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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 51421/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di TRIESTEnel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di TRIESTElette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; letta altresì la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, difensore d'ufficio dell'imputato, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1°/6/2022 ai sensi dell'art. 444 cod proc. pen., il giudice monocratico del Tribunale di Trieste ha ratificato l'accordo tra l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed il Pubblico ministero, applicando al Fratnik la pena di un mese di arresto e C 500 di ammenda - sospesa alle condizioni di legge - per il reato ex art. 4 L. n. 110 del 1975, per avere portato fuori dall'abitazione un machete della lunghezza complessiva di cm

42. Fatto accertato a Trieste il 27/4/2020.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Pubblico ministero, deducendo violazione di legge per illegalità della pena applicata, ritenendo erroneo il calcolo effettuato dal giudice secondo le seguenti scansioni: pena base = tre mesi di arresto ed C 1500 di ammenda; riduzione per le circostanze attenuanti generiche = due mesi ed C 1000; riduzione per il rito speciale = un mese di arresto ed C 500 di ammenda.

Invero, la pena base risulta inferiore al minimo edittale previsto per il reato in contestazione, che è pari a mesi sei di arresto; inoltre, la riduzione per il rito speciale in questione non è della metà, bensì di un terzo della pena.

Si chiede perciò l'annullamento senza rinvio della sentenza, citando pronunce di legittimità che hanno affermato che l'illegalità della pena rende invalido l'accordo inter partes, benché ratificato dal giudice, determinando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito, né potendo farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Invero, è consolidato l'orientamento nomofilattico per cui la determi- nazione contra legem della pena - consistente, nella specie, nell'avere indicato come pena base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato ex art. 4 L. n. 110 del 1975 - concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito.

3.2. Peraltro, non si potrebbe ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto «In tema di sentenza di patteggiannento, il procedimento di correzione di cui all'art. 130, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 49, della legge 23 giugno 2017, n. 103), trova applicazione solo nel caso in cui le discrasie tra la pena irrogata e quella di cui all'accordo tra le parti siano il frutto di errori materiali, dovendosi escludere, invece, nel caso di mancata correlazione tra richiesta e sentenza o di illegalità della pena» (Sez. 6, Ordinanza n. 21891 del 08/07/2020, D., Rv. 279559).3.3.

Ne deriva che, non potendosi fare luogo alla procedura di rettifica- zione di cui all'art. 619 comma secondo, cod. proc. pen., tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio e con mera trasmissione degli atti al giudice a quo per il corso ulteriore, nel quale le parti potranno eventualmente proporre una nuova richiesta di applicazione della pena in misura legale, ovvero, in mancanza, il giudizio proseguirà nelle forme ordinarie (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Pg c/Perdicaro, Rv. 277382; Sez. 1, n. 16766 del 07/04/2010, Pg in proc.

Ndiaye, Rv. 246930; Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 2007, Pg in proc.

Braidich, Rv. 236033)

4. In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Trieste per il prosieguo del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Triest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di TRIESTEnel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di TRIESTElette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; letta altresì la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, difensore d'ufficio dell'imputato, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1°/6/2022 ai sensi dell'art. 444 cod proc. pen., il giudice monocratico del Tribunale di Trieste ha ratificato l'accordo tra l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed il Pubblico ministero, applicando al Fratnik la pena di un mese di arresto e C 500 di ammenda - sospesa alle condizioni di legge - per il reato ex art. 4 L. n. 110 del 1975, per avere portato fuori dall'abitazione un machete della lunghezza complessiva di cm 42. Fatto accertato a Trieste il 27/4/2020. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Pubblico ministero, deducendo violazione di legge per illegalità della pena applicata, ritenendo erroneo il calcolo effettuato dal giudice secondo le seguenti scansioni: pena base = tre mesi di arresto ed C 1500 di ammenda; riduzione per le circostanze attenuanti generiche = due mesi ed C 1000; riduzione per il rito speciale = un mese di arresto ed C 500 di ammenda. Invero, la pena base risulta inferiore al minimo edittale previsto per il reato in contestazione, che è pari a mesi sei di arresto; inoltre, la riduzione per il rito speciale in questione non è della metà, bensì di un terzo della pena. Si chiede perciò l'annullamento senza rinvio della sentenza, citando pronunce di legittimità che hanno affermato che l'illegalità della pena rende invalido l'accordo inter partes, benché ratificato dal giudice, determinando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito, né potendo farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Invero, è consolidato l'orientamento nomofilattico per cui la determi- nazione contra legem della pena - consistente, nella specie, nell'avere indicato come pena base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato ex art. 4 L. n. 110 del 1975 - concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito. 3.2. Peraltro, non si potrebbe ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto «In tema di sentenza di patteggiannento, il procedimento di correzione di cui all'art. 130, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 49, della legge 23 giugno 2017, n. 103), trova applicazione solo nel caso in cui le discrasie tra la pena irrogata e quella di cui all'accordo tra le parti siano il frutto di errori materiali, dovendosi escludere, invece, nel caso di mancata correlazione tra richiesta e sentenza o di illegalità della pena» (Sez. 6, Ordinanza n. 21891 del 08/07/2020, D., Rv. 279559).3.3. Ne deriva che, non potendosi fare luogo alla procedura di rettifica- zione di cui all'art. 619 comma secondo, cod. proc. pen., tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio e con mera trasmissione degli atti al giudice a quo per il corso ulteriore, nel quale le parti potranno eventualmente proporre una nuova richiesta di applicazione della pena in misura legale, ovvero, in mancanza, il giudizio proseguirà nelle forme ordinarie (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Pg c/Perdicaro, Rv. 277382; Sez. 1, n. 16766 del 07/04/2010, Pg in proc. Ndiaye, Rv. 246930; Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 2007, Pg in proc. Braidich, Rv. 236033) 4. In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Trieste per il prosieguo del procedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Triest
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