Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:850
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0374 ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 20 ottobre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento di irregolarità – Articolo 4 – Adozione di misure amministrative – Articolo 3, paragrafo 1 – Termine di prescrizione delle azioni giudiziarie – Scadenza – Invocabilità nell’ambito del procedimento di recupero forzoso – Articolo 3, paragrafo 2 – Termine per l’esecuzione – Applicabilità – Dies a quo – Interruzione e sospensione» Nella causa C‑374/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 12 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2021, nel procedimento Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) contro

[OSCURATO:PERSONA],

CD, EF, con l’intervento di: Biocentro – Produção de [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Nona Sezione), composta da J.-C.

Bonichot (relatore), facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, e all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ( GU L 312, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) [Istituto per il finanziamento dell’agricoltura e della pesca IP (IFAP), Portogallo] e AB, CD, nonché EF, amministratori della società Biocentro – Produção de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «Biocentro»), relativamente al recupero forzoso, mediante esecuzione fiscale, di un aiuto concesso a detta società nell’ambito di un progetto di sostegno alla silvicoltura.

Contesto normativo Regolamento di procedura della Corte 3 L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte dispone quanto segue: «Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene: a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni; b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia; c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

Regolamento n. 2988/95 4 Il terzo e il quarto considerando del regolamento n. 2988/95 enunciano quanto segue: «(...) occorre (…) combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari delle Comunità; (...) l’efficacia di tale lotta contro gli atti lesivi degli interessi finanziari delle Comunità richiede la predisposizione di un contesto giuridico comune a tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie». 5 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento: «1.

Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita». 6 L’articolo 3 del suddetto regolamento, contenuto nel titolo I di quest’ultimo, relativo ai «[p]rincipi generali», è così formulato: «1.

Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo

1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità.

Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.

La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità.

Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.

Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.

2. Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. I casi di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2». 7 Il titolo II del medesimo regolamento comprende norme sulle «[m]isure e [sulle] sanzioni amministrative», in particolare al suo articolo 4, il quale prevede quanto segue: «1.

Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto: (...)

2. L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria. (...)

4. Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 L’11 febbraio 2005 e il 4 marzo 2005, l’IFAP ha versato alla Biocentro, in forza di un contratto per l’assegnazione di aiuti, concluso il 3 novembre 2004, importi pari, rispettivamente, a EUR 31930,78 e a EUR 21537,95.

Secondo il giudice del rinvio, tali aiuti rientrerebbero nell’ambito di una misura di politica agricola comune e sarebbero soggetti al regolamento n. 2988/95. 9 Il 13 gennaio 2010, l’IFAP ha invitato la Biocentro a pronunciarsi sulla risoluzione del contratto. 10 Il 1 o luglio 2010, l’IFAP ha comunicato a tale società la decisione definitiva di recedere unilateralmente da detto contratto.

Poiché tale decisione non è stata contestata in via contenziosa entro il termine previsto, l’IFAP ha posto fine al procedimento amministrativo ai sensi del Código de [OSCURATO:PERSONA] (codice del processo amministrativo) ed è divenuto creditore della Biocentro. 11 Il 3 settembre 2012, l’IFAP ha emesso un «certificato di debito» nei confronti di detta società e, il 27 settembre 2012, l’Ufficio tributario ha avviato contro di essa un procedimento di esecuzione fiscale per il recupero dei crediti. 12 L’avvio del procedimento di esecuzione fiscale è stato notificato alla Biocentro il 9 ottobre 2012. 13 Il 20 settembre 2016 è stato notificato ai resistenti nel procedimento principale, ossia AB, CD ed EF, amministratori della Biocentro, un progetto di decisione di rifarsi nei loro confronti.

Il 12 dicembre 2016 tale progetto è stato approvato dall’Ufficio tributario con diverse decisioni notificate ai resistenti nel procedimento principale. 14 Questi ultimi hanno proposto opposizione avverso il procedimento di esecuzione fiscale, che è stata accolta con sentenza del 31 marzo 2020 del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Leiria (Tribunale amministrativo e tributario di Leiria, Portogallo). 15 Tale giudice ha ritenuto che il debito oggetto del procedimento di esecuzione fiscale fosse prescritto e che, di conseguenza, tale procedimento dovesse concludersi.

Dalla sua sentenza risulta che il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie, che è di quattro anni, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, aveva iniziato a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento dell’aiuto agricolo, ossia il 4 marzo 2005 e che, di conseguenza, tale termine era già scaduto nel 2010. 16 Dinanzi al giudice del rinvio, l’IFAP sostiene, in particolare, che, al momento dell’avvio del procedimento di esecuzione fiscale, il procedimento amministrativo sfociato nella risoluzione del contratto di cui al punto 8 della presente ordinanza era già concluso e che, pertanto, non sarebbe più possibile rimettere in discussione la legittimità di tale decisione. 17 Tale giudice conferma che, secondo la sua giurisprudenza costante, nella fase dell’opposizione proposta contro il procedimento di esecuzione fiscale, la legittimità del debito non può più essere esaminata.

Esso si chiede, tuttavia, se tale approccio sia conforme al diritto dell’Unione. 18 In caso affermativo, esso chiede se sia conforme a tale diritto, da un lato, che il termine di prescrizione di un debito sia interrotto dalla notifica dell’estensione del procedimento di esecuzione fiscale ai responsabili in subordine e, dall’altro, che tale termine possa essere sospeso fino all’adozione di una decisione definitiva o fino alla pronuncia di una sentenza che ponga fine all’opposizione proposta da tali responsabili in subordine. 19 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [n. 2988/95] osti a una normativa nazionale secondo la quale la prescrizione non può essere applicata alla scadenza del termine di quattro o di otto anni nell’ambito di un procedimento giudiziario di recupero forzoso avviato, per il motivo che l’esame di tale questione è consentito solo nell’ambito di un’azione con cui si contesta l’atto che impone la restituzione degli importi indebitamente percepiti a seguito della constatazione di un’irregolarità. 2) In caso di risposta negativa [alla prima] questione, se il termine di tre anni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 debba essere considerato un termine di decadenza del debito derivante dall’adozione dall’atto che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti in caso di irregolarità nel finanziamento.

E se esso debba essere calcolato a decorrere dalla data in cui detto atto è stato adottato. 3) In caso di risposta negativa [alla seconda] questione, si chiede inoltre se l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 osti a una normativa nazionale da cui risulti che il termine di prescrizione del debito è interrotto quando, dopo la prosecuzione del procedimento esecutivo avviato nei confronti dei responsabili in subordine della società beneficiaria, a questi ultimi venga notificato un atto di citazione, e che detto termine rimane sospeso fintantoché non vi sia una decisione definitiva o passata in giudicato che statuisca in merito all’opposizione dagli stessi proposta».

Sulle questioni pregiudiziali 20 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata quando, in particolare, la risposta a tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura medesimo, quando una domanda pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 21 Occorre applicare tali disposizioni nella presente causa.

Sulla prima questione 22 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini dell’impugnazione di una decisione di recupero di somme indebitamente versate, adottata dopo la scadenza del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie oggetto di tale disposizione, il suo destinatario sia tenuto, a pena di decadenza, a far valere l’irregolarità di tale decisione entro un determinato termine dinanzi al tribunale amministrativo competente e non possa più opporsi all’esecuzione di detta decisione invocando la medesima irregolarità nell’ambito del procedimento giudiziario di recupero forzoso, avviato nei suoi confronti. 23 Occorre anzitutto rilevare che la Corte ha già risposto a tale questione nella sentenza del 7 aprile 2022, IFAP ( C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 ). 24 Dal punto 52 di tale sentenza risulta che il regolamento n. 2988/95 non determina né i mezzi di ricorso disponibili per impugnare le decisioni che impongono misure e sanzioni amministrative né gli organi giurisdizionali competenti a conoscerne e neppure prevede un termine di decadenza o di prescrizione alla scadenza del quale tali decisioni, se non impugnate dinanzi al giudice competente, diventano definitive. 25 In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, purché tali modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 53 ). 26 Per quanto riguarda il principio di equivalenza, dalla sentenza del 7 aprile 2022, IFAP ( C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 54 ), risulta che, fatte salve le verifiche che incombevano al giudice che ha adito la Corte in via pregiudiziale nelle cause che hanno dato luogo a tale sentenza, una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 58, paragrafo 1, del Código do Processo nos [OSCURATO:PERSONA] (codice del processo amministrativo), che prevede un termine di tre mesi al fine di impugnare una decisione amministrativa, quale la decisione di recupero contestata in via incidentale nel procedimento principale, non è contraria a detto principio. 27 Per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha ripetutamente affermato che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza soddisfa, di regola, l’esigenza di effettività nei limiti in cui essa costituisce un’applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto.

Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, anche se, per definizione, lo spirare di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell’azione esperita (sentenze del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 55 ). 28 Spetta tuttavia agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare, per le normative nazionali che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, termini in funzione, segnatamente, della rilevanza che le decisioni da adottare rivestono per gli interessati, della complessità dei procedimenti e della legislazione da applicare, del numero di soggetti che possono essere coinvolti e degli altri interessi pubblici o privati che devono essere presi in considerazione.

Nel rispetto di tale condizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano liberi di prevedere termini più o meno lunghi (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 56 ). 29 A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che non sembrano essere contrarie al principio di effettività alcune disposizioni nazionali, quali l’articolo 58, paragrafo 1, e l’articolo 59, paragrafo 2, del codice del processo amministrativo, che prevedono che il destinatario di una decisione amministrativa, quale la decisione di recupero contestata in via incidentale nel procedimento principale, disponga, a pena di decadenza, di un termine di tre mesi dalla notifica di tale decisione per impugnarla (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 57 ). 30 Infatti, un simile termine è ragionevole qualora consenta all’interessato di valutare se sussistano motivi per impugnare la decisione che lo riguarda e, eventualmente, di preparare il ricorso avverso quest’ultima.

Inoltre, il dies a quo della notifica dell’atto assicura che l’interessato non si trovi nella situazione in cui tale termine sia scaduto senza che esso non abbia neppure avuto conoscenza della sua adozione (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 58 ). 31 Per di più, per quanto riguarda i mezzi di ricorso che consentono di impugnare decisioni amministrative come la decisione di recupero contestata in via incidentale nel procedimento principale, occorre constatare che, in via di principio, un obbligo di rivolgersi all’organo giurisdizionale amministrativo competente, come quello previsto all’articolo 163, paragrafo 3, del codice del processo amministrativo, non è contrario ai principi di equivalenza e di effettività, ma costituisce il legittimo esercizio dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

In particolare, siffatto obbligo non può, di per sé, rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 59 ). 32 Ciò non toglie che il principio della certezza del diritto abbia come corollario il principio della tutela del legittimo affidamento e richieda, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (sentenze del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 60 ). 33 A tal riguardo, dalla sentenza del 7 aprile 2022, IFAP ( C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 61 ), risulta che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice che ha adito la Corte in via pregiudiziale nelle cause che hanno dato luogo a tale sentenza, non risulta, in particolare, che le disposizioni del diritto portoghese, richiamate ai punti 26, 29 e 31 della presente ordinanza, non consentano ai soggetti interessati, destinatari di una decisione amministrativa, di determinare con precisione l’organo giurisdizionale competente a conoscere dei ricorsi avverso tale decisione. 34 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini dell’impugnazione di una decisione di recupero di somme indebitamente versate, adottata dopo la scadenza del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie oggetto di tale disposizione, il suo destinatario è tenuto, a pena di decadenza, a far valere l’irregolarità di tale decisione entro un determinato termine dinanzi al tribunale amministrativo competente, non potendosi più opporre all’esecuzione di detta decisione invocando la medesima irregolarità nell’ambito del procedimento giudiziario di recupero forzoso, avviato nei suoi confronti.

Sulla prima parte della seconda questione 35 Con la prima parte della sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che la scadenza del termine da esso stabilito comporti la prescrizione del debito oggetto di una decisione di recupero. 36 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95, il termine di esecuzione di una decisione che irroga una «sanzione amministrativa» è di tre anni. 37 Tuttavia, come dichiarato dalla Corte, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 riguarda sia le sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, sia le misure amministrative, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, che possono essere adottate ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 83 ). 38 Pertanto, l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 si applica all’esecuzione di una decisione nazionale, come quella impugnata, in via incidentale, nel procedimento principale, che non irroga una sanzione, ma impone una misura amministrativa, ossia il recupero degli aiuti indebitamente percepiti. 39 Per quanto riguarda la prima parte della seconda questione, occorre rilevare che il giudice del rinvio interroga la Corte circa la natura del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95.

In tal modo, esso tenta di determinare se le parti convenute nel procedimento principale, nella loro qualità di responsabili in subordine della società debitrice, ossia la Biocentro, possano opporsi all’esecuzione forzata della decisione di recupero di cui sono destinatarie. 40 Ciò detto, occorre ricordare, come si evince dall’esame dell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95, che quest’ultimo prevede che il termine di esecuzione delle decisioni che irroga una misura o una sanzione amministrativa sia di tre anni.

Ne consegue che, fatta salva la facoltà che gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2, primo comma, di tale articolo, siffatte decisioni non possono più essere eseguite (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 85 ). 41 Per quanto riguarda in particolare una decisione che include una misura amministrativa che impone al suo destinatario di restituire una somma indebitamente percepita, la scadenza di tale termine ha come conseguenza che la somma di cui trattasi non può più essere recuperata mediante esecuzione forzata.

Se del caso, il destinatario di tale decisione può quindi opporsi ai procedimenti di esecuzione (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 86 ). 42 A tal riguardo, la Corte ha statuito che l’eventuale assenza di un motivo di opposizione nella normativa di uno Stato membro in una simile ipotesi non può impedire al destinatario di una decisione di recupero delle somme indebitamente percepite di far valere la scadenza del termine di esecuzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 o, se del caso, di un termine di esecuzione prolungato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, al fine di opporsi al recupero forzato di tali somme (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punti 87 e 91 ). 43 Le stesse considerazioni si applicano anche ai responsabili in subordine dell’ente debitore ai quali è stato esteso il procedimento di esecuzione fiscale avviato nei confronti di quest’ultimo. 44 Stanti tali circostanze, al fine di rispondere utilmente al giudice del rinvio sulla questione di stabilire se, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95, tali responsabili in subordine possano opporsi all’esecuzione forzata di una decisione di recupero delle somme indebitamente percepite, emessa nei confronti dell’ente debitore, non è necessario determinare se la scadenza di detto termine comporti anche la prescrizione del debito oggetto di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 92 ). 45 Alla luce di tutto quanto esposto, occorre rispondere alla prima parte della seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che i responsabili in subordine dell’ente debitore destinatario di una decisione di recupero delle somme indebitamente percepite, ai quali è stato esteso il procedimento di esecuzione fiscale, devono poter far valere la scadenza del termine di esecuzione previsto all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento o, se del caso, di un termine di esecuzione prorogato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento, al fine di opporsi al recupero forzoso di tali somme.

Sulla seconda parte della seconda questione 46 Con la seconda parte della seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che, trattandosi dell’esecuzione di una decisione che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti, il termine di esecuzione che esso stabilisce inizi a decorrere a partire dall’adozione di tale decisione. 47 Per quanto riguarda il dies a quo del termine previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, dall’esame dell’ambito di applicazione del primo comma di tale disposizione e dalla sua formulazione emerge che tale termine decorre dal giorno in cui la decisione che impone una misura o una sanzione amministrativa diventa definitiva (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 95 ). 48 Tale disposizione non lascia alcun margine discrezionale agli [OSCURATO:PERSONA] membri e si oppone, dunque, a una normativa nazionale che preveda che il termine di esecuzione inizi a decorrere dall’adozione stessa di una decisione che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti prima che essa divenga definitiva (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 98 ). 49 Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 non comporta alcun rinvio al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Pertanto, rispetto alle esigenze tanto di applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza, tale disposizione deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme nell’intera Unione (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punti 101 e 102 ). 50 Al riguardo, la Corte ha statuito che, benché i termini dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 non siano univoci, il riferimento in tale disposizione a una decisione che diventa definitiva depone a favore di un’interpretazione secondo la quale detta disposizione riguarda l’ultima decisione emessa nell’ambito di un procedimento amministrativo che rende definitivo e quindi inattaccabile l’obbligo di rimborsare le somme indebitamente percepite o l’imposizione di una sanzione amministrativa (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 103 ). 51 Si deve quindi ritenere che l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 si riferisca a una decisione che diventa definitiva o alla scadenza dei termini di ricorso ragionevoli previsti dal diritto nazionale o all’esaurimento dei mezzi di ricorso (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 104 ). 52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda parte della seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, trattandosi dell’esecuzione di una decisione che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti, il termine di esecuzione da esso stabilito inizia a decorrere dal giorno in cui tale decisione diventa definitiva, vale a dire dal giorno della scadenza dei termini di ricorso o dell’esaurimento dei mezzi di ricorso.

Sulla terza questione 53 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale, da un lato, il termine di prescrizione di un debito è interrotto quando l’estensione del procedimento di esecuzione fiscale è notificata ai responsabili in subordine della società debitrice e, dall’altro lato, tale termine è sospeso fintantoché non vi sia una decisione definitiva o una sentenza che ponga fine all’opposizione proposta da tali responsabili in subordine. 54 Occorre rammentare che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 dispone che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri disciplinare, mediante il loro diritto nazionale, i casi di interruzione e di sospensione del termine di esecuzione previsto dal primo comma di tale paragrafo. 55 Orbene, la decisione di rinvio non compromette le disposizioni del diritto nazionale che disciplinano i casi di interruzione e di sospensione dei procedimenti di esecuzione, come quello avviato nell’ambito del procedimento principale. 56 A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte non può statuire su una questione pregiudiziale qualora essa non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (ordinanza del 1o ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑89/20 , EU:C:2020:771 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 57 Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, indicati in maniera esplicita all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑214/20 , EU:C:2021:909 , punto 28 ). 58 In particolare, ai sensi dell’articolo 94, lettera b), di tale regolamento, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia. 59 Vero è che la Corte si è già pronunciata sulla questione di stabilire se l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione del diritto portoghese in forza della quale il termine di esecuzione previsto al primo comma di tale paragrafo è interrotto dalla citazione per il recupero forzoso del debito, oggetto di una decisione di recupero (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 110 ). 60 Essa ha dichiarato al riguardo che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri conservino un ampio potere discrezionale nella determinazione dei casi di interruzione e di sospensione del termine di esecuzione previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, essi devono tuttavia rispettare i principi di effettività e di equivalenza, nonché i principi di proporzionalità e di certezza del diritto (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punti da 113 a 115 ). 61 Alla luce di tali principi, la Corte ha constatato che, fatte salve le verifiche che spettavano al giudice del rinvio effettuare nei procedimenti principali che hanno dato luogo alla sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, ( C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 ), che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 doveva essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in base alla quale il termine di esecuzione previsto dal primo comma di tale paragrafo è interrotto dalla citazione per il recupero forzoso del debito, oggetto di una decisione di recupero (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punti da 117 a 120 ). 62 Tuttavia, nel caso di specie, la questione sollevata non riguarda l’interruzione del termine di esecuzione nei confronti dell’ente cui è stata indirizzata una decisione di recupero, ma verte su una fattispecie distinta, vale a dire l’interruzione di tale termine nei confronti dei responsabili in subordine dell’ente debitore, ai quali è stato esteso il procedimento di esecuzione fiscale. 63 Orbene, in assenza di qualsiasi informazione quanto alle disposizioni del diritto nazionale applicabili e, in particolare, alle modalità di estensione dei procedimenti di esecuzione e di interruzione dei termini in tale fattispecie, la Corte non può fornire una risposta utile al giudice del rinvio. 64 Questa stessa constatazione si impone per quanto riguarda le domande del giudice del rinvio vertenti sulla sospensione del termine di esecuzione. 65 Da un lato, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna informazione in merito alla normativa nazionale applicabile, cosicché la Corte non può rispondere alla questione di stabilire se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a tale normativa. 66 Per di più, dalla sentenza del 7 aprile 2022, IFAP ( C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 108 ), emerge che, interrogato sulle modalità di sospensione del termine di esecuzione previste dal diritto portoghese in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, il giudice che ha adito la Corte in via pregiudiziale nelle cause che hanno dato luogo a tale sentenza ha dichiarato che «dal diritto civile, applicabile nel caso di specie, emerge che non esistono motivi di sospensione di tale termine». 67 Dall’altro lato, la domanda di pronuncia pregiudiziale non permette di determinare se, nel caso di specie, il termine di esecuzione eventualmente previsto dal diritto nazionale sia stato effettivamente sospeso.

Pertanto, la Corte non è in grado di verificare se tale parte della questione sollevata presenti un nesso con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale o se abbia solo un carattere puramente ipotetico. 68 Orbene, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, una domanda di pronuncia pregiudiziale si giustifica non con la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì con la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑102/21 e C‑103/21 , EU:C:2022:272 , punto 57 ). 69 Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la terza questione deve essere considerata manifestamente irricevibile. 70 Occorre tuttavia ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale fornendo alla Corte tutti gli elementi che consentano a quest’ultima di pronunciarsi (v., in tal senso, ordinanze dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17 , EU:C:2019:700 , punto 41 e giurisprudenza citata).

Sulle spese 71 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: 1) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che: fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini dell’impugnazione di una decisione di recupero di somme indebitamente versate, adottata dopo la scadenza del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie oggetto di tale disposizione, il suo destinatario è tenuto, a pena di decadenza, a far valere l’irregolarità di tale decisione entro un determinato termine dinanzi al tribunale amministrativo competente, non potendosi più opporre all’esecuzione di detta decisione invocando la medesima irregolarità nell’ambito del procedimento giudiziario di recupero forzoso, avviato nei suoi confronti. 2) L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95, deve essere interpretato nel senso che: i responsabili in subordine dell’ente debitore destinatario di una decisione di recupero delle somme indebitamente percepite, ai quali è stato esteso il procedimento di esecuzione fiscale, devono poter far valere la scadenza del termine di esecuzione previsto all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento o, se del caso, di un termine di esecuzione prorogato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento, al fine di opporsi al recupero forzoso di tali somme. 3) L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95, deve essere interpretato nel senso che: trattandosi dell’esecuzione di una decisione che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti, il termine di esecuzione da esso stabilito inizia a decorrere dal giorno in cui tale decisione diventa definitiva, vale a dire dal giorno della scadenza dei termini di ricorso o dell’esaurimento dei mezzi di ricorso.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0374 ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 20 ottobre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento di irregolarità – Articolo 4 – Adozione di misure amministrative – Articolo 3, paragrafo 1 – Termine di prescrizione delle azioni giudiziarie – Scadenza – Invocabilità nell’ambito del procedimento di recupero forzoso – Articolo 3, paragrafo 2 – Termine per l’esecuzione – Applicabilità – Dies a quo – Interruzione e sospensione» Nella causa C‑374/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 12 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2021, nel procedimento Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) contro [OSCURATO:PERSONA], CD, EF, con l’intervento di: Biocentro – Produção de [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Nona Sezione), composta da J.-C. Bonichot (relatore), facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, e all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ( GU L 312, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) [Istituto per il finanziamento dell’agricoltura e della pesca IP (IFAP), Portogallo] e AB, CD, nonché EF, amministratori della società Biocentro – Produção de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «Biocentro»), relativamente al recupero forzoso, mediante esecuzione fiscale, di un aiuto concesso a detta società nell’ambito di un progetto di sostegno alla silvicoltura. Contesto normativo Regolamento di procedura della Corte 3 L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte dispone quanto segue: «Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene: a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni; b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia; c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale». Regolamento n. 2988/95 4 Il terzo e il quarto considerando del regolamento n. 2988/95 enunciano quanto segue: «(...) occorre (…) combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari delle Comunità; (...) l’efficacia di tale lotta contro gli atti lesivi degli interessi finanziari delle Comunità richiede la predisposizione di un contesto giuridico comune a tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie». 5 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento: «1.   Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario. 2.   Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita». 6 L’articolo 3 del suddetto regolamento, contenuto nel titolo I di quest’ultimo, relativo ai «[p]rincipi generali», è così formulato: «1.   Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni. Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma. La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione. Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. 2.   Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. I casi di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale. 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2». 7 Il titolo II del medesimo regolamento comprende norme sulle «[m]isure e [sulle] sanzioni amministrative», in particolare al suo articolo 4, il quale prevede quanto segue: «1.   Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto: (...) 2.   L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria. (...) 4.   Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 L’11 febbraio 2005 e il 4 marzo 2005, l’IFAP ha versato alla Biocentro, in forza di un contratto per l’assegnazione di aiuti, concluso il 3 novembre 2004, importi pari, rispettivamente, a EUR 31930,78 e a EUR 21537,95. Secondo il giudice del rinvio, tali aiuti rientrerebbero nell’ambito di una misura di politica agricola comune e sarebbero soggetti al regolamento n. 2988/95. 9 Il 13 gennaio 2010, l’IFAP ha invitato la Biocentro a pronunciarsi sulla risoluzione del contratto. 10 Il 1 o luglio 2010, l’IFAP ha comunicato a tale società la decisione definitiva di recedere unilateralmente da detto contratto. Poiché tale decisione non è stata contestata in via contenziosa entro il termine previsto, l’IFAP ha posto fine al procedimento amministrativo ai sensi del Código de [OSCURATO:PERSONA] (codice del processo amministrativo) ed è divenuto creditore della Biocentro. 11 Il 3 settembre 2012, l’IFAP ha emesso un «certificato di debito» nei confronti di detta società e, il 27 settembre 2012, l’Ufficio tributario ha avviato contro di essa un procedimento di esecuzione fiscale per il recupero dei crediti. 12 L’avvio del procedimento di esecuzione fiscale è stato notificato alla Biocentro il 9 ottobre 2012. 13 Il 20 settembre 2016 è stato notificato ai resistenti nel procedimento principale, ossia AB, CD ed EF, amministratori della Biocentro, un progetto di decisione di rifarsi nei loro confronti. Il 12 dicembre 2016 tale progetto è stato approvato dall’Ufficio tributario con diverse decisioni notificate ai resistenti nel procedimento principale. 14 Questi ultimi hanno proposto opposizione avverso il procedimento di esecuzione fiscale, che è stata accolta con sentenza del 31 marzo 2020 del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Leiria (Tribunale amministrativo e tributario di Leiria, Portogallo). 15 Tale giudice ha ritenuto che il debito oggetto del procedimento di esecuzione fiscale fosse prescritto e che, di conseguenza, tale procedimento dovesse concludersi. Dalla sua sentenza risulta che il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie, che è di quattro anni, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, aveva iniziato a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento dell’aiuto agricolo, ossia il 4 marzo 2005 e che, di conseguenza, tale termine era già scaduto nel 2010. 16 Dinanzi al giudice del rinvio, l’IFAP sostiene, in particolare, che, al momento dell’avvio del procedimento di esecuzione fiscale, il procedimento amministrativo sfociato nella risoluzione del contratto di cui al punto 8 della presente ordinanza era già concluso e che, pertanto, non sarebbe più possibile rimettere in discussione la legittimità di tale decisione. 17 Tale giudice conferma che, secondo la sua giurisprudenza costante, nella fase dell’opposizione proposta contro il procedimento di esecuzione fiscale, la legittimità del debito non può più essere esaminata. Esso si chiede, tuttavia, se tale approccio sia conforme al diritto dell’Unione. 18 In caso affermativo, esso chiede se sia conforme a tale diritto, da un lato, che il termine di prescrizione di un debito sia interrotto dalla notifica dell’estensione del procedimento di esecuzione fiscale ai responsabili in subordine e, dall’altro, che tale termine possa essere sospeso fino all’adozione di una decisione definitiva o fino alla pronuncia di una sentenza che ponga fine all’opposizione proposta da tali responsabili in subordine. 19 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [n. 2988/95] osti a una normativa nazionale secondo la quale la prescrizione non può essere applicata alla scadenza del termine di quattro o di otto anni nell’ambito di un procedimento giudiziario di recupero forzoso avviato, per il motivo che l’esame di tale questione è consentito solo nell’ambito di un’azione con cui si contesta l’atto che impone la restituzione degli importi indebitamente percepiti a seguito della constatazione di un’irregolarità. 2) In caso di risposta negativa [alla prima] questione, se il termine di tre anni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 debba essere considerato un termine di decadenza del debito derivante dall’adozione dall’atto che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti in caso di irregolarità nel finanziamento. E se esso debba essere calcolato a decorrere dalla data in cui detto atto è stato adottato. 3) In caso di risposta negativa [alla seconda] questione, si chiede inoltre se l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 osti a una normativa nazionale da cui risulti che il termine di prescrizione del debito è interrotto quando, dopo la prosecuzione del procedimento esecutivo avviato nei confronti dei responsabili in subordine della società beneficiaria, a questi ultimi venga notificato un atto di citazione, e che detto termine rimane sospeso fintantoché non vi sia una decisione definitiva o passata in giudicato che statuisca in merito all’opposizione dagli stessi proposta». Sulle questioni pregiudiziali 20 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata quando, in particolare, la risposta a tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza. Inoltre, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura medesimo, quando una domanda pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 21 Occorre applicare tali disposizioni nella presente causa. Sulla prima questione 22 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini dell’impugnazione di una decisione di recupero di somme indebitamente versate, adottata dopo la scadenza del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie oggetto di tale disposizione, il suo destinatario sia tenuto, a pena di decadenza, a far valere l’irregolarità di tale decisione entro un determinato termine dinanzi al tribunale amministrativo competente e non possa più opporsi all’esecuzione di detta decisione invocando la medesima irregolarità nell’ambito del procedimento giudiziario di recupero forzoso, avviato nei suoi confronti. 23 Occorre anzitutto rilevare che la Corte ha già risposto a tale questione nella sentenza del 7 aprile 2022, IFAP ( C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 ). 24 Dal punto 52 di tale sentenza risulta che il regolamento n. 2988/95 non determina né i mezzi di ricorso disponibili per impugnare le decisioni che impongono misure e sanzioni amministrative né gli organi giurisdizionali competenti a conoscerne e neppure prevede un termine di decadenza o di prescrizione alla scadenza del quale tali decisioni, se non impugnate dinanzi al giudice competente, diventano definitive. 25 In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, purché tali modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 53 ). 26 Per quanto riguarda il principio di equivalenza, dalla sentenza del 7 aprile 2022, IFAP ( C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 54 ), risulta che, fatte salve le verifiche che incombevano al giudice che ha adito la Corte in via pregiudiziale nelle cause che hanno dato luogo a tale sentenza, una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 58, paragrafo 1, del Código do Processo nos [OSCURATO:PERSONA] (codice del processo amministrativo), che prevede un termine di tre mesi al fine di impugnare una decisione amministrativa, quale la decisione di recupero contestata in via incidentale nel procedimento principale, non è contraria a detto principio. 27 Per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha ripetutamente affermato che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza soddisfa, di regola, l’esigenza di effettività nei limiti in cui essa costituisce un’applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto. Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, anche se, per definizione, lo spirare di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell’azione esperita (sentenze del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 55 ). 28 Spetta tuttavia agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare, per le normative nazionali che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, termini in funzione, segnatamente, della rilevanza che le decisioni da adottare rivestono per gli interessati, della complessità dei procedimenti e della legislazione da applicare, del numero di soggetti che possono essere coinvolti e degli altri interessi pubblici o privati che devono essere presi in considerazione. Nel rispetto di tale condizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano liberi di prevedere termini più o meno lunghi (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 56 ). 29 A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che non sembrano essere contrarie al principio di effettività alcune disposizioni nazionali, quali l’articolo 58, paragrafo 1, e l’articolo 59, paragrafo 2, del codice del processo amministrativo, che prevedono che il destinatario di una decisione amministrativa, quale la decisione di recupero contestata in via incidentale nel procedimento principale, disponga, a pena di decadenza, di un termine di tre mesi dalla notifica di tale decisione per impugnarla (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 57 ). 30 Infatti, un simile termine è ragionevole qualora consenta all’interessato di valutare se sussistano motivi per impugnare la decisione che lo riguarda e, eventualmente, di preparare il ricorso avverso quest’ultima. Inoltre, il dies a quo della notifica dell’atto assicura che l’interessato non si trovi nella situazione in cui tale termine sia scaduto senza che esso non abbia neppure avuto conoscenza della sua adozione (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 58 ). 31 Per di più, per quanto riguarda i mezzi di ricorso che consentono di impugnare decisioni amministrative come la decisione di recupero contestata in via incidentale nel procedimento principale, occorre constatare che, in via di principio, un obbligo di rivolgersi all’organo giurisdizionale amministrativo competente, come quello previsto all’articolo 163, paragrafo 3, del codice del processo amministrativo, non è contrario ai principi di equivalenza e di effettività, ma costituisce il legittimo esercizio dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri. In particolare, siffatto obbligo non può, di per sé, rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 59 ). 32 Ciò non toglie che il principio della certezza del diritto abbia come corollario il principio della tutela del legittimo affidamento e richieda, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (sentenze del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 60 ). 33 A tal riguardo, dalla sentenza del 7 aprile 2022, IFAP ( C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 61 ), risulta che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice che ha adito la Corte in via pregiudiziale nelle cause che hanno dato luogo a tale sentenza, non risulta, in particolare, che le disposizioni del diritto portoghese, richiamate ai punti 26, 29 e 31 della presente ordinanza, non consentano ai soggetti interessati, destinatari di una decisione amministrativa, di determinare con precisione l’organo giurisdizionale competente a conoscere dei ricorsi avverso tale decisione. 34 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini dell’impugnazione di una decisione di recupero di somme indebitamente versate, adottata dopo la scadenza del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie oggetto di tale disposizione, il suo destinatario è tenuto, a pena di decadenza, a far valere l’irregolarità di tale decisione entro un determinato termine dinanzi al tribunale amministrativo competente, non potendosi più opporre all’esecuzione di detta decisione invocando la medesima irregolarità nell’ambito del procedimento giudiziario di recupero forzoso, avviato nei suoi confronti. Sulla prima parte della seconda questione 35 Con la prima parte della sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che la scadenza del termine da esso stabilito comporti la prescrizione del debito oggetto di una decisione di recupero. 36 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95, il termine di esecuzione di una decisione che irroga una «sanzione amministrativa» è di tre anni. 37 Tuttavia, come dichiarato dalla Corte, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 riguarda sia le sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, sia le misure amministrative, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, che possono essere adottate ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 83 ). 38 Pertanto, l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 si applica all’esecuzione di una decisione nazionale, come quella impugnata, in via incidentale, nel procedimento principale, che non irroga una sanzione, ma impone una misura amministrativa, ossia il recupero degli aiuti indebitamente percepiti. 39 Per quanto riguarda la prima parte della seconda questione, occorre rilevare che il giudice del rinvio interroga la Corte circa la natura del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95. In tal modo, esso tenta di determinare se le parti convenute nel procedimento principale, nella loro qualità di responsabili in subordine della società debitrice, ossia la Biocentro, possano opporsi all’esecuzione forzata della decisione di recupero di cui sono destinatarie. 40 Ciò detto, occorre ricordare, come si evince dall’esame dell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95, che quest’ultimo prevede che il termine di esecuzione delle decisioni che irroga una misura o una sanzione amministrativa sia di tre anni. Ne consegue che, fatta salva la facoltà che gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2, primo comma, di tale articolo, siffatte decisioni non possono più essere eseguite (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 85 ). 41 Per quanto riguarda in particolare una decisione che include una misura amministrativa che impone al suo destinatario di restituire una somma indebitamente percepita, la scadenza di tale termine ha come conseguenza che la somma di cui trattasi non può più essere recuperata mediante esecuzione forzata. Se del caso, il destinatario di tale decisione può quindi opporsi ai procedimenti di esecuzione (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 86 ). 42 A tal riguardo, la Corte ha statuito che l’eventuale assenza di un motivo di opposizione nella normativa di uno Stato membro in una simile ipotesi non può impedire al destinatario di una decisione di recupero delle somme indebitamente percepite di far valere la scadenza del termine di esecuzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 o, se del caso, di un termine di esecuzione prolungato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, al fine di opporsi al recupero forzato di tali somme (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punti 87 e 91 ). 43 Le stesse considerazioni si applicano anche ai responsabili in subordine dell’ente debitore ai quali è stato esteso il procedimento di esecuzione fiscale avviato nei confronti di quest’ultimo. 44 Stanti tali circostanze, al fine di rispondere utilmente al giudice del rinvio sulla questione di stabilire se, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95, tali responsabili in subordine possano opporsi all’esecuzione forzata di una decisione di recupero delle somme indebitamente percepite, emessa nei confronti dell’ente debitore, non è necessario determinare se la scadenza di detto termine comporti anche la prescrizione del debito oggetto di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 92 ). 45 Alla luce di tutto quanto esposto, occorre rispondere alla prima parte della seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che i responsabili in subordine dell’ente debitore destinatario di una decisione di recupero delle somme indebitamente percepite, ai quali è stato esteso il procedimento di esecuzione fiscale, devono poter far valere la scadenza del termine di esecuzione previsto all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento o, se del caso, di un termine di esecuzione prorogato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento, al fine di opporsi al recupero forzoso di tali somme. Sulla seconda parte della seconda questione 46 Con la seconda parte della seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che, trattandosi dell’esecuzione di una decisione che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti, il termine di esecuzione che esso stabilisce inizi a decorrere a partire dall’adozione di tale decisione. 47 Per quanto riguarda il dies a quo del termine previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, dall’esame dell’ambito di applicazione del primo comma di tale disposizione e dalla sua formulazione emerge che tale termine decorre dal giorno in cui la decisione che impone una misura o una sanzione amministrativa diventa definitiva (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 95 ). 48 Tale disposizione non lascia alcun margine discrezionale agli [OSCURATO:PERSONA] membri e si oppone, dunque, a una normativa nazionale che preveda che il termine di esecuzione inizi a decorrere dall’adozione stessa di una decisione che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti prima che essa divenga definitiva (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 98 ). 49 Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 non comporta alcun rinvio al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Pertanto, rispetto alle esigenze tanto di applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza, tale disposizione deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme nell’intera Unione (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punti 101 e 102 ). 50 Al riguardo, la Corte ha statuito che, benché i termini dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 non siano univoci, il riferimento in tale disposizione a una decisione che diventa definitiva depone a favore di un’interpretazione secondo la quale detta disposizione riguarda l’ultima decisione emessa nell’ambito di un procedimento amministrativo che rende definitivo e quindi inattaccabile l’obbligo di rimborsare le somme indebitamente percepite o l’imposizione di una sanzione amministrativa (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 103 ). 51 Si deve quindi ritenere che l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 si riferisca a una decisione che diventa definitiva o alla scadenza dei termini di ricorso ragionevoli previsti dal diritto nazionale o all’esaurimento dei mezzi di ricorso (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 104 ). 52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda parte della seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, trattandosi dell’esecuzione di una decisione che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti, il termine di esecuzione da esso stabilito inizia a decorrere dal giorno in cui tale decisione diventa definitiva, vale a dire dal giorno della scadenza dei termini di ricorso o dell’esaurimento dei mezzi di ricorso. Sulla terza questione 53 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale, da un lato, il termine di prescrizione di un debito è interrotto quando l’estensione del procedimento di esecuzione fiscale è notificata ai responsabili in subordine della società debitrice e, dall’altro lato, tale termine è sospeso fintantoché non vi sia una decisione definitiva o una sentenza che ponga fine all’opposizione proposta da tali responsabili in subordine. 54 Occorre rammentare che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 dispone che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri disciplinare, mediante il loro diritto nazionale, i casi di interruzione e di sospensione del termine di esecuzione previsto dal primo comma di tale paragrafo. 55 Orbene, la decisione di rinvio non compromette le disposizioni del diritto nazionale che disciplinano i casi di interruzione e di sospensione dei procedimenti di esecuzione, come quello avviato nell’ambito del procedimento principale. 56 A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte non può statuire su una questione pregiudiziale qualora essa non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (ordinanza del 1o ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑89/20 , EU:C:2020:771 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 57 Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, indicati in maniera esplicita all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑214/20 , EU:C:2021:909 , punto 28 ). 58 In particolare, ai sensi dell’articolo 94, lettera b), di tale regolamento, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia. 59 Vero è che la Corte si è già pronunciata sulla questione di stabilire se l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione del diritto portoghese in forza della quale il termine di esecuzione previsto al primo comma di tale paragrafo è interrotto dalla citazione per il recupero forzoso del debito, oggetto di una decisione di recupero (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 110 ). 60 Essa ha dichiarato al riguardo che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri conservino un ampio potere discrezionale nella determinazione dei casi di interruzione e di sospensione del termine di esecuzione previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, essi devono tuttavia rispettare i principi di effettività e di equivalenza, nonché i principi di proporzionalità e di certezza del diritto (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punti da 113 a 115 ). 61 Alla luce di tali principi, la Corte ha constatato che, fatte salve le verifiche che spettavano al giudice del rinvio effettuare nei procedimenti principali che hanno dato luogo alla sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, ( C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 ), che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 doveva essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in base alla quale il termine di esecuzione previsto dal primo comma di tale paragrafo è interrotto dalla citazione per il recupero forzoso del debito, oggetto di una decisione di recupero (sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punti da 117 a 120 ). 62 Tuttavia, nel caso di specie, la questione sollevata non riguarda l’interruzione del termine di esecuzione nei confronti dell’ente cui è stata indirizzata una decisione di recupero, ma verte su una fattispecie distinta, vale a dire l’interruzione di tale termine nei confronti dei responsabili in subordine dell’ente debitore, ai quali è stato esteso il procedimento di esecuzione fiscale. 63 Orbene, in assenza di qualsiasi informazione quanto alle disposizioni del diritto nazionale applicabili e, in particolare, alle modalità di estensione dei procedimenti di esecuzione e di interruzione dei termini in tale fattispecie, la Corte non può fornire una risposta utile al giudice del rinvio. 64 Questa stessa constatazione si impone per quanto riguarda le domande del giudice del rinvio vertenti sulla sospensione del termine di esecuzione. 65 Da un lato, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna informazione in merito alla normativa nazionale applicabile, cosicché la Corte non può rispondere alla questione di stabilire se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a tale normativa. 66 Per di più, dalla sentenza del 7 aprile 2022, IFAP ( C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 108 ), emerge che, interrogato sulle modalità di sospensione del termine di esecuzione previste dal diritto portoghese in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, il giudice che ha adito la Corte in via pregiudiziale nelle cause che hanno dato luogo a tale sentenza ha dichiarato che «dal diritto civile, applicabile nel caso di specie, emerge che non esistono motivi di sospensione di tale termine». 67 Dall’altro lato, la domanda di pronuncia pregiudiziale non permette di determinare se, nel caso di specie, il termine di esecuzione eventualmente previsto dal diritto nazionale sia stato effettivamente sospeso. Pertanto, la Corte non è in grado di verificare se tale parte della questione sollevata presenti un nesso con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale o se abbia solo un carattere puramente ipotetico. 68 Orbene, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, una domanda di pronuncia pregiudiziale si giustifica non con la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì con la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑102/21 e C‑103/21 , EU:C:2022:272 , punto 57 ). 69 Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la terza questione deve essere considerata manifestamente irricevibile. 70 Occorre tuttavia ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale fornendo alla Corte tutti gli elementi che consentano a quest’ultima di pronunciarsi (v., in tal senso, ordinanze dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17 , EU:C:2019:700 , punto 41 e giurisprudenza citata). Sulle spese 71 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: 1) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che: fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini dell’impugnazione di una decisione di recupero di somme indebitamente versate, adottata dopo la scadenza del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie oggetto di tale disposizione, il suo destinatario è tenuto, a pena di decadenza, a far valere l’irregolarità di tale decisione entro un determinato termine dinanzi al tribunale amministrativo competente, non potendosi più opporre all’esecuzione di detta decisione invocando la medesima irregolarità nell’ambito del procedimento giudiziario di recupero forzoso, avviato nei suoi confronti. 2) L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95, deve essere interpretato nel senso che: i responsabili in subordine dell’ente debitore destinatario di una decisione di recupero delle somme indebitamente percepite, ai quali è stato esteso il procedimento di esecuzione fiscale, devono poter far valere la scadenza del termine di esecuzione previsto all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento o, se del caso, di un termine di esecuzione prorogato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento, al fine di opporsi al recupero forzoso di tali somme. 3) L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95, deve essere interpretato nel senso che: trattandosi dell’esecuzione di una decisione che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti, il termine di esecuzione da esso stabilito inizia a decorrere dal giorno in cui tale decisione diventa definitiva, vale a dire dal giorno della scadenza dei termini di ricorso o dell’esaurimento dei mezzi di ricorso. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris