CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31260/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 6875del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale, ing. [OSCURATO:PERSONA], legale rap- presentante pro tempore, con sede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] del Principe n. 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura su supporto analogico separato da considerarsi in calce al ricorso, in virtù di delibera di conferimento incarico, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che dichiara di voler ricevere le comunica- zioni e le notifiche al [OSCURATO:TELEFONO] e alla pec antonionar- [OSCURATO:EMAIL], con cui è elettivamente domici- liata in Roma, Via F. S. Nitti, 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], giàLaboratorio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] C.,rappresentato e difeso giusta pro- cura in calce al controricorso e su foglio separato rilasciata su supporto cartaceo, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 78H12 L259K) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni allapec lu- cio.perone@ ordineavvocatita.it, al [OSCURATO:TELEFONO], con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, Via G. Porzio n. 4, [OSCURATO:PERSONA],Isola G/8 presso lo studio dell’'avv. [OSCURATO:PERSONA], non- ché presso il domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Napolin° 3560 depo- sitata il 13 settembre 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 16,7 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale