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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02044/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avj)/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.GUGLIELMANN Maurizio ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni uno di reclusione ed euro 6.000 di multa in relazione alla detenzione, finalizzata alla cessione, di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con li quale deduce violazione di legge in relazione alla mancata verifica sulla capacità di prestare il consenso da parte dell'imputato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

Il giudice di appello ha poi correttamente riconosciuto i profili di legalità della pena determinata sulla base di criteri compresi nella forchetta edittale.

Quanto alla manifestazione del consenso al rito speciale, lo stesso risulta essere stato manifestato mediante il difensore munito di procura speciale e pertanto nel rispetto delle forme previste dalla legge e comunque con modalità del tutto coerenti con la capacità della parte ricorrente a manifestare un valido consenso, in assenza peraltro di alcuna allegazione in ordine alla ricorrenza di una minorata capacità della parte disponente.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).

5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avj)/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.GUGLIELMANN Maurizio ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni uno di reclusione ed euro 6.000 di multa in relazione alla detenzione, finalizzata alla cessione, di sostanza stupefacente del tipo hashish. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con li quale deduce violazione di legge in relazione alla mancata verifica sulla capacità di prestare il consenso da parte dell'imputato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. Il giudice di appello ha poi correttamente riconosciuto i profili di legalità della pena determinata sulla base di criteri compresi nella forchetta edittale. Quanto alla manifestazione del consenso al rito speciale, lo stesso risulta essere stato manifestato mediante il difensore munito di procura speciale e pertanto nel rispetto delle forme previste dalla legge e comunque con modalità del tutto coerenti con la capacità della parte ricorrente a manifestare un valido consenso, in assenza peraltro di alcuna allegazione in ordine alla ricorrenza di una minorata capacità della parte disponente. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). 5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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