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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 49428/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in riferimento alla determinazione delle pene accessorie e inammissibilità del ricorso nel resto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e trasmissione atti alla Corte d'Appello di Milano. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], insistendo, per quest'ultimo, in particolare sul trattamento sanzionatorio; deposita per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l'attestazione esito test antigenico rapido per sars cov-2 risultato positivo.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano confermava integralmente la sentenza emessa in data 04.12.2018 dal Tribunale di Como, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti, in concorso tra loro, responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, rispettivamente, l'uno in qualità di amministratore di fatto, e l'altro in qualità di amministratore di diritto (con nomina del 18.04.2013), della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Como in data 27.06.2016, posto in essere condotte distrattive, quali la cessione del ramo d'azienda al prezzo irrisorio di euro 8000,00 e dei beni strumentali per un corrispettivo sostanzialmente non pagato.

In particolare, in data 25.09.2013 la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. - società avente quale socio unico e amministratore unico formalmente [OSCURATO:PERSONA] (moglie dell' imputato [OSCURATO:PERSONA] e sorella di [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]), ma di fatto sotto l'esclusivo controllo del Galati, che dal carcere indirizzava l'attività della società- il ramo d'azienda afferente al complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di autotrasporto merci per conto terzi per il corrispettivo di euro 8.000, ritenuto d.-Li tutto irrisorio, siccome avvenuto con esclusione dei debiti e degli oneri, in deroga all'art. 2560 cod. civ. (art. 1), con esclusione del subentro nelle obbligazioni assunte dalla parte venditrice, in deroga all'art. 2558 cod. civ. (art. 3) ed assunzione di qualsivoglia obbligo di pagamento relativo al periodo antecedente alla consegna (art. 5); invero, la ragione economico finanziaria sottesa alla detta operazione era il trasferimento a prezzo irrisorio alla [OSCURATO:SOCIETA]. - società nuova e scevra di debiti - di una licenza produttiva di reddito e l'abbandono della [OSCURATO:SOCIETA]. - non più operativa perché non più in grado di esibire alle stazioni appaltanti il documento unico di regolarità contributiva (DURC) a ragione della ingente mole di debiti previdenziali ed assistenziali - alidissesto finanziario, destinandola a divenire scatola vuota di contenimento dei debiti maturati nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali; inoltre, tra la fine del 2012 e gli inizi del 2014, la gran parte dei beni strumentali di [OSCURATO:SOCIETA]. veniva ceduta alla società Edilascavi s.r.I., a fronte dr plurime fatture di cessione cespiti emesse per il complessivo importo di circa euro 150.000,00 ed onorate limitatamente ad euro 33.000,00 circa, residuando dunque un credito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ammontante a circa euro 117.000,00 - non risultando, comunque, dalla documentazione della società alcuna attività giudiziale o stragiudiziale finalizzata ad ottenerne il pagamento.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, emergendo ictu ocull dalla sentenza impugnata come la Corte territoriale si sia limitata a richiamare acriticamente quanto affermato dai giudici di prime cure, mancando dì valutare autonomamente il compendio probatorio e mancando di confrontarsi con le specifiche doglianze sollevate dalla difesa con i Motivi di gravame, risolvendosi la motivazione del provvedimento impugnato in motivazione soltanto apparente, resa con la mera proposizione di clausole di stile; 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere i giudici di merito ritenuto indebitamente la responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a fronte di un compendio probatorio assolutamente deponente in senso contrario, affermando il carattere distrattivo della cessione del ramo d'azienda della fallita afferente al trasporto merci per conto terzi, mancando di adeguatamente tenere in considerazione quanto in proposito riferito in dibattimento dal testimone della difesa (dr.

Zaninelli, commercialista della fallita), il quale sottolineava la necessità del contestato trasferimento - indebitamento ritenuto avente carattere meramente fittizio e avvenuto, invece, ad un prezzo assolutamente congruo (tenuto conto che la [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta aveva acquistato l'azienda qualche anno prima ad euro 7500,00) - a fronte della difficile situazione finanziaria in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; inoltre, non può definirsi l'operazione economica in questione concretamente idonea a pregiudicare le pretese dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., atteso che - a ragione della disciplina civilistica involgente la cessione del ramo d'azienda - in ogni momento i creditori avrebbero potuto agire al fine di vedere soddisfatte le proprie pretese creditorie se dimostrata l'esistenza di un pregiudizio economico concreto, da cui la necessità - perché possa riteaersi integrata la fattispecie contestata di pericolo concreto - di accertare l'idoneità degli atti di distrazione contestati ad arrecare un effettivo e concreto danno alla massa creditoria;

2.3. con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte territoriale mancato di adeguare la risposta sanzionatoria alla effettiva gravità del fatto per il quale si procede, non adeguatamente valorizzando la finalità rieducativa sottesa alla commisurazione della sanzione penale - dovendosi, inoltre, sottolineare come erroneamente la sentenza impugnata affermi lo stato di non incensuratezza del ricorrente, perché già sottoposto a sorveglianza speciale, quando tale misura era stata revocata con decreto n. 11/2015 dalla Corte di Appello di Milano.

3. Ha altresì proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con att'o a firma del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce: 3.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'inosservanza dell'art. 23 co. 1 d.l. n. 149 del 2020, per avere la Corte territoriale indebitamente proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Pubblico Ministero e dei difensori; invero, la sentenza impugnata va censurata laddove ha ritenuto non tempestiva la richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa, determinando una evidente diminutio di garanzie, atteso che - in ossequio alla disciplina suddetta - veniva tempestivamente trasmessa richiesta di trattazione orale in data 19.11.2020, in vista dell'udienza fissata per il giorno 17.12.2020, non potendosi, invece, ritenere rilevante che la detta udienza fosse rinviata alla data del 25.02.2021, per legittimo impedimento del difensore dal momento che nessuna disposizione di legge esplicita l'obbligo per il difensore di rinnovare la trasmissione della già espressa richiesta di trattazione orale - che seguiva comunque, in data 12.02.2021, unicamente a ragione della ricezione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale;

3.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., per avere i giudici di merito ritenuto il Galati amministratore di fatto della società fallita, unicamente in forza delle risultanze delle intercettazioni ambientali acquisite in altro procedimento penale (n. 46647/12 R.G.N.R), che vedeva l'odierno ricorrente imputato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen; in particolare, la sentenza impugnata ha mancato di dichiarare inutilizzabilitali acquisizioni probatorie, a mente dell'art. 191 cod. proc. pen., in relazione ai principi affermati dalla sentenza delle S.U. n. 50/2020, Cavallo, atteso che, le intercettazioni utilizzate furono acquisite nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. e risultano impiegate per affermare la penale responsabilità per il diverso reato di bancarotta fraudolenta per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, non rientrando la relativa previsione incriminatrice nel catalogo dei reati di cui all'articolo 380 c.p.p.; nel corso del procedimento non è stata neppure riconosciuta l'esistenza di una connessione tra la vicenda nell'ambito della quale furono disposte le intercettazioni e il reato di bancarotta, connessione che, alla luce degli insegnamenti contenuti nella sentenza delle sezioni unite Cavallo consentirebbero di far ritenere sussistei .;:e l'unicità del procedimento; dovendo l'inutilizzabilità in questione essere rilevata in ogni stato in grado del processo ai sensi dell'articolo 191 c.p.p., vizio questo deducibile ai sensi dell'articolo 606 lettera c come motivo di ricorso per Cassazione tenuto conto della inutilità di un'eventuale giudizio rescissorie con riferimento a tale profilo la sentenza deve essere annullata senza rinvio;

3.3. con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la sentenza impugnata indebitamente affermato la responsabilità penale del ricorrente quale amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639 cod. civ., della società fallita; la sentenza impugnata ha mancato di adeguatamente motivare in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto integrata la fattispecie in contestazione nei suoi elementi costitutivi, (ossia l'esercizio in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione) non comprendendosi quali concretamente sarebbero stati gli atti di intromissidne nella gestione o gestori in sé, dai quali i giudici di merito hanno desunto la continuatività e la significatività dell'ingerenza del ricorrente nella direzione della fallita, emergendo piuttosto dalle conversazioni intercettate il solo interesse del Galati alla monetizzazione di un proprio credito vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; del resto, è la stessa sentenza impugnata ad implicitamente ammettere che il Galati non possa essere chiamato a rispondere del reato contestato quale amministratore di fatto della fallita, laddove introduce quale alternativo titolo di responsabilità in capo al ricorrente quello di concorrente morale - quale extraneus- nel reato proprio del Mangialavori, ma determinando in tal modo una palese mutatiofacti e una evidente violazione del diritto di difesa, dovendosi il difensore confrontare in sede di legittimità con una quaestio assolutamente nuova e mai emersa nel giudizio di cognizione;

3.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione quanto alla ritenuta condotta distrattiva posta in essere dal ricorrente, atteso che per quanto concerne la condotta sub a) la Corte territoriale non si è confrontata con quanto evidenziato dai testi Zaninelli e Arosio, secondo cui il valore della scissione del conto terzi fosse in linea con i valori di mercato e dall'altro con l'impossibilità da parte dell'amministratore Berizzi di verificare il valore dei beni strumentali correlati alla licenza oltre che con la testimonianza della Montaruli; per quanto concerne, invece, la condotta sub b) la sentenza impugnata non si è confrontata col dato secondo cui nella fattispecie non vi sarebbe stata una cessione di beni strumentali, suscettibile di pregiudicare gli interessi della massa dei creditori a ragione della disponibilità di tali beni in capo all'amministratore giudiziario nominato dalla Sezione Misure di [OSCURATO:PERSONA], il quale - insediandosi contestualmente al vertice di entrambe le compagini societarie - avrebbe potuto, invero, disporre il pagamento del debito residuo maturato da [OSCURATO:SOCIETA] s..r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e ",.vendere a terzi al valore di mercato i beni ormai entrati nel patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., come del resto già in parte avvenuto - a fronte di regolari pagamenti - antecedentemente al momento del sequestro e della nomina dell'amministratore giudiziario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto al primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi.

1.1. Ed invero, dagli atti risulta che in data 20.11.2020 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Galati, chiedeva con apposita istanza alla Corte d'appello la discussione orale del processo, ai sensi dell'art. 23/4 d.l. 149/2020, conv. con mod. in L. 176/2020, in relazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A quest'ultima udienza dibattimentale, celebrata con il rito orale, veniva accolta la richiesta di rinvio, per impedimento della difesa dell'imputato, con differimento dell'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], rectius al 25.2.2021.

Tale udienza veniva celebrata, invece, in ramera di consiglio senza l'intervento delle parti, con il rito cartolare emergenziale, e si concludeva con la decisione impugnata in questa sede.

La Corte territoriale, nella premessa della sentenza impugnata ha evidenziato come la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore del Galati non era stata presa in considerazione, in quanto pervenuta in data 12.2.2021 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, oltre il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, senza tener conto, o comunque senza specificamente motivare in merito alla valenza dell'istanza di trattazione orale già presentata per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], differita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il rito camerale utilizzato dalla Corte territoriale per la definizione del giudizio, successivamente alla tempestiva richiesta del 20.11.2020 di trattazione orale del processo, avanzata dal difensore dell'imputato, non trova alcuna giustificazione normativa.

Invero, la disciplina ernergenziale succedutasi tra il 2020 ed il 2021 per il giudizio di appello 'ha previsto, al fine della trattazione orale- e non già cartolare - del processo, la mera richiesta di discussione, da formularsi entro "I termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

Tale richiesta non va formulata prima di ogni udienza, come pare ritenere la Corte territoriale, ma, nel caso in cui l'udienza venga differita, vale pur la scelta già effettuata di trattare il processo nella forma orale.

La definizione, dunque, del processo con il rito camerale non partecipato ha determinato una evidente violazione del contraddittorio ed una nullità generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) c.p.p. deducibile con ricorso per cassazione.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.

Restano assorbiti in tale valutazione gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal Galati.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato, quantunque debba rilevarsi di ufficio •'illegittimità della determinazione acne pene accessorie fallimentari applicate all'imputato.

2.1. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico, non indicando esattamente il ricorrente quali doglianze in appello non sarebbero state analizzate dalla Corte territoriale, laddove il percorso argomentativo della sentenza impugnata si presenta adeguato e scevro da vizi logici.

Peraltro, più volte questa Corte ha evidenziato come la motivazione per relationem sia da considerare legittima quando: a) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; c) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in aii si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (cfr.

S.U. n. 17 del 2000, Primavera e altri, RV 216664).

Invero, non sussiste mancanza o vizio di motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della ritenuta completezza e correttezza dell'indagine svolta in primo grado, confermi la decisione del primo giudice.

In tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

In questa prospettiva, nella motivazione della sentenza, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi logicamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive, che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez.

VI, n. 49970 del 19/10/2012).

2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, siccome sviluppanté censure in fatto, tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).

Le censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alla categoria del vizio di motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794).

Va all'uopo richiamato il principio, secondo cui non sussiste mancanza o vizio di motivazione, allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della ritenuta completezza e correttezza dell'indagine svolta in primo grado, confermi la decisione del primo giudice.

In tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

In questa prospettiva, nella motivazione della sentenza, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi logicamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive, che, anche se non espressamente confutate, • siano logicamente incompatibili con 13 decisione adottata (Sez.

VI, n. 49970 del 19/10/2012).

Invero, la Corte territoriale ha messo in risalto come le distrazioni oggetto di contestazione risultino provate sulla base delle convergenti dichiarazioni rese dal curatore e dall'amministratore giudiziario Berizzi, nonché suffragate dagli accertamenti della Guardia di finanza.

Tale valutazione, letta congiuntamente agli elementi valorizzati dal primo giudice circa l'avvenuta cessione da parte dell'imputato alla [OSCURATO:SOCIETA]. del ramo d'azienda della [OSCURATO:SOCIETA] al prezzo irrisorio di euro 8000,00 e dei beni strumentali al prezzo di euro 179.588, corrispettivo questo non pagato, dà conto esaurientemente della ricorrenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Inoltre, le emergenze documentali e le risultanze dell'attività di captazione hanno dato ulteriormente conforto alle dichiarazioni testimoniali, contribuendo a tracciare la relazione tra le due imprese e tra gli imputati e che lo svuotamento del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA] non era occasionale, bensì sistematico! risultando la cessione non retribuita dei beni una manifescazione del programma spoliativo.2.3.

Manifestamente infondato si presenta, altresì, il terzo motivo di ricorso del Mangialavori in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ed invero, la Corte territoriale senza incorrere in vizi ha rilevato in definitiva l'assenza di elementi favorevoli deponenti per la concessione delle circostanze attenuanti e tale valutazione risulta fare corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012).

La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p.

Quanto alla determinazione della pena, essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

2.4. Deve, invece, rilevarsi come al ricorrente siano state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216/4 L.Fall.

Alla stregua della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L.F.- nella parte in cui prevede pene accessorie (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) di durata fissa decennale, anzichè di durata fino a dieci anni, per coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta- giusta sentenza della Corte.

Costituzionale n. 222/2018, è ri,‘cessario esaminare di ufficio il profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione alle indicate pene accessorie.

Invero, ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953, il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso e la mancata articolazione da parte dell'imputato di specifiche censure in punto di pene accessorie non impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema del trattamento sanzionatorio divenuto illegale.

All'uopo trova, infatti, applicazione la sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, secondo cui nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo.

L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende, pertanto, necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto dì trattamento sanzionatorio, al fine di consentire alla Corte di rinvio di quantificare la durata delle pene accessorie suddette, quantificazione che non può essere operata da questa Corte, implicando considerazioni commisurative in fatto inibite al Giudice di legittimità.

Ciò anche in relazione al principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in Misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.Un. n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286).

3. In definitiva la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio relativamente a [OSCURATO:PERSONA], nonché a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, mentre il ricorso di quest'ultimo va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.

Annulla la medesima sentenza r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in riferimento alla determinazione delle pene accessorie e inammissibilità del ricorso nel resto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e trasmissione atti alla Corte d'Appello di Milano. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], insistendo, per quest'ultimo, in particolare sul trattamento sanzionatorio; deposita per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l'attestazione esito test antigenico rapido per sars cov-2 risultato positivo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano confermava integralmente la sentenza emessa in data 04.12.2018 dal Tribunale di Como, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti, in concorso tra loro, responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, rispettivamente, l'uno in qualità di amministratore di fatto, e l'altro in qualità di amministratore di diritto (con nomina del 18.04.2013), della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Como in data 27.06.2016, posto in essere condotte distrattive, quali la cessione del ramo d'azienda al prezzo irrisorio di euro 8000,00 e dei beni strumentali per un corrispettivo sostanzialmente non pagato. In particolare, in data 25.09.2013 la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. - società avente quale socio unico e amministratore unico formalmente [OSCURATO:PERSONA] (moglie dell' imputato [OSCURATO:PERSONA] e sorella di [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]), ma di fatto sotto l'esclusivo controllo del Galati, che dal carcere indirizzava l'attività della società- il ramo d'azienda afferente al complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di autotrasporto merci per conto terzi per il corrispettivo di euro 8.000, ritenuto d.-Li tutto irrisorio, siccome avvenuto con esclusione dei debiti e degli oneri, in deroga all'art. 2560 cod. civ. (art. 1), con esclusione del subentro nelle obbligazioni assunte dalla parte venditrice, in deroga all'art. 2558 cod. civ. (art. 3) ed assunzione di qualsivoglia obbligo di pagamento relativo al periodo antecedente alla consegna (art. 5); invero, la ragione economico finanziaria sottesa alla detta operazione era il trasferimento a prezzo irrisorio alla [OSCURATO:SOCIETA]. - società nuova e scevra di debiti - di una licenza produttiva di reddito e l'abbandono della [OSCURATO:SOCIETA]. - non più operativa perché non più in grado di esibire alle stazioni appaltanti il documento unico di regolarità contributiva (DURC) a ragione della ingente mole di debiti previdenziali ed assistenziali - alidissesto finanziario, destinandola a divenire scatola vuota di contenimento dei debiti maturati nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali; inoltre, tra la fine del 2012 e gli inizi del 2014, la gran parte dei beni strumentali di [OSCURATO:SOCIETA]. veniva ceduta alla società Edilascavi s.r.I., a fronte dr plurime fatture di cessione cespiti emesse per il complessivo importo di circa euro 150.000,00 ed onorate limitatamente ad euro 33.000,00 circa, residuando dunque un credito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ammontante a circa euro 117.000,00 - non risultando, comunque, dalla documentazione della società alcuna attività giudiziale o stragiudiziale finalizzata ad ottenerne il pagamento. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, emergendo ictu ocull dalla sentenza impugnata come la Corte territoriale si sia limitata a richiamare acriticamente quanto affermato dai giudici di prime cure, mancando dì valutare autonomamente il compendio probatorio e mancando di confrontarsi con le specifiche doglianze sollevate dalla difesa con i Motivi di gravame, risolvendosi la motivazione del provvedimento impugnato in motivazione soltanto apparente, resa con la mera proposizione di clausole di stile; 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere i giudici di merito ritenuto indebitamente la responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a fronte di un compendio probatorio assolutamente deponente in senso contrario, affermando il carattere distrattivo della cessione del ramo d'azienda della fallita afferente al trasporto merci per conto terzi, mancando di adeguatamente tenere in considerazione quanto in proposito riferito in dibattimento dal testimone della difesa (dr. Zaninelli, commercialista della fallita), il quale sottolineava la necessità del contestato trasferimento - indebitamento ritenuto avente carattere meramente fittizio e avvenuto, invece, ad un prezzo assolutamente congruo (tenuto conto che la [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta aveva acquistato l'azienda qualche anno prima ad euro 7500,00) - a fronte della difficile situazione finanziaria in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; inoltre, non può definirsi l'operazione economica in questione concretamente idonea a pregiudicare le pretese dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., atteso che - a ragione della disciplina civilistica involgente la cessione del ramo d'azienda - in ogni momento i creditori avrebbero potuto agire al fine di vedere