilometro non era stato sottoposto alla rituale omologazione e all'indispensabile calibratura in violazione dell'art. 379 cit..

Nel verbale redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona non figurava il tasso alcole- mico riscontrato nella doppia operazione e non era evidenziato alcunchè neanche in relazione al funzionamento, all'omologazione e alla calibratura dell'etilometro, risul- tando indicato solo negli scontrini gli incisi "autotest corretto" e "zero test corretto".

Nonostante l'onere spettante all'accusa di controllare il buon funzionamento dell'apparecchio e i controlli su di esso eseguiti, dai verbali emergeva l'assenza di tali informazioni. i

2.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S..Si rileva che la Corte di appello di Ancona è pervenuta ad una valutazione delle cause del sinistro contrastante con le risultanze dei documenti e con le deposizioni testimoniali. [OSCURATO:PERSONA], nel transitare in discesa lungo via Erbarella, dopo aver imboccato la curva andava ad urtare col veicolo parcheggiato alla sua destra in posizione neppu- re visibile e ciò escludeva ogni sua responsabilità nella causazione del sinistro.

Nella stessa sentenza di primo grado era evidenziato che l'auto del Montanari era andata a collidere contro un'altra autovettura, regolarmente parcheggiata sul lato destro della carreggiata, per cui la Corte di appello ha disatteso la reale dinamica del sini- stro.

Dopo l'incidente, il Montanari attendeva le forze dell'ordine per circa un'ora, non avendo nulla da temere perché consapevole di non essere responsabile.

Il sinistro, peraltro, si verificava di notte, in strada poco trafficata, senza nessuno all'interno dell'altra autovettura, a velocità moderata, senza porre in pericolo l'incolumità di nessuno.

Per effetto della mancata esclusione dell'aggravante dell'aver provocato un incidente, era stata preclusa la possibilità del Montanari di essere assegnato ai lavori di pubblica utilità ex art. 54 D. Lvo n. 274 del 2000.

2.3. Con memoria difensiva del 23 giugno del 2021 la difesa si è limitata a reite- rare la richiesta di accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità e manifestamente infondati.

4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di ap- pello, il Montanari aveva dedotto esclusivamente la non configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.S..

Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la tematica sul regolare funzionamento dell'etilometro era prospettata dal ricorrente tardivamente e, cioè, soltanto in sede di udienza di discussione dinanzi alla Corte territoriale.

La questione oggetto di doglianza, quindi, attiene ad una statuizione diversa da quella oggetto di impugnazione e non poteva essere prospettata nel prosieguo del giudizio di appello e, a maggior ragione, in sede di discussione (vedi, per riferimen- ti, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rosati, Rv. 280783).

5. In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provo- care pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada).

La nozione di "incidente stradale", per- tanto, è, pacificamente, quella di urto del veicolo contro un ostacolo o di sua fuoriu- scita dalla sede stradale, non essendo, invece, necessari i danni alle persone né alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, purché significativa, che sia potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734).

In linea coi suesposti principi di diritto operanti in materia, la Corte anconetana ha correttamente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., avendo rilevato, con motivazione immune da censure, che il Montanari aveva causato la collisione col veicolo parcheggiato a sini- stra sulla pubblica via, come emergeva dalle fotografie in atti, che dimostravano l'ampia conformazione della strada e l'ampia visibilità per chi proveniva dalla dire- zione dell'imputato.

Inoltre, la Corte territoriale ha osservato che, se fosse stato at- tento alla guida e coi riflessi pronti, il Montanari avrebbe potuto agevolmente evita- re l'autovettura, tanto vero che egli stesso non aveva mai prospettato elementi a proprio discarico nell'immediatezza del fatto o in occasione delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento.

Inoltre, nella sentenza impugnata si è precisato che, come confermato dal teste Camardo, nell'affrontare la curva, il Montanari aveva perso il controllo del veicolo, aveva derapato verso sinistra ed aveva urtato il veico- lo regolarmente parcheggiato con la parte anteriore sinistra della propria auto.

Il ricorrente non oppone che censure basate su una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, senza confrontarsi con l'esauriente e dettagliato apparato argomen- tativo sviluppato dalla Corte di merito.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

L P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 22 gennaio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di arresto e di euro cinquemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S., perché conduceva l'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] in stato di ebbrezza, per ingerimento di sostanze alcoliche, accertato tramite eti- lometro (1,74/1,81 g/l) — con l'aggravante di aver cagionato con detta condotta un sinistro stradale: nella specie, mentre percorreva la pubblica via, perdeva il control- lo del mezzo ed urtava altro mezzo regolarmente parcheggiato (in 3esi il 31 ottobre 2015). La Corte territoriale ha rilevato che, con l'atto di appello, il Montanari aveva cen- surato esclusivamente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2- bis, C.d.S., sostenendo di non aver concorso a causare la collisione con altro veico- lo, in quanto quest'ultimo si trovava imprevedibilmente parcheggiato subito dopo una curva in maniera irregolare. Ha poi precisato che, all'udienza del 21 febbraio 2020, in sede di conclusioni, la difesa aveva eccepito la nullità dell'alcoltest e del verbale di contestazione, perché privi della menzione dei preventivi dovuti accertamenti in ordine all'omologazione ed alla corretta funzionalità dell'etilometro. Tale eccezione doveva ritenersi tardiva, in quanto costituente un nuovo motivo di impugnazione, formulato per la prima vol- ta all'udienza di discussione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 379, commi 7 e 8, reg. att. C.d.S.. Si deduce che l'etilometro non era stato sottoposto alla rituale omologazione e all'indispensabile calibratura in violazione dell'art. 379 cit.. Nel verbale redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona non figurava il tasso alcole- mico riscontrato nella doppia operazione e non era evidenziato alcunchè neanche in relazione al funzionamento, all'omologazione e alla calibratura dell'etilometro, risul- tando indicato solo negli scontrini gli incisi "autotest corretto" e "zero test corretto". Nonostante l'onere spettante all'accusa di controllare il buon funzionamento dell'apparecchio e i controlli su di esso eseguiti, dai verbali emergeva l'assenza di tali informazioni. i 2.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S..Si rileva che la Corte di appello di Ancona è pervenuta ad una valutazione delle cause del sinistro contrastante con le risultanze dei documenti e con le deposizioni testimoniali. [OSCURATO:PERSONA], nel transitare in discesa lungo via Erbarella, dopo aver imboccato la curva andava ad urtare col veicolo parcheggiato alla sua destra in posizione neppu- re visibile e ciò escludeva ogni sua responsabilità nella causazione del sinistro. Nella stessa sentenza di primo grado era evidenziato che l'auto del Montanari era andata a collidere contro un'altra autovettura, regolarmente parcheggiata sul lato destro della carreggiata, per cui la Corte di appello ha disatteso la reale dinamica del sini- stro. Dopo l'incidente, il Montanari attendeva le forze dell'ordine per circa un'ora, non avendo nulla da temere perché consapevole di non essere responsabile. Il sinistro, peraltro, si verificava di notte, in strada poco trafficata, senza nessuno all'interno dell'altra autovettura, a velocità moderata, senza porre in pericolo l'incolumità di nessuno. Per effetto della mancata esclusione dell'aggravante dell'aver provocato un incidente, era stata preclusa la possibilità del Montanari di essere assegnato ai lavori di pubblica utilità ex art. 54 D. Lvo n. 274 del 2000. 2.3. Con memoria difensiva del 23 giugno del 2021 la difesa si è limitata a reite- rare la richiesta di accoglimento del primo motivo di ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità e manifestamente infondati. 4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di ap- pello, il Montanari aveva dedotto esclusivamente la non configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.S.. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la tematica sul regolare funzionamento dell'etilometro era prospettata dal ricorrente tardivamente e, cioè, soltanto in sede di udienza di discussione dinanzi alla Corte territoriale. La questione oggetto di doglianza, quindi, attiene ad una statuizione diversa da quella oggetto di impugnazione e non poteva essere prospettata nel prosieguo del giudizio di appello e, a maggior ragione, in sede di discussione (vedi, per riferimen- ti, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rosati, Rv. 280783). 5. In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provo- care pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada). La nozione di "incidente stradale", per- tanto, è, pacificamente, quella di urto del veicolo contro un ostacolo o di sua fuoriu- scita dalla sede stradale, non essendo, invece, necessari i danni alle persone né alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, purché significativa, che sia potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734). In linea coi suesposti principi di diritto operanti in materia, la Corte anconetana ha correttamente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., avendo rilevato, con motivazione immune da censure, che il Montanari aveva causato la collisione col veicolo parcheggiato a sini- stra sulla pubblica via, come emergeva dalle fotografie in atti, che dimostravano l'ampia conformazione della strada e l'ampia visibilità per chi proveniva dalla dire- zione dell'imputato. Inoltre, la Corte territoriale ha osservato che, se fosse stato at- tento alla guida e coi riflessi pronti, il Montanari avrebbe potuto agevolmente evita- re l'autovettura, tanto vero che egli stesso non aveva mai prospettato elementi a proprio discarico nell'immediatezza del fatto o in occasione delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento. Inoltre, nella sentenza impugnata si è precisato che, come confermato dal teste Camardo, nell'affrontare la curva, il Montanari aveva perso il controllo del veicolo, aveva derapato verso sinistra ed aveva urtato il veico- lo regolarmente parcheggiato con la parte anteriore sinistra della propria auto. Il ricorrente non oppone che censure basate su una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, senza confrontarsi con l'esauriente e dettagliato apparato argomen- tativo sviluppato dalla Corte di merito. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 luglio
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