CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 38162/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 aprile 2021 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Pesaro in data 12 giugno 2019, per reati in materia di stupefacenti. 2. Ha presentato ricorso l'imputato tramite il suo difensore. Deduce l'erronea declaratoria di inammissibilità, in violazione degli artt. 585, 591 e 592 cod. proc. pen., in quanto, contrariamente a quanto indicato dalla Corte di appello, l'appello non era stato presentato in data 29 ottobre 2019 e dunque oltre il termine del 25 ottobre, bensì in data 22 ottobre 2019, mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale di Rimini. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona. 4. Il ricorso è fondato, in quanto, effettivamente, risulta che l'appello fu presentato dal difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria del Tribunale di Rimini in data 22 ottobre 2019, agli effetti dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., e dunque prima della scadenza, incontestatamente fissata il 25 ottobre 2019. 5. Di qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancora per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Così deciso il 20/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a P4r-tlizzellis [OSCURATO:PERSONA]