soddisfatte le proprie pretese creditorie se dimostrata l'esistenza di un pregiudizio economico concreto, da cui la necessità - perché possa riteaersi integrata la fattispecie contestata di pericolo concreto - di accertare l'idoneità degli atti di distrazione contestati ad arrecare un effettivo e concreto danno alla massa creditoria; 2.3. con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte territoriale mancato di adeguare la risposta sanzionatoria alla effettiva gravità del fatto per il quale si procede, non adeguatamente valorizzando la finalità rieducativa sottesa alla commisurazione della sanzione penale - dovendosi, inoltre, sottolineare come erroneamente la sentenza impugnata affermi lo stato di non incensuratezza del ricorrente, perché già sottoposto a sorveglianza speciale, quando tale misura era stata revocata con decreto n. 11/2015 dalla Corte di Appello di Milano. 3. Ha altresì proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con att'o a firma del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce: 3.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'inosservanza dell'art. 23 co. 1 d.l. n. 149 del 2020, per avere la Corte territoriale indebitamente proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Pubblico Ministero e dei difensori; invero, la sentenza impugnata va censurata laddove ha ritenuto non tempestiva la richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa, determinando una evidente diminutio di garanzie, atteso che - in ossequio alla disciplina suddetta - veniva tempestivamente trasmessa richiesta di trattazione orale in data 19.11.2020, in vista dell'udienza fissata per il giorno 17.12.2020, non potendosi, invece, ritenere rilevante che la detta udienza fosse rinviata alla data del 25.02.2021, per legittimo impedimento del difensore dal momento che nessuna disposizione di legge esplicita l'obbligo per il difensore di rinnovare la trasmissione della già espressa richiesta di trattazione orale - che seguiva comunque, in data 12.02.2021, unicamente a ragione della ricezione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; 3.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., per avere i giudici di merito ritenuto il Galati amministratore di fatto della società fallita, unicamente in forza delle risultanze delle intercettazioni ambientali acquisite in altro procedimento penale (n. 46647/12 R.G.N.R), che vedeva l'odierno ricorrente imputato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen; in particolare, la sentenza impugnata ha mancato di dichiarare inutilizzabilitali acquisizioni probatorie, a mente dell'art. 191 cod. proc. pen., in relazione ai principi affermati dalla sentenza delle S.U. n. 50/2020, Cavallo, atteso che, le intercettazioni utilizzate furono acquisite nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. e risultano impiegate per affermare la penale responsabilità per il diverso reato di bancarotta fraudolenta per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, non rientrando la relativa previsione incriminatrice nel catalogo dei reati di cui all'articolo 380 c.p.p.; nel corso del procedimento non è stata neppure riconosciuta l'esistenza di una connessione tra la vicenda nell'ambito della quale furono disposte le intercettazioni e il reato di bancarotta, connessione che, alla luce degli insegnamenti contenuti nella sentenza delle sezioni unite Cavallo consentirebbero di far ritenere sussistei .;:e l'unicità del procedimento; dovendo l'inutilizzabilità in questione essere rilevata in ogni stato in grado del processo ai sensi dell'articolo 191 c.p.p., vizio questo deducibile ai sensi dell'articolo 606 lettera c come motivo di ricorso per Cassazione tenuto conto della inutilità di un'eventuale giudizio rescissorie con riferimento a tale profilo la sentenza deve essere annullata senza rinvio; 3.3. con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la sentenza impugnata indebitamente affermato la responsabilità penale del ricorrente quale amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639 cod. civ., della società fallita; la sentenza impugnata ha mancato di adeguatamente motivare in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto integrata la fattispecie in contestazione nei suoi elementi costitutivi, (ossia l'esercizio in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione) non comprendendosi quali concretamente sarebbero stati gli atti di intromissidne nella gestione o gestori in sé, dai quali i giudici di merito hanno desunto la continuatività e la significatività dell'ingerenza del ricorrente nella direzione della fallita, emergendo piuttosto dalle conversazioni intercettate il solo interesse del Galati alla monetizzazione di un proprio credito vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; del resto, è la stessa sentenza impugnata ad implicitamente ammettere che il Galati non possa essere chiamato a rispondere del reato contestato quale amministratore di fatto della fallita, laddove introduce quale alternativo titolo di responsabilità in capo al ricorrente quello di concorrente morale - quale extraneus- nel reato proprio del Mangialavori, ma determinando in tal modo una palese mutatiofacti e una evidente violazione del diritto di difesa, dovendosi il difensore confrontare in sede di legittimità con una quaestio assolutamente nuova e mai emersa nel giudizio di cognizione; 3.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione quanto alla ritenuta condotta distrattiva posta in essere dal ricorrente, atteso che per quanto concerne la condotta sub a) la Corte territoriale non si è confrontata con quanto evidenziato dai testi Zaninelli e Arosio, secondo cui il valore della scissione del conto terzi fosse in linea con i valori di mercato e dall'altro con l'impossibilità da parte dell'amministratore Berizzi di verificare il valore dei beni strumentali correlati alla licenza oltre che con la testimonianza della Montaruli; per quanto concerne, invece, la condotta sub b) la sentenza impugnata non si è confrontata col dato secondo cui nella fattispecie non vi sarebbe stata una cessione di beni strumentali, suscettibile di pregiudicare gli interessi della massa dei creditori a ragione della disponibilità di tali beni in capo all'amministratore giudiziario nominato dalla Sezione Misure di [OSCURATO:PERSONA], il quale - insediandosi contestualmente al vertice di entrambe le compagini societarie - avrebbe potuto, invero, disporre il pagamento del debito residuo maturato da [OSCURATO:SOCIETA] s..r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e ",.vendere a terzi al valore di mercato i beni ormai entrati nel patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., come del resto già in parte avvenuto - a fronte di regolari pagamenti - antecedentemente al momento del sequestro e della nomina dell'amministratore giudiziario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto al primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi. 1.1. Ed invero, dagli atti risulta che in data 20.11.2020 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Galati, chiedeva con apposita istanza alla Corte d'appello la discussione orale del processo, ai sensi dell'art. 23/4 d.l. 149/2020, conv. con mod. in L. 176/2020, in relazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A quest'ultima udienza dibattimentale, celebrata con il rito orale, veniva accolta la richiesta di rinvio, per impedimento della difesa dell'imputato, con differimento dell'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], rectius al 25.2.2021. Tale udienza veniva celebrata, invece, in ramera di consiglio senza l'intervento delle parti, con il rito cartolare emergenziale, e si concludeva con la decisione impugnata in questa sede. La Corte territoriale, nella premessa della sentenza impugnata ha evidenziato come la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore del Galati non era stata presa in considerazione, in quanto pervenuta in data 12.2.2021 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, oltre il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, senza tener conto, o comunque senza specificamente motivare in merito alla valenza dell'istanza di trattazione orale già presentata per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], differita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il rito camerale utilizzato dalla Corte territoriale per la definizione del giudizio, successivamente alla tempestiva richiesta del 20.11.2020 di trattazione orale del processo, avanzata dal difensore dell'imputato, non trova alcuna giustificazione normativa. Invero, la disciplina ernergenziale succedutasi tra il 2020 ed il 2021 per il giudizio di appello 'ha previsto, al fine della trattazione orale- e non già cartolare - del processo, la mera richiesta di discussione, da formularsi entro "I termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. Tale richiesta non va formulata prima di ogni udienza, come pare ritenere la Corte territoriale, ma, nel caso in cui l'udienza venga differita, vale pur la scelta già effettuata di trattare il processo nella forma orale. La definizione, dunque, del processo con il rito camerale non partecipato ha determinato una evidente violazione del contraddittorio ed una nullità generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) c.p.p. deducibile con ricorso per cassazione. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Restano assorbiti in tale valutazione gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal Galati. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato, quantunque debba rilevarsi di ufficio •'illegittimità della determinazione acne pene accessorie fallimentari applicate all'imputato. 2.1. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico, non indicando esattamente il ricorrente quali doglianze in appello non sarebbero state analizzate dalla Corte territoriale, laddove il percorso argomentativo della sentenza impugnata si presenta adeguato e scevro da vizi logici. Peraltro, più volte questa Corte ha evidenziato come la motivazione per relationem sia da considerare legittima quando: a) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; c) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in aii si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (cfr. S.U. n. 17 del 2000, Primavera e altri, RV 216664). Invero, non sussiste mancanza o vizio di motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della ritenuta completezza e correttezza dell'indagine svolta in primo grado, confermi la decisione del primo giudice. In tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. In questa prospettiva, nella motivazione della sentenza, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi logicamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive, che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. VI, n. 49970 del 19/10/2012). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, siccome sviluppanté censure in fatto, tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alla categoria del vizio di motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794). Va all'uopo richiamato il principio, secondo cui non sussiste mancanza o vizio di motivazione, allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della ritenuta completezza e correttezza dell'indagine svolta in primo grado, confermi la decisione del primo giudice. In tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. In questa prospettiva, nella motivazione della sentenza, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi logicamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive, che, anche se non espressamente confutate, • siano logicamente incompatibili con 13 decisione adottata (Sez. VI, n. 49970 del 19/10/2012). Invero, la Corte territoriale ha messo in risalto come le distrazioni oggetto di contestazione risultino provate sulla base delle convergenti dichiarazioni rese dal curatore e dall'amministratore giudiziario Berizzi, nonché suffragate dagli accertamenti della Guardia di finanza. Tale valutazione, letta congiuntamente agli elementi valorizzati dal primo giudice circa l'avvenuta cessione da parte dell'imputato alla [OSCURATO:SOCIETA]. del ramo d'azienda della [OSCURATO:SOCIETA] al prezzo irrisorio di euro 8000,00 e dei beni strumentali al prezzo di euro 179.588, corrispettivo questo non pagato, dà conto esaurientemente della ricorrenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Inoltre, le emergenze documentali e le risultanze dell'attività di captazione hanno dato ulteriormente conforto alle dichiarazioni testimoniali, contribuendo a tracciare la relazione tra le due imprese e tra gli imputati e che lo svuotamento del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA] non era occasionale, bensì sistematico! risultando la cessione non retribuita dei beni una manifescazione del programma spoliativo.2.3. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il terzo motivo di ricorso del Mangialavori in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, la Corte territoriale senza incorrere in vizi ha rilevato in definitiva l'assenza di elementi favorevoli deponenti per la concessione delle circostanze attenuanti e tale valutazione risulta fare corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p. Quanto alla determinazione della pena, essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. 2.4. Deve, invece, rilevarsi come al ricorrente siano state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216/4 L.Fall. Alla stregua della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L.F.- nella parte in cui prevede pene accessorie (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) di durata fissa decennale, anzichè di durata fino a dieci anni, per coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta- giusta sentenza della Corte. Costituzionale n. 222/2018, è ri,‘cessario esaminare di ufficio il profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione alle indicate pene accessorie. Invero, ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953, il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso e la mancata articolazione da parte dell'imputato di specifiche censure in punto di pene accessorie non impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema del trattamento sanzionatorio divenuto illegale. All'uopo trova, infatti, applicazione la sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, secondo cui nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo. L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende, pertanto, necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto dì trattamento sanzionatorio, al fine di consentire alla Corte di rinvio di quantificare la durata delle pene accessorie suddette, quantificazione che non può essere operata da questa Corte, implicando considerazioni commisurative in fatto inibite al Giudice di legittimità. Ciò anche in relazione al principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in Misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.Un. n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). 3. In definitiva la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio relativamente a [OSCURATO:PERSONA], nonché a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, mentre il ricorso di quest'ultimo va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio. Annulla la medesima sentenza r
Sentenza Cassazione n. 49428/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris