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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 34246/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CRICELLI Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 23/12/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, atteso anche la data remota delle condotte concretamente indicative della partecipazione associativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2022 (motivi dep. il 21 gennaio successivo), il tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente l'ordinanza emessa in data 16 novembre 2021 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi in relazione al delitto di associazione per delinquere commesso dall'inizio di ottobre 2015, con condotta ancora in corso di esecuzione.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. Violazione di legge penale, processuale penale e vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'ipotesi associativa contestata, atteso che in atti vi è prova solo delle ripetute transazioni, eseguite attraverso l'uso di carte prepagate, intervenute tra il ricorrente ed il Marafioti; condotte peraltro datate al più tardi al dicembre 2015; mentre tutte le altre condotte valorizzate, anche al fine di apprezzare l'attualità del vincolo si riferiscono a fattispecie monosoggettive in corso di accertamento giudiziario; nessun indizio di affectio durevole e constante emerge dunque dagli atti del procedimento allegati alla mozione cautelare.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione della legge processuale (art. 274 cod. proc. pen.), per avere il tribunale divisato esigenze cautelari concrete ed attuali, pur a distanza di oltre un sei anni dalla data di consumazione dei fatti, senza concretamente argomentare in ordine alla attualità delle ridette esigenze poste peraltro a sostegno di una misura pur sempre detentiva.

2.3. Con le conclusioni scritte, da ultimo trasmesse a mezzo p.e.c., il difensore del ricorrente faceva rilevare la data remota delle condotte concretamente contestate, il che riverbera certamente sotto il profilo della attualità delle esigenze cautelari ravvisate nel merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono infondati, avendo viceversa il tribunale diffusamente argomentato circa la consistenza del compendio indiziario e la ricorrenza di esigenze cautelari di prevenzione speciale.1.1.

Della manifestazione processuale del vincolo associativo il tribunale si occupa alle pagine da 2 a 10 della motivazione.

La compagine associativa è risultata strutturata, con impiego funzionale di risorse umane e materiali, gli obiettivi erano di volta in volta determinati dai coordinatori, che incaricavano gli altri partecipi dell'acquisto delle carte necessarie per raccogliere i profitti ed occultarne i valori, indicavano le operazioni da svolgere e coordinavano le altre operazioni materiali.

Il tribunale ha altresì chiarito come ciascuno degli associati agisse nella consapevolezza di appartenere ad un gruppo e con la conoscenza del suo ruolo.

Il che consente di ritenere integrati gli estremi del delitto associativo contestato.

In questo gruppo organizzato il ricorrente agisce quale collaboratore fiduciario del Marafioti nella esecuzione delle rimesse in denaro.

I vizi denunziati non scalfiscono, pertanto, le argomentazioni addotte nel merito per offrire dimostrazione della posizione dell'indagato in seno al sodalizio.

1.2. Quanto alla censurata motivazione spesa in tema di attualità e concretezza delle ravvisate esigenze cautelari e scelta della misura, questa Corte ha già avuto modo di affermare, ove si proceda per reati caratterizzati dalla organizzazione della complessità soggettiva (cfr. Sez. 2, n. 19341, del 21/12/2017, dep. 2018, rv. 273435), che la prognosi di pericolosità rappresentata da attualità e concretezza del pericolo di reiterazione non si rapporta solo alla operatività della associazione per delinquere, né alla data ultima di consumazione dei reati fine commessi in ambito associativo, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della professionalità manifestata dai componenti del sodalizio e dal grado di inserimento in circuiti criminali o criminogeneticì che caratterizzavano l'associazione di appartenenza.

1.2.1. Correttamente il tribunale della cautela, nel provvedimento impugnato, ha indicato, come significativi ai fini del decidere, alcuni elementi storicizzati, quali la perduranza nel tempo della associazione, la professionalità dalla stessa manifestata nel settore di esercizio illecito, i contatti che nel tempo hanno favorito la consumazione agevole dei reati fine, il radicato inserimento dei componenti nel sodalizio.

Tali profili, che indubitabilmente manifestano attualità dei pericoli di reiterazione nello specifico settore eletto dal ricorrente ad esercizio professionale (il riferimento è anche alle condotte monosoggettive di più recente realizzazione), risultano valutati nel merito sulla base di criteri logici, lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale e, come tale, esente da vizi sindacabili in questa sede.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

2.1. Al rigetto del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CRICELLI Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 23/12/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, atteso anche la data remota delle condotte concretamente indicative della partecipazione associativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2022 (motivi dep. il 21 gennaio successivo), il tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente l'ordinanza emessa in data 16 novembre 2021 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi in relazione al delitto di associazione per delinquere commesso dall'inizio di ottobre 2015, con condotta ancora in corso di esecuzione. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge penale, processuale penale e vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'ipotesi associativa contestata, atteso che in atti vi è prova solo delle ripetute transazioni, eseguite attraverso l'uso di carte prepagate, intervenute tra il ricorrente ed il Marafioti; condotte peraltro datate al più tardi al dicembre 2015; mentre tutte le altre condotte valorizzate, anche al fine di apprezzare l'attualità del vincolo si riferiscono a fattispecie monosoggettive in corso di accertamento giudiziario; nessun indizio di affectio durevole e constante emerge dunque dagli atti del procedimento allegati alla mozione cautelare. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione della legge processuale (art. 274 cod. proc. pen.), per avere il tribunale divisato esigenze cautelari concrete ed attuali, pur a distanza di oltre un sei anni dalla data di consumazione dei fatti, senza concretamente argomentare in ordine alla attualità delle ridette esigenze poste peraltro a sostegno di una misura pur sempre detentiva. 2.3. Con le conclusioni scritte, da ultimo trasmesse a mezzo p.e.c., il difensore del ricorrente faceva rilevare la data remota delle condotte concretamente contestate, il che riverbera certamente sotto il profilo della attualità delle esigenze cautelari ravvisate nel merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati, avendo viceversa il tribunale diffusamente argomentato circa la consistenza del compendio indiziario e la ricorrenza di esigenze cautelari di prevenzione speciale.1.1. Della manifestazione processuale del vincolo associativo il tribunale si occupa alle pagine da 2 a 10 della motivazione. La compagine associativa è risultata strutturata, con impiego funzionale di risorse umane e materiali, gli obiettivi erano di volta in volta determinati dai coordinatori, che incaricavano gli altri partecipi dell'acquisto delle carte necessarie per raccogliere i profitti ed occultarne i valori, indicavano le operazioni da svolgere e coordinavano le altre operazioni materiali. Il tribunale ha altresì chiarito come ciascuno degli associati agisse nella consapevolezza di appartenere ad un gruppo e con la conoscenza del suo ruolo. Il che consente di ritenere integrati gli estremi del delitto associativo contestato. In questo gruppo organizzato il ricorrente agisce quale collaboratore fiduciario del Marafioti nella esecuzione delle rimesse in denaro. I vizi denunziati non scalfiscono, pertanto, le argomentazioni addotte nel merito per offrire dimostrazione della posizione dell'indagato in seno al sodalizio. 1.2. Quanto alla censurata motivazione spesa in tema di attualità e concretezza delle ravvisate esigenze cautelari e scelta della misura, questa Corte ha già avuto modo di affermare, ove si proceda per reati caratterizzati dalla organizzazione della complessità soggettiva (cfr. Sez. 2, n. 19341, del 21/12/2017, dep. 2018, rv. 273435), che la prognosi di pericolosità rappresentata da attualità e concretezza del pericolo di reiterazione non si rapporta solo alla operatività della associazione per delinquere, né alla data ultima di consumazione dei reati fine commessi in ambito associativo, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della professionalità manifestata dai componenti del sodalizio e dal grado di inserimento in circuiti criminali o criminogeneticì che caratterizzavano l'associazione di appartenenza. 1.2.1. Correttamente il tribunale della cautela, nel provvedimento impugnato, ha indicato, come significativi ai fini del decidere, alcuni elementi storicizzati, quali la perduranza nel tempo della associazione, la professionalità dalla stessa manifestata nel settore di esercizio illecito, i contatti che nel tempo hanno favorito la consumazione agevole dei reati fine, il radicato inserimento dei componenti nel sodalizio. Tali profili, che indubitabilmente manifestano attualità dei pericoli di reiterazione nello specifico settore eletto dal ricorrente ad esercizio professionale (il riferimento è anche alle condotte monosoggettive di più recente realizzazione), risultano valutati nel merito sulla base di criteri logici, lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale e, come tale, esente da vizi sindacabili in questa sede. 2. Il ricorso va pertanto rigettato. 2.1. Al rigetto del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di
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