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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22737/2026

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el controricorrente per lacorrezione di errore materiale nel procedimento n. 1824/2025 tra le parti:AGENZIA DELLE ENTRATE- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Melissano, via L. da Vinci n. 44, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-controricorrente-relativamente al decreto della Corte Suprema di Cassazione n. racc. gen.29538/2025, pubblicato il 07/11/2025, emesso nel giudizio iscritto al n.1824/2025 R.G.;vista l’istanza di correzione di errore materiale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal Consigliere relatoreNumero registro generale 22644/2025Numero sezionale 4421/2026Numero di raccolta generale 22737/2026Data pubblicazione 06/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con decreto del 28/10/2025, pubblicato il 07/11/2025, questa Corte hadichiarato estinto il giudizio di cassazione iscritto al n. 1824/2025 R.G., promossodall’Agenzia delle Entrate contro [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 380-bis, secondocomma, 391 e 391, secondo comma, c.p.c., condannando la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettarionella misura del 12,5%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed esborsi per Euro 200,00.2.

Con istanza del 10/11/2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dellaparte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la rettifica del suddetto decreto,deducendo che nel controricorso era stata formulata richiesta di distrazione dellespese in suo favore quale procuratore antistatario e che tale statuizione era stataomessa nel dispositivo.3.

L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, ritualmenteformulata dalla parte controricorrente, integra errore materiale emendabile conil procedimento di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c.

Deve pertanto disporsi lacorrezione del decreto nei termini indicati in dispositivo, fermo restando l’importogià liquidato per spese.

P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo del decreto di estinzione di questa Cortedel 28/10/2025, pubblicato il 07/11/2025, emesso nel giudizio iscritto al n.1824/2025 R.G., sia corretto nei seguenti termini: laddove si legge «Condannala parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltreal rimborso forfettario nel 12,5% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute edesborsi per Euro 200,00», deve leggersi «Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborsoforfettario nella misura del 12,5%, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed esborsi per Euro200,00, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario».Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2026.Numero registro generale 22644/2025Numero sezionale 4421/2026Numero di raccolta generale 22737/2026Data pubblicazione 06/07/2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el controricorrente per lacorrezione di errore materiale nel procedimento n. 1824/2025 tra le parti:AGENZIA DELLE ENTRATE- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Melissano, via L. da Vinci n. 44, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-controricorrente-relativamente al decreto della Corte Suprema di Cassazione n. racc. gen.29538/2025, pubblicato il 07/11/2025, emesso nel giudizio iscritto al n.1824/2025 R.G.;vista l’istanza di correzione di errore materiale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal Consigliere relatoreNumero registro generale 22644/2025Numero sezionale 4421/2026Numero di raccolta generale 22737/2026Data pubblicazione 06/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con decreto del 28/10/2025, pubblicato il 07/11/2025, questa Corte hadichiarato estinto il giudizio di cassazione iscritto al n. 1824/2025 R.G., promossodall’Agenzia delle Entrate contro [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 380-bis, secondocomma, 391 e 391, secondo comma, c.p.c., condannando la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettarionella misura del 12,5%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed esborsi per Euro 200,00.2. Con istanza del 10/11/2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dellaparte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la rettifica del suddetto decreto,deducendo che nel controricorso era stata formulata richiesta di distrazione dellespese in suo favore quale procuratore antistatario e che tale statuizione era stataomessa nel dispositivo.3. L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, ritualmenteformulata dalla parte controricorrente, integra errore materiale emendabile conil procedimento di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Deve pertanto disporsi lacorrezione del decreto nei termini indicati in dispositivo, fermo restando l’importogià liquidato per spese. P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo del decreto di estinzione di questa Cortedel 28/10/2025, pubblicato il 07/11/2025, emesso nel giudizio iscritto al n.1824/2025 R.G., sia corretto nei seguenti termini: laddove si legge «Condannala parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltreal rimborso forfettario nel 12,5% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute edesborsi per Euro 200,00», deve leggersi «Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborsoforfettario nella misura del 12,5%, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed esborsi per Euro200,00, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario».Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2026.Numero registro generale 22644/2025Numero sezionale 4421/2026Numero di raccolta generale 22737/2026Data pubblicazione 06/07/2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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