CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 12246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13046/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 439/2018 depositata il 22/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 439/2018della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 22 febbraio 2018. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. 3. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare l’inosservanza di quest’ultima al divieto ex art. 1067 c.c. di aggravare la servitù di passaggio posta a carico del fondo Barnazza, lato nord, ed a vantaggio del fondo Giacomini, in [OSCURATO:PERSONA], costituita con atto del 21 ottobre 1999, in conseguenza del mutamento di destinazione d’uso dell’immobile di proprietà Giacomin da civile abitazione in struttura alberghiera. [OSCURATO:PERSONA] domandò in riconvenzionale di accertare l’esistenza della servitù in favore della sua proprietà quanto al passaggio a sud della stessa, sul retro della sua abitazione e della struttura ricettiva. Il Tribunale di Treviso con sentenza del 25 febbraio 2016 rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] ed accolse la riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando esistente la servitù di passaggio. [OSCURATO:PERSONA] propose appello criticando la pronuncia del Tribunale per aver negato il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di proprietà Giacomin e per non aver tenuto conto della difformità dei luoghi, e dunque della consistenza della servitù, tra il momento in cui egli aveva acquistato il suo immobile e l’epoca in cui la proprietà spettava tutta alla società [OSCURATO:SOCIETA]., agli effetti dell’art. 1062 c.c. La Corte d’appello, respingendo il gravame, ha osservato che l’appartamento di proprietà Giacomin, alla stregua dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, può ospitare fino a dieci persone; cha l’attività svolta dalla Giacomin era conforme alle prescrizioni legislative regionali sull'esercizio dei "bed and breakfast”; che l’attività extra alberghiera non aveva mutato la destinazione residenziale dell’appartamento della Giacomin; che i documenti prodotti comprovavano la presenza di 3,2 persone al giorno nel bed and breakfast, pari, dunque, al “numero di componenti di una famiglia media”. Quanto invece all’accertamento della sussistenza, ex art. 1062 c.c., di una servitù di passaggio, pedonale e con piccoli mezzi, anche sul latosud, ed all’asserita difformità dei luoghi al momento in cui il Barnazza aveva acquistato la sua porzione rispetto all'epoca in cui la proprietà era unica, la Corte di Venezia ha affermato che i due fondi erano inizialmente appartenuti ad un unico proprietario, tale [OSCURATO:PERSONA]; che i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dichiarato che il passaggio posto sul lato sud esisteva ben prima che i fondi venissero divisie che lo stesso era stato utilizzato come passaggio pedonale ocon piccoli mezzi, praticamente da sempre; che la CTU aveva dimostrato che esistevano opere visibili e permanenti per l’esercizio di tale passaggio, qualiil vialetto con fondo in terreno battuto mistoa ghiaia e due cancelletti; che, pertanto, la famiglia Bonotto aveva sempre transitato attraverso il sentiero sopra descritto sia per raggiungere la propria abitazione sia per la manutenzione del giardino. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non aver preso la Corte d’appello in considerazione che le parti in causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno acquistato le rispettive proprietà, tra loro confinanti, dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., che quindi era la loro dante causa, mentre [OSCURATO:PERSONA], cui solo fa riferimento la sentenza, era stato un precedente proprietario. La sentenza d’appello, si afferma altrimenti dal ricorrente, non fa “riferimento al fatto, provato documentalmentein corsodi causa e nemmeno contestato da controparte, che il dante causa delle parti non è il sig. [OSCURATO:PERSONA], ma la [OSCURATO:SOCIETA]..; che la proprietà indivisa è stata trasferita dal Bonotto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e che tale società, prima di venderla ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e al terzo [OSCURATO:PERSONA]), l'ha frazionata eprofondamente modificata”. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 c.c. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato sull'esatta “individuazione del padre di famiglia” e “del momento a cui far riferimento per l'accertamento dello stato dei luoghi da cui risulti la servitù”. La censura così ripercorre le vicende traslative dei fondi oggetto di causa: [OSCURATO:PERSONA] era l'originario proprietario del fondo e del grande casale ivi insistente, che poi fu suddiviso in tre distinte abitazioni dal successivo proprietario [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato in data 2 febbraio 1996 l'intero compendio da [OSCURATO:PERSONA], tranne una piccolissima parte destinata a magazzino che era già stata comprata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] già in data 23 ottobre 1992. Quindi, il 7 maggio 1998 [OSCURATO:PERSONA] acquistò da [OSCURATO:SOCIETA]., nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un'unica porzione del bene, già diviso dai venditori in tre distinti lotti; un altro lotto fu venduto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA]; infine, in data 21 ottobre 1999 [OSCURATO:PERSONA] acquistò dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il terzo lotto disponibile, con la costituzione di servitù volontarie nell’atto di compravendita. Era dunque, sostiene in ricorrente, il momento dell’alienazione del lotto da [OSCURATO:SOCIETA]. alla Giacomin (7 maggio 1998) che occorreva aver riguardo per l'accertamento dello stato dei luoghi da cui risultasse la servitù costituita per destinazione del padre di famiglia. 5. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili per plurime ragioni. Per la prima censura, opera la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). I due motivi di ricorso, inoltre, contengono il riferimento a molteplici documenti inerenti ai diversi trasferimenti di proprietà dei fondi oggetto di lite, dati per acquisiti dal CTU, ma non recano specifica indicazione, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., degli eventuali atti difensivi delle pregresse fasi di merito, antecedenti alla maturazione delle preclusioni attinenti al thema decidendum ed al thema probandum, con cui [OSCURATO:PERSONA] avesse rivolto al giudice espresse deduzioni al riguardo, esponendo gli scopi e le ragioni della esibizione documentale. I motivi di ricorso sono comunque inammissibili anche ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., per carenza di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata. È certo che la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1062 c.c., postula che le opere permanenti destinate al suo esercizio predisposte dall'unico proprietario preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari e che la verifica sia svolta alla stregua della ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nello stesso momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo titolare. Deve escludersi, pertanto, l'anzidetta costituzione sia quando risulti che la situazione di esistenza di segni ed opere visibili e permanenti non fosse perdurata fino alla separazione della originaria unica proprietà, sia quando risulti che le opere assuntivamente destinate all'esercizio della servitù siano state realizzate dopo che il fondo, inizialmente unico, è stato diviso tra più proprietari (Cass. Sez. 2, 5 aprile 2016, n. 6592; Cass. Sez. 2, 22 maggio 2015, n. 10662; Cass. Sez. 2, 16 ottobre 1992, n. 14693). Le considerazioni svolte nel ricorso rivelerebbero decisività allo scopo della cassazione della sentenza impugnata, dunque, ove la Corte di Venezia avesse dato rilievo all’accertamento che il vialetto in terreno battuto misto a ghiaia e i due cancelletti, opere visibili e permanenti destinate al passaggio sul lato sud, esistevano al più risalente momento in cui i due fondi, poi acquistati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], erano posseduti dall’iniziale unico proprietario [OSCURATO:PERSONA], e non anche al momento dell’alienazione del lotto da [OSCURATO:SOCIETA]. alla Giacomin il 7 maggio 1998. Apprezzando, invece, le risultanze delle prove testimoniali assunte, la Corte di Venezia ha ritenuto dimostrato che il passaggio in questione fosse “sempre” esistito sin da prima che i fondi venissero divisi (“da oltre settant’anni”, narra [OSCURATO:PERSONA]; “da quando abbiamo comprato casa siamo sempre passati di là”) e la permanente immutata presenza delle relative opere ha trovato riscontro nell’ispezione dei luoghi compiuta dal CTU in corso di causa (pagine 11 - 13 della sentenza). 6. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione si regolano secondo soccombenza in favore della controricorrente nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a