CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14766/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in personadell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoElisa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Musarra ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] 162/2021 [OSCURATO:PERSONA]/RM, in persona dellegale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Perica ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso ORDINANZA COLLEGIALE emessa dal Tribunale di Roma nelprocedimento iscritto al n. 1835 dell’anno 2024 del R.G., in data 22novembre 2024 (n. cronol. 39400/2024);Numero registro generale 3089/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14766/2026Data pubblicazione 18/05/2026Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida perognuna in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]