Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27133/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, trattandosi di una pistola giocattolo, è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 10179 del 17/01/2013 Rv. 25465); Considerato che il terzo motivo di ricorso è inedito, perché non risulta proposto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglier este ore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, trattandosi di una pistola giocattolo, è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 10179 del 17/01/2013 Rv. 25465); Considerato che il terzo motivo di ricorso è inedito, perché non risulta proposto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglier este ore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27133/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